domenica, Maggio 19, 2024
spot_img

COMPARTO SICUREZZA: Adeguamento requisiti pensionistici alla speranza di vita

 
 

INPS

Direzione Centrale Previdenza

Messaggio 10.1.2013 n. 545

Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di
vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Premessa
L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con
modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l’adozione di un regolamento di
armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti
requisiti diversi da quelli vigenti nell\’assicurazione generale obbligatoria.
Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale
continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia,
sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi
della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.

I commi da 12-bis a 12-quinquies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per
l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 22-ter
della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha
previsto l’adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli
anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente
ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle
Forze armate, dell\’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla
legge 214/2011, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 12-quater della
legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli adeguamenti
alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici. Con la modifica
introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli
incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora
l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo
previsto per il diritto al trattamento pensionistico. Di seguito sono
specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere
dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.

1. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica
massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della
qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la
generalità dei lavoratori. Preliminarmente occorre evidenziare, anche in
risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento
della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e
dal Ministero dell’economia e delle finanze, il collocamento a riposo d’ufficio,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell’età
massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti
e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al
compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti
prescritti per il diritto a pensione. Pertanto, resta confermato il principio
generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far
cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo raggiunto
il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al
raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per
il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza
della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in
servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra). Per
contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione
alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già
maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito
anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere
incrementato di 3 mesi. Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze
introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra
mobile).

2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità

Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al
pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti: – raggiungimento
dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età; –
raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età
di almeno 57 e anni e 3 mesi; – raggiungimento della massima anzianità
contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata
raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo
pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53
anni e 3 mesi.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze
previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010. In merito si
rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di
contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli
incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere
presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi
di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati
nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi
per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto
legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il Direttore Generale Nori

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche   1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"

Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”

Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive" 1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf