sabato, Maggio 18, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Le perdite create dal promotore Fineco Bank

 

Ho un conto corrente in Fineco Bank,
agenzia di Città di Castello (Perugia), ed ero seguito negli investimenti da un
promotore finanziario. Dal 2008 sono state realizzate nel conto corrente
operazioni di acquisto titoli – che hanno comportato perdite di decine
di migliaia di euro. Oltre a non aver mai
autorizzato queste operazioni, al momento dell\’apertura del conto corrente ho
chiaramente specificato al promotore finanziario di essere disponibile ad
investire soltanto in operazioni a basso rischio. Per questo motivo il primo
dicembre 2009, a fronte delle grosse perdite rilevate, ho presentato richiesta
per ottenere da Fineco Bank gli ordini, i fissati bollati e/o note informative
delle singole operazioni titoli che hanno movimentato il conto corrente. Questa
richiesta è stata tuttavia disattesa dalla banca che con missiva del 18
febbraio 2010 si è limitata a comunicare che “i rilievi formulati sono ancora
in fase di verifica da parte degli uffici competenti. Non appena saremo in
possesso delle informazioni necessarie sarà nostra cura dare seguito alla
comunicazione”.

Nonostante siano trascorsi ben due
anni dall\’invio della missiva, nessun riscontro mi è stato inoltrato da Fineco
Bank che ha persino omesso di riscontrare le ulteriori comunicazioni inviate il
5 e 19 maggio 2011 nelle quali chiedevo di essere messo in comunicazione con un
responsabile della banca al fine di ottenere delucidazioni sulla mia situazione
contabile. A fronte di questa incredibile situazione, mi sono così rivolto ad
un legale per ottenere tutela dei miei diritti. Seguivano pertanto numerose
missive del mio avvocato anche via e-mail al fine di ricevere da Fineco Bank
gli ordini, i fissati bollati e/o note informative delle singole operazioni
titoli che hanno movimentato il conto corrente.

Chiedevo altresì che la Fineco Bank
fornisse la tracciabilità delle singole operazioni di acquisto titoli eseguite
sul conto, comunicando “l\’Ip number” (internet protocol) dal quale hanno avuto
origine gli investimenti mai autorizzati, al fine di compiere opportune
verifiche sulla password strettamente personale per il servizio di gestione
online del conto corrente che è stata molto presumibilmente
utilizzata da altri.

Ebbene, nonostante le innumerevoli
missive inviate fino a quel momento, la banca si è limitata a rispondere con
una laconica missiva del 24 dicembre 2012 che recitava così: “I rlievi
formulati sono ancora in fase di verifica da parte degli uffici competenti. Non
appena saremo in possesso delle informazioni necessarie sarà nostra cura
fornire adeguato riscontro”. Come potete ben notare, il tenore della risposta è
identica alla missiva inviata il 18 febbraio 2010, ovvero ben due anni prima!
Insomma, è proprio il caso di affermare che “oltre il danno la beffa”.
Peraltro, soltanto dopo estenuanti richieste, Fineco Bank ha inviato il 4
ottobre 2012, i fissati bollati delle
operazioni relative al mio conto corrente dai quali è emerso chiaramente come
gli investimenti effettuati sono prodotti dei quali non conosco le
caratteristiche e che non sono accessibili all\’investitore medio se non dietro
indicazioni di un consulente finanziario.

Dall\’analisi della documentazione
inviata è emerso altresì come tutte le richieste di operazioni di investimento
siano partite in orario mattutino, cioè quando io mi trovavo nel luogo di
lavoro e non potevo accedere ad alcuna postazione telematica. Da tutto ciò la
banca risulta palesemente inadempiente per la mancanza per la mancanza di
controllo nei confronti dell\’operato di un proprio promotore finanziario nonché
per la mancanza di esaustive informazioni alle richieste formulate.

A tal proposito rilevo che Fineco
Bank, in seguito a segnalazioni di numerosi investitori, ha provveduto alla
revoca del mandato nei confronti del promotore che non gode più della fiducia
della banca la quale ha sempre dichiarato che le operazioni di acquisto titoli
relative al mio conto corrente, venivano effettuate personalmente dal
promotore.

Faccio presente che nella prestazione
dei servizi di investimento (articolo 21 del decreto legislativo n.58 del 1998)
“i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nell\’interesse dei clienti e per l\’integrità dei mercati, acquisire
le informazioni necessarie dagli stessi, operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati. E soprattutto svolgere una gestione indipendente, sana
e prudente, adottando misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui
beni affidati”.

Alessandro Volpi (Città di Castellio, Pg)

RISPONDE FINECO BANK

In merito al
reclamo del nostro cliente, signor Alessandro Volpi, precisiamo che è stata
individuata una soluzione conciliativa. Nei prossimi giorni si procederà con la
sottoscrizione del relativo contratto.

DAL SOLE 24 ORE DEL 20 APRILE 2013

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