venerdì, Maggio 17, 2024
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CIVIT: Aziende controllate dalla Pubblica amministrazione

 
LA COMMISSIONE

Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in merito al rapporto tra le previsioni dell’art. 4 del d. l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013:

1. Nota del 5 giugno 2013 del Segretario generale della Provincia di Milano, con la quale si chiede, fra l’altro, se vi sia contrasto tra l’art. 4, commi 4 e 5 del d.l. 95/2012, che impone alla p.a. titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, di nominare propri dipendenti nei C.d.A. delle società partecipate, e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. 39/2013, che prevedono ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto regolati o finanziati (art. 9), e tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12).

2. Nota del 30 maggio 2013 del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Catania, con la quale si pone la questione del coordinamento tra l’art. 4, commi 4 e 5 del d.l. 95/2012, che impone alla p.a. titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, di nominare propri dipendenti nei C.d.A. delle società partecipate, e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. 39/2013, che prevedono ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto regolati o finanziati (art. 9), e tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12).

3. Nota dell’8 maggio 2013 del Segretario generale del Comune di Brescia, con la quale si sollevano problemi interpretativi e di coordinamento tra la disciplina prevista dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 95/2012 e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013.

4. Nota del 17 maggio 2013 del Presidente della Provincia di Savona, con la quale si chiede – alla luce delle difficoltà di coordinamento della disciplina prevista dall’art. 4, commi 4 e 5 del d.l. n. 95/2012 con il d.lgs. n. 39/2013 – se sia possibile conferire al Segretario generale della Provincia l’incarico di componente del consiglio di amministrazione in una società pubblica controllata dalla provincia medesima.

5. Nota del Segretario generale della Città di Alessandria, con la quale si sollevano problemi interpretativi e di coordinamento tra la disciplina prevista dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 95/2012 e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013.

6. Nota del 14 maggio 2013 del Segretario generale del Comune di Rovigo, con la quale si chiede un parere in ordine al rapporto fra art. 4, commi 4 e 5, d.l. n. 95/2012 e art. 12, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 39/2013, con riferimento a organi collegiali di amministrazione in società partecipate.

7. Nota del 19 giugno 2013 del Segretario generale della Città di san Donà di Piave (VE), con la quale si segnala, fra l’altro, la questione del rapporto che intercorre tra il d.l. n. 95/2012 e il d.lgs. n. 39/2013;

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

La Commissione, esaminate le richieste di parere sopra elencate, nelle quali viene segnalato un possibile contrasto tra le previsionidell’art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e quanto previsto dagli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013, ha espresso il seguente avviso:

“Premesso che, nel rapporto tra l’art. 4 del d. l. n. 95/2012 e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013, non si ha piena coincidenza degli enti interessati (è possibile che alcuni degli enti non rientrino nella previsione dell’art. 4), la Commissione ritiene che le norme in esame non si pongano, comunque, in diretto e integrale contrasto.

Il d.l. n. 95/2012, infatti, prevede in generale l’obbligatorietà della nomina nei consigli di amministrazione di “dipendenti” senza specificarne qualifica o funzione, mentre il d. lgs n. 39/2013, con riferimento alle amministrazioni centrali, si occupa esclusivamente di dirigenti – salvo il caso di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione (secondo quanto previsto dalle lettere j) e k) del comma 2 dell’art. 1 del d. lgs. n. 39/2013) – e, con riferimento agli enti locali, anche di incarichi dirigenziali affidati al personale non dirigente (ai sensi dell’art. 2, c. 2, d. lgs. n. 39/2013).

Ne deriva che, con riferimento ai soggetti, un parziale contrasto tra le norme in esame può ravvisarsi per quanto riguarda la possibilità di nominare dirigenti in enti di diritto privato in controllo pubblico.

A un attento esame, peraltro, il problema va affrontato non in termini di abrogazione delle disposizioni del d.l. n. 95/2012 o di loro integrale vigenza in base al richiamato principio di specialità, ma soltanto nel senso che la disciplina sopravvenuta (d. lgs. n. 39/2013) ha delimitato l’ambito soggettivo cui si riferiscono gli obblighi di nomina previsti dall’art. 4 del d.l. n. 95/2012; vale a dire che, nel caso dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, i due nominandi membri del consiglio di amministrazione possono anche essere dirigenti, purché non investiti della carica di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato.

Per quanto riguarda, poi, l’art. 4, comma 5, del d.l. n. 95/2012, si giunge a conclusioni analoghe, nel senso che, nel caso di cinque componenti, i tre designandi da parte delle amministrazioni non possono rivestire le summenzionate funzioni.

A queste conclusioni, infatti, si può giungere sulla base delle considerazioni che seguono.

L’art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 39/2013 si applica a “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati”, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 39/2013, l’incompatibilità prevista riguarda esclusivamente le cariche di “presidente

con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente”. Alla luce di tale premessa deriva che, in base alla previsione dell’art. 9, non è preclusa la nomina dei soggetti ivi elencati, che non siano investiti di tali deleghe o funzioni, a componenti del consiglio di amministrazione degli enti.

In una prospettiva solo in parte in parte diversa si pone il problema dell’incompatibilità prevista dall’art. 12 del d. lgs. n. 39/2013, con riferimento alle cariche negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Per quanto riguarda il comma 1 del detto articolo, l’incompatibilità è limitata alle cariche di presidente e amministratore delegato; ed è da ritenere che il generico riferimento a “presidente” debba essere integrato con la previsione della titolarità di “deleghe gestionali dirette” (ai sensi della lettera e) dell’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 39/2013), come si può desumere, del resto, dall’abbinamento della carica di presidente con quella di amministratore delegato.

In questo quadro, residua il problema dell’interpretazione della lettera c) del comma 4 dell’art. 12 del d. lgs. n. 39/2013. Tuttavia, sul piano della ricostruzione del sistema, alla Commissione sembra evidente che la carica di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato.

In conclusione, la Commissione ritiene che le soluzioni sopra indicate e frutto di un primo esame consentono pienamente di realizzare un adeguato contemperamento tra l’esigenza di contenimento della spesa (art. 4, commi 4 e 5, d.l. n. 95/2012) (atteso che devono essere nominati due o tre componenti del C.d.A. scegliendoli, oltre che tra i dipendenti, anche tra i dirigenti, con il conseguente contenimento della spesa) e l’esigenza, perseguita dalla l. n. 190/2012 e dal legislatore delegato, di prevenire possibili casi di corruzione che potrebbero essere favoriti dal protrarsi nel tempo, in capo alle medesime persone, di funzioni di gestione e amministrazione presso l’ente conferente l’incarico e l’ente sottoposto a controllo, regolato o finanziato.

Roma, 27 giugno 2013

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