giovedì, Maggio 2, 2024
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URANIO IMPOVERITO: Una prima giurisprudenza di merito

La figura dei “soggetti esposti a emissioni nocive” è divenuta destinataria,
via via, dei medesimi benefici delle Vittime del Dovere.

Con l\’art. 2 commi 78 e 79 legge 244/07 si disponeva inizialmente :

COMMA 78 Autorizzazione di spesa al fine del riconoscimento della causa di
servizio per il personale militare e civile per esposizione all\’uranio e
materiale bellico

78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di
adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari
all\’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e
nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano
contratto infermità o patologie tumorali connesse all\’esposizione e all\’utilizzo
di proiettili all\’uranio impoverito e alla dispersione nell\’ambiente di
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale
bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti , ai genitori,
nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in
caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

COMMA 79

Modalità e termini per la corresponsione delle misure di sostegno.

79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell\’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell\’interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i
termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed
entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23
novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206

Interveniva dunque il decreto di attuazione con il DPR 3 marzo 2009 , n. 37
(in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 93). – “Regolamento per la disciplina dei termini
e delle modalita\’ di riconoscimento di particolari infermita\’ da cause di
servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all\’estero, nei
conflitti e nelle basi militari nazionali” ove si prevedeva appunto la
corresponsione della speciale elargizione, prevista già per le vittime del
dovere ai sensi della legge 244/07.

Il D.p.r. 37 si riferiva all\’articolo 2 comma 2 “a) il personale militare e
civile italiano impiegato nelle missioni militari all\’estero”… 2, “che abbiano
contratto menomazioni all\’integrita\’ psicofisica permanentemente invalidanti o a
cui e\’ conseguito il decesso, delle quali l\’esposizione e l\’utilizzo di
proiettili all\’uranio impoverito e la dispersione nell\’ambiente di
nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico
abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante”.

La norma poneva alla domanda un limite decadenziale, fissando “termine
perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento”.

Successivamente la normativa veniva recepita nel Nuovo Ordinamento Militare,
e eliminando l\’assurdo termine di decadenza inizialmente fissato.

Il Nuovo Ordinamento Militare interveniva disciplinano da una parte la affine
categoria (per certi versi, genus) delle Vittime del Dovere, dall\’altra trattava
espressamente quella che in effetti è la species dei Soggetti Esposti (pur,
ovviamente, con alcune importanti differenze, principalmente legate alla
validità anche per comuni cittadini, ove esposti anch\’essi in particolari
condizioni).

Con il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell\’ordinamento militare, entrato
in vigore il 09/10/2010, è stata sostituita integralmente la normativa
richiamata legata all\’art. 2 commi 78 e 79 legge 244/07 (ponendosi fine al
termine decadenziale prima introdotto).

Come già spiegato nel precedente mio intervento, nel Nuovo Codice
dell\’Ordinamento Militare le due categorie di Vittime del Dovere sono divenute
destinatarie di norme di contenuto praticamente sovrapponibile.

Gli articoli 1904 (in tema di vittime del dovere da esposizione a particolari
condizioni) e 1907 (esposizione a emissioni nocive) del nuovo codice
dell\’ordinamento militare sono in rapporto di genere a specie come le due
categorie cui si riferiscono.

L\’art. 1904 del Nuovo Codice dell\’Ordinamento Militare fornito dal D.Lgs
66/2010, (in appresso, N.C.O.M) richiama la nozione di vittima del dovere
(disciplinata dall\’articolo 1 commi 562 seguenti legge 266/05) che in
particolare si riferisce, comma 564, ai soggetti “che abbiano contratto
infermita\’ permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in
occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori
dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio
per le particolari condizioni ambientali od operative” tali essendo (art. 1
comma c d.p.r. 243/06) le condizioni comunque implicanti l\’esistenza od anche il
sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto
il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni
di svolgimento dei compiti di istituto.

L\’art. 1907 N.C.O.M. con il richiamo all\’art. 603 st. l. tutela il personale
italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura
effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita\’ o
patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al
personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati
munizionamenti, nonche\’ al personale civile italiano nei teatri operativi
all\’estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale,
che abbia contratto le stesse infermita\’ o patologie tumorali connesse alle
medesime condizioni ambientali

Le conseguenze giuridiche della applicazione dei benefici alle due
situazioni, da una parte, il soggetto equiparato a vittime del dovere per le
particolari condizioni ambientali e operative, e, dall\’altra, del soggetto “che,
in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura abbia contratto
infermita\’ o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od
operative, sono realtà esattamente le stesse, visto che:

– il d.p.r. 243/06 riconosce per gli equiparati a vittime del dovere,
art. 1, lettera a. per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23
novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n.
206;

– Per contro l\’articolo 603 del N.C.O.M. , individua gli benefici come
misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20
ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206,

Dunque, identiche leggi, ed identici benefici.

L\’articolo da me pubblicato sosteneva dunque che, a fronte della assoluta
analogia di disposizioni, dovesse egualmente trovare applicazione il principio
della non necessità di prova di un diretto meccanismo causa-effetto, desumibile
dall\’orientamento interpretativo fornito in sede consultiva dal Consiglio di
Stato con parere 2526/2010 in tema di “missioni” e “particolari condizioni
ambientali e operative”, curate specificamente dalla specifica norma
dell\’articolo 1904 NCOM solo in relazione alla specifica natura radioattiva
dell\’agente patogeno.

I due presupposti infatti dovevano essere egualmente ricostruiti sulla
falsariga della norma “gemella” dell\’art. 1 comma 564 l. 266/05 (“missioni di
qualunque natura” e “particolari condizioni ambientali od operative”); sul
punto il Consiglio di Stato in sede consultiva aveva chiarito:

“Con riguardo alla prima condizione, ovvero aver contratto la malattia in
occasione o a seguito di “missioni di qualunque natura”, la questione di rilievo
è quella del significato da attribuire al termine “missione”. Da un\’analisi
letterale della norma, la questione pare possa senz\’altro risolversi nel senso
di attribuire a tale termine il significato di attività istituzionali di
servizio proprie delle Forze armate, in ragione del fatto che il citato comma
564, con il termine “missione” non può che riferirsi a un\’ampia gamma di ipotesi
di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali
svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o
compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell\’ambito di
strutture, stabilimenti e siti militari, nell\’area tecnico-operativa come in
quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali. Ciò anche in
considerazione della definizione del termine “missione” fornita dal citato
regolamento n. 243 del 7 luglio 2006 – all\’articolo 1, lettera b) – ove precisa
che, indipendentemente dagli scopi della missione (operativi, addestrativi o
logistici), il requisito richiesto è quello dell\’autorizzazione dell\’autorità
gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, presupposto questo
indefettibile dell\’impiego del personale militare in qualsiasi attività.

Tale innegabile ampia accezione utilizzata dalle norme citate induce a
ritenere che, ai fini del riconoscimento dell\’equiparazione alle vittime del
dovere, debbano essere qualificate come missioni le stesse attività
istituzionali proprie del personale militare, essendo le stesse comunemente
ricomprese nell\’accezione del termine “missione” riferito all\’impiego del
personale medesimo, stante il suo significato di scopo principale o
giustificazione della stessa esistenza dell\’organizzazione delle Forze
armate.

Cons. Stato Sez. III parere n. 2526/10 del 1.06.2010

Dunque, ogni forma di attività di servizio del militare, operativa,
addestrativa, logistica era da considerarsi missione ex comma 564 (e, dunque,
anche ex art. 1907 N.C.O.M), a causa della peculiarità della prestazione
militare: tali sicuramente dunque, ad esempio, le missioni in Somalia e
Bosnia.

Quanto al concetto di particolari condizioni ambientali e operative il parere
così proseguiva:

Per quanto concerne, poi, l\’accertamento delle “particolari condizioni
ambientali od operative”, la Sezione ritiene – preliminarmente – di poter
escludere che nel percorso metodologico di accertamento di tali particolari
condizioni si debbano individuare specifici eventi che abbiano determinato la
dispersione delle micro-fibre di amianto nei luoghi di lavoro del personale
militare. La possibilità di effettuare tale indagine, come afferma
l\’Amministrazione, sembra infatti da escludere alla luce di quanto dimostrato
dalla scienza medico-legale in ordine sia al fatto che le patologie in esame non
risulterebbero correlate alla cosiddetta dose killer, sia alla lunghissima
gestazione delle stesse che ridurrebbe l\’indagine in questione ad una probatio
diabolica.

Riguardo al significato da attribuire alle “particolari condizioni”,
l\’articolo 1, lettera c), del regolamento chiarisce che si devono considerare
tali tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno
psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di
svolgimento dei compiti di istituto. Pertanto, con riferimento alla problematica
amianto (ma, è da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe
problematiche quali l\’esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni,
ecc.), la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza
dell\’imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano
comportato esposizione all\’amianto presente su tali unità, in quanto il servizio
prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi
per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto
al servizio in altre, ordinarie condizioni.

In conclusione, ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato
alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia
contratto l\’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria
attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in
infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto. Cons.
Stato, parere 2526/10”

Il mio studio in sostanza riteneva potersi traslare all\’esposizione a
nanoparticelle i concetti espressi dal Consiglio di Stato, le “particolari
condizioni ambientali od operative” dovendo dunque essere insite nel fatto
stesso che il soggetto ammalatosi di patologia tumorale fosse stato inviato in
contesti di impiego internazionale, anche senza la prova provata e diretta
dell\’episodio e della concreta incombenza in occasione della quale (la fibra di
amianto, il virus letale la dose killer di radiazioni, ovvero la letale
inalazione di nanoparticelle) abbia attivato quel processo tumorale che poi si è
evoluto in infermità letale.

Poiché il sottoscritto non è un teorico, ma un pratico, tra l\’altro
particolarmente impegnato nella tutela del personale militare, le sopra
riassunte ricostruzioni in tema di interpretazione della copertura normativa, e
di contenuto dei benefici sono state tradotte in iniziative giudiziarie
concrete, potendosi testare così la risposta della giurisprudenza a iniziative
che si opponessero a dinieghi di benefici a militari ammalatisi di patologie
tumorali potenzialmente riconducibili ad esposizione.

La sentenza che si allega è, a quanto mi risulta, la primissima in tema di
applicazione del nuovo regime normativo ad essere pubblicata o comunque
pubblicizzata in una sede di studio e approfondimento giurisprudenziale.

Il caso di specie è, purtroppo, tremendo nella sua attualità, pur
caratterizzandosi in modo peculiare per le modalità di esposizione.

La vittima, prematuramente scomparsa per un glioblastoma, era un Ufficiale
del Ruolo degli Ingegneri, comandante di un gruppo meccanizzato mai di persona
recatosi in scenari di conflitto, ma rimasto a contatto per molti anni con mezzi
provenienti da tali contesti militari.

L\’istruttoria militare aveva portato ad escludere l\’esposizione, con
conseguente diniego dei benefici.

La causa è stata istruita tramite consulenza medico legale volta a dare
risposta al quesito se un simile tipo di esposizione fosse idonea a rispondere
ai parametri normativi sopra visti.

La risposta fornita dal consulente medico era assolutamente positiva.

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