lunedì, Maggio 6, 2024
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INTERMEDIARIO DEL COMMERCIO: I criteri del patto di non concorrenza

        

Sono un intermediario
del commercio con contratto di monomandatario stipulato l’8 gennaio 2001. A
giugno del 2012 l’azienda ha cessato il mio rapporto di lavoro con esito
immediato,  avvalendosi di una clausola
sul contratto che consente di agire in questo senso “”se il fatturato ha una
diminuzione del 30% sul fatturato dell’anno precedente”” (si fa presente che i
fatturati venivano stabiliti solo dall’azienda e non in accordo con l’agente).

Come ci si tutela in
questo caso? Inoltre, il patto di non concorrenza è valido anche nel momento in
cui è l’azienda a cessare il rapporto con effetto immediato? Posso continuare a
fare il mio lavoro utilizzando la mia clientela o corro il rischio di pagare
poi una penale all’azienda? Infine, il patto di non concorrenza è valido solo
quando l’azienda paga l’indennità?

P.C. – Napoli

RISPOSTA

La clausola di risoluzione di diritto del contratto nel caso
in cui si verifichi un determinato evento è valida. Se il contratto è stato
predisposto unilateralmente dal preponente, deve però essere approvata
specificatamente. Il fatturato aziendale è un dato oggettivo e non necessita,
quindi, di un accordo con l’agente.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, nei casi
in esame il giudice non può compiere indagini sull’entità dell’inadempimento
rispetto all’interesse dell’altra parte, ma deve solo accertare se esso sia
imputabile a colpa dell’agente, che peraltro, ai sensi dell’articolo 1218 del
codice civile, si presume. L’agente stesso può/deve dimostrare, in positivo, l’assenza
di colpa.

Questo indirizzo è stato contraddetto dalla Cassazione,
sezione lavoro,  18 maggio 2011, n.10934,
secondo la quale la clausola risolutiva espressa produttiva di risoluzione in
tronco è valida purché non giustifichi un recesso in  tronco attuato in situazioni e con modalità
che, a norma di legge o di accordo collettivo, non legittimano il recesso per
giusta causa. Quindi il giudice deve verificare anche se l’inadempimento dell’agente
integra effettivamente una giusta causa.

L’agente può contestare la legittimità del recesso in tronco
del preponente dimostrando che esso non è sorretto da giusta causa.

Quanto al patto di non concorrenza, esso è valido anche
quando il preponente recede con effetto immediato, e comporta che l’agente non
può, per tutta la sua durata, operare in concorrenza nella medesima zona, con
la stessa clientela e per lo stesso genere di beni o servizi per i quali è
stato concluso il contratto di agenzia (articolo 1751 bis del codice civile).

La violazione del patto legittima il preponente a richiedere
il risarcimento del danno. Poiché si tratta di contratto con prestazioni
corrispettive, pur rimanendo valido il patto, nel caso in cui una parte si
renda inadempiente alla sua obbligazione, l’altra parte  può rifiutarsi di eseguire la propria.

DAL SOLE 24 ORE DEL
24 SETTEMBRE 2012

 

 

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