domenica, Maggio 19, 2024
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PERMESSO DI SOGGIORNO: Regole aggiornate

        

MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 23 luglio
2013

Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per “permesso di soggiorno”: il permesso di
soggiorno, o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
rilasciato, come modello uniforme, in conformità alle prescrizioni del
Regolamento (CE) n. 1030/2002, così come modificato dal Regolamento (CE) n.
380/2008, di cui rispettivamente all\’art. 5, comma 8, e all\’art. 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) per “Testo Unico”: il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell\’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni;

c) per “microprocessore RF”: il supporto informatico
di memorizzazione in tecnologia RF (radiofrequenze), integrato nella struttura
fisica del permesso di soggiorno, costituito da chip contactless (ICs) conforme
alla ISO/IEC 14443, con interfaccia RF Type A or B, ed alle norme ICAO 9303,
parte 3;

d) per “Istituto”: l\’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A.;

e) per “ICAO”: l\’Organizzazione Internazionale per
l\’Aviazione Civile;

f) per “Enti”: le amministrazioni e gli uffici
competenti per il procedimento amministrativo di rilascio e per le procedure di
controllo dei permessi di soggiorno;

g) per “Commissione” la Commissione interministeriale
permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno;

h) per “Centro elettronico nazionale”: il Centro
elettronico nazionale della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli
affari generali della Polizia di Stato, del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell\’interno;

i) per “Infrastruttura di Sicurezza PSE” o “PKI-PSE”:
l\’insieme delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure –
PKI) e delle infrastrutture di comunicazione e pubblicazione dei certificati,
costituite da sistemi, entità e procedure operative preposte a garantire la
certificazione dei dati contenuti nel microprocessore RF, la protezione dei dati
stessi e la sicurezza del circuito di emissione e controllo dei permessi di
soggiorno;

l) per “Infrastruttura Centrale PSE”:
l\’infrastruttura ICT allocata presso il Centro elettronico nazionale, utilizzata
nei procedimenti di rilascio, rinnovo e controllo del permesso di soggiorno,
comprensiva di archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all\’art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242,
Infrastruttura di Sicurezza PSE e di altri sistemi e strumenti deputati ad
erogare i servizi informatici di utilità ai procedimenti relativi al permesso di
soggiorno;

m) per “sistemi di controllo”: i terminali deputati
alla lettura dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari contenuti
nel microprocessore RF del permesso di soggiorno;

n) per “dati”: i dati personali del richiedente o
titolare del permesso di soggiorno e i dati identificativi del documento stesso,
come specificati nell\’allegato A al presente decreto;

o) per “elementi biometrici primari”: l\’immagine del
volto del titolare del documento secondo quanto prescritto dalla Decisione
C(2009)3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive
modificazioni;

p) per “elementi biometrici secondari”: le immagini
delle impronte digitali del titolare del documento, secondo quanto prescritto
dalla Decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive
modificazioni;

q) per “produzione del permesso di soggiorno”: il
complesso dei processi svolti dall\’Istituto in ottemperanza al decreto del
Ministro dell\’economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati alla
realizzazione del supporto del permesso di soggiorno costituito da una carta in
materiale plastico dotata di microprocessore RF;

r) per “inizializzazione del permesso di soggiorno”:
il complesso dei processi svolti dall\’Istituto in ottemperanza al decreto del
Ministro dell\’economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati alla
predisposizione della struttura dati interna del microprocessore RF del permesso
di soggiorno;

s) per “personalizzazione del permesso di soggiorno”:
il complesso dei processi svolti centralmente dall\’Istituto in ottemperanza al
decreto del Ministro dell\’economia e delle finanze del 4 agosto 2003,
finalizzati alla stampa grafica sulla carta di materiale plastico dei dati e
degli elementi biometrici primari e alla memorizzazione, all\’interno del
microprocessore RF, dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari e
degli elementi di sicurezza atti a garantire l\’integrità, l\’autenticità e la
riservatezza del permesso di soggiorno.

 

Art. 2

Modello del permesso di soggiorno

 

1. Il permesso di soggiorno per i cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle
condizioni previste dagli articoli 5 e 9 del Testo Unico, è rilasciato come
documento nel formato ISO/IEC 7810 ID-1.

2. Il permesso di soggiorno è conforme alle
prescrizioni tecniche del modello uniforme di cui all\’art. 2 del Regolamento
(CE) n. 1030/2002, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008 e alla
Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive
modificazioni, e contiene i dati e gli elementi biometrici primari e secondari
specificati nell\’allegato A al presente decreto.

 

Art. 3

Caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno

 

1. Il supporto fisico del permesso di soggiorno è
costituito da una carta di materiale plastico, con un microprocessore RF come
supporto di memorizzazione.

2. La carta di materiale plastico è conforme alla
normativa ISO/IEC 7810 ed è dotata degli elementi fisici di sicurezza atti a
consentirne il controllo di autenticità sia visivamente che mediante idonea
strumentazione.

3. Il microprocessore RF è dotato delle
caratteristiche di sicurezza necessarie a garantire la protezione, l\’integrità,
l\’autenticità e la riservatezza dei dati in esso contenuti, nonché dei
meccanismi necessari a garantirne la lettura solo agli organi di controllo.

4. Al fine di garantire la compatibilità tra i
microprocessori RF ed accertarne l\’interoperabilità con l\’Infrastruttura di
Sicurezza PSE, anche in presenza di forniture effettuate da produttori diversi,
i microprocessori RF dovranno essere qualificati tramite specifiche prove
tecniche e funzionali da effettuarsi a cura dell\’Istituto.

5. I dati e gli elementi biometrici primari,
specificati nell\’allegato A al presente decreto, sono stampati su carta di
materiale plastico, mediante l\’utilizzo di tecniche previste per la produzione
di carte valori.

6. I dati e gli elementi biometrici primari e
secondari, specificati nell\’allegato A al presente decreto, sono memorizzati
all\’interno del microprocessore RF.

 

Art. 4

Gestione degli elementi biometrici nel procedimento di
emissione e controllo del permesso di soggiorno

 

1. Gli elementi biometrici primari e secondari
memorizzati nel microprocessore RF, di cui all\’allegato B al presente decreto,
sono utilizzati esclusivamente per verificare l\’autenticità del documento e
l\’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili
ed escludendo confronti in modalità “uno a molti” a fini di identificazione.

2. Le prescrizioni tecniche relative alle modalità di
acquisizione e di verifica degli elementi biometrici, primari e secondari, sono
riportate nel decreto direttoriale di cui all\’art. 10, comma 1, lettera c).

3. Al fine di garantire la qualità e
l\’interoperabilità degli elementi biometrici, primari e secondari, acquisiti e
per assicurare la coerenza dei diversi sistemi biometrici e supporti operanti
sul territorio nazionale, l\’Agenzia per l\’Italia Digitale emana apposite regole
e guide tecniche, d\’intesa con le Amministrazioni interessate e previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali.

4. La conformità dei sistemi biometrici alle regole
tecniche di cui al comma 3, viene accertata da laboratori di prova accreditati
secondo la norma ISO/IEC 17025 e registrati dall\’Agenzia per l\’Italia Digitale
in un apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

 

Art. 5

Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno

 

1. L\’archivio informatizzato di cui all\’art. 2, comma
1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242, allocato presso il Centro elettronico nazionale, è utilizzato per il
rilascio, il rinnovo, l\’annullamento, la revoca ed il controllo dei permessi di
soggiorno e soddisfa finalità amministrative di verifica dell\’esistenza di
precedenti permessi di soggiorno rilasciati alla medesima persona, ovvero dei
dati del permesso di soggiorno in caso di denuncia di furto o smarrimento del
documento, nonché consente le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento
del microprocessore RF.

2. I dati acquisiti all\’atto della presentazione
dell\’istanza di rilascio, di rinnovo e di aggiornamento del permesso di
soggiorno sono trasmessi dagli Enti per via telematica, ciascuno per gli aspetti
di specifica competenza, all\’archivio informatizzato per la registrazione, nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell\’art. 71 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. I dati personali ed identificativi del permesso di
soggiorno e gli elementi biometrici primari acquisiti durante l\’iter
procedimentale relativo alle attività indicate al comma 1, sono conservati
nell\’archivio informatizzato, con modalità strettamente correlate alle attività
medesime, per un periodo pari alla durata del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e per un periodo non superiore a dieci anni per le
altre tipologie di permesso di soggiorno. Non è consentito l\’utilizzo degli
elementi biometrici primari per il confronto in modalità “uno a molti” a fini di
identificazione.

4. Gli elementi biometrici secondari sono conservati
nell\’archivio di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario al
completamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio o per il rinnovo
del permesso di soggiorno.

 

Art. 6

Infrastruttura di Sicurezza PSE

 

1. L\’Infrastruttura di Sicurezza PSE è realizzata da
sistemi collocati presso il Centro elettronico nazionale ed è costituita dalle
infrastrutture a chiave pubblica e dalle componenti di cui ai commi 2, lettere
a), b) e c), 4 e 5.

2. In conformità a quanto prescritto dalla Decisione
C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive
modificazioni:

a) è istituita l\’Infrastruttura a chiave pubblica per
i permessi di soggiorno che deve assicurare l\’integrità e l\’autenticità dei dati
e degli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore
RF del permesso di soggiorno, presso il Centro elettronico nazionale che svolge
anche le funzioni di Autorità Nazionale di Certificazione (Country Signing
Certification Authority – CSCA) e di Firmatario dei Documenti (Document Signer –
DS);

b) è istituita l\’Infrastruttura a chiave pubblica per
i sistemi di controllo destinati alla protezione ed alla lettura degli elementi
biometrici secondari memorizzati nel microprocessore RF del permesso di
soggiorno da parte dei sistemi di controllo autorizzati, presso il Centro
elettronico nazionale che svolge anche la funzione di Autorità Nazionale di
Verifica (Country Verifying Certification Authority – CVCA) e Verificatore dei
Documenti (Document Verifier – DV);

c) sono istituite le funzioni di Autorità di
Registrazione Nazionale (Country Verifying Registration Authority – CVRA) e di
Autorità di Registrazione del DV (Document Verifier Registration Authority –
DVRA), svolte rispettivamente dalla CVCA e dal DV, per gestire i processi di
identificazione e autenticazione delle domande di certificazione di Verificatori
di Documenti verso la CVCA e dei Sistemi di Controllo verso il DV;

d) sono definite le Politiche Comuni di
Certificazione (Common Certificate Policy) e la gestione dei relativi
certificati digitali dalle Autorità di cui alle lettere a), b) e c);

e) il Centro elettronico nazionale è istituito quale
Punto di Contatto Unico (Single Point Of Contact – SPOC) per gestire con gli
altri Stati membri dell\’UE lo scambio dei certificati per l\’autenticazione dei
terminali preposti ad accedere alle immagini delle impronte memorizzate nel
microprocessore RF del permesso di soggiorno.

3. Le infrastrutture a chiave pubblica di cui al
comma 2, lettera a) e b), provvedono a:

a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale
nazionale, valido per il riconoscimento dell\’autenticità a livello nazionale ed
internazionale di tutti i permessi di soggiorno italiani emessi (Certificato
della CSCA);

b) generare e certificare le coppie di chiavi
digitali utilizzate dal Firmatario dei Documenti per firmare digitalmente i dati
memorizzati nel microprocessore RF del permesso di soggiorno e garantirne in tal
modo l\’integrità e l\’autenticità (certificato del DS);

c) rilasciare e pubblicare il certificato digitale
nazionale, valido per il controllo a livello nazionale ed internazionale di
tutti i permessi di soggiorno italiani emessi (certificato della CVCA);

d) generare e certificare le coppie di chiavi
digitali utilizzate dal Verificatore dei Documenti per abilitare i sistemi di
controllo alla lettura degli elementi biometrici secondari memorizzati nel
microprocessore RF dei permessi di soggiorno (certificato del DV).

4. L\’Infrastruttura di Sicurezza PSE prevede una base
dati (PKD-Nazionale), contenente i certificati digitali emessi e revocati,
rilasciati dalle Autorità di Certificazione e dalle Autorità di Verifica dei
Paesi emittenti, e consente ai sistemi di controllo in uso a livello nazionale
la verifica dell\’autenticità e dell\’integrità dei dati dei permessi di soggiorno
e dei passaporti elettronici.

5. Al fine di garantire la riservatezza, l\’integrità
e la sicurezza dei dati durante l\’intero processo di emissione dei permessi di
soggiorno, è istituita un\’Infrastruttura a chiave pubblica di servizio, che
implementa le funzioni di creazione di canali di comunicazione sicuri,
autenticazione degli enti, firma digitale e cifratura dei dati, come specificato
nei decreti direttoriali di cui all\’art. 10.

6. Le modalità di distribuzione e di gestione delle
componenti necessarie alla lettura degli elementi biometrici secondari e alla
creazione dei canali sicuri di cui al comma 5, nonché gli accorgimenti tecnici
da adottare per garantirne la sicurezza, sono definiti con il decreto
direttoriale di cui all\’art. 10, comma 1, lettera b).

 

Art. 7

Produzione, inizializzazione e personalizzazione del permesso
di soggiorno

 

1. L\’Istituto provvede alla produzione del permesso
di soggiorno, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte
valori e dei documenti di sicurezza, in conformità agli standard internazionali
in materia, a quanto specificato dalla Decisione C(2009) 3770 della Commissione,
del 20 maggio 2009, e successive modificazioni, e in ottemperanza a quanto
prescritto nei decreti direttoriali di cui all\’art. 10.

2. Per la fase di produzione dei permessi di
soggiorno, l\’Istituto riserva, nel proprio stabilimento, uno speciale settore
con accesso limitato ai soli dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni,
sorvegliato dalle Forze di polizia, e dotato delle misure di sicurezza
antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti d\’intesa con
il Ministero dell\’interno e il Ministero dell\’economia e delle finanze.

3. Nella fase di inizializzazione, l\’Istituto
effettua la predisposizione del microprocessore RF del permesso di soggiorno, in
modo da consentire la successiva memorizzazione dei dati, secondo le procedure
specificate nei decreti direttoriali di cui all\’art.10.

4. Nella fase di personalizzazione, l\’Istituto riceve
i dati del permesso di soggiorno resi disponibili dall\’Infrastruttura Centrale
PSE e provvede a memorizzarli nel microprocessore RF secondo le procedure
specificate nei decreti direttoriali di cui all\’art.10.

5. L\’Istituto, che deve garantire l\’allineamento con
i dati memorizzati nel microprocessore RF, provvede alla personalizzazione
grafica del permesso di soggiorno, stampando sul supporto fisico i dati di cui
all\’allegato A al presente decreto.

6. E\’ cura dell\’Istituto comunicare
all\’Infrastruttura Centrale PSE, utilizzando i servizi da questa resi
disponibili, l\’avvenuto completamento delle attività di cui ai commi 4 e 5, non
conservando traccia alcuna dei dati utilizzati per la personalizzazione del
permesso di soggiorno.

 

Art. 8

Trasmissione e custodia del documento

 

1. Il trasporto dei permessi di soggiorno
personalizzati agli Enti è effettuato secondo le modalità e le procedure
stabilite dal decreto del Ministro dell\’economia e delle finanze del 4 agosto
2003.

2. Gli Enti destinatari, in attesa della consegna ai
richiedenti, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di
soggiorno in condizioni di sicurezza.

 

Art. 9

Procedure di sicurezza per il rilascio e la consegna del
permesso di soggiorno

 

1. Il rilascio e la consegna del permesso di
soggiorno avvengono nel rispetto delle procedure di sicurezza indicate nei
decreti direttoriali di cui all\’art.10, comma 1, lettere a) e b).

 

Art. 10

Specifiche tecniche

 

1. Con decreti direttoriali, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, su proposta della Commissione di cui all\’art. 11,
sono adottate prescrizioni tecniche in materia di:

a) procedure e processi di produzione e di servizio
per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno;

b) infrastruttura di sicurezza PSE relativa al
permesso di soggiorno;

c) modalità di acquisizione e di verifica degli
elementi biometrici primari e secondari del permesso di soggiorno.

 

Art. 11

Commissione interministeriale permanente di coordinamento e
verifica del sistema permesso di soggiorno

 

1. E\’ istituita, presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, la Commissione interministeriale permanente di coordinamento
e verifica del sistema permesso di soggiorno, preposta agli indirizzi strategici
ed al monitoraggio delle varie fasi del progetto.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le Amministrazioni / Enti
coinvolti nel progetto, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a
ciascuno di essi;

b) approva le linee guida, le specifiche e le
prescrizioni tecniche dei sistemi, le modalità operative e di funzionamento dei
servizi, i documenti di avanzamento, nonché le proposte di modifiche e di
adeguamento;

c) garantisce l\’aggiornamento e l\’allineamento del
sistema in relazione all\’evoluzione tecnologica, alle direttive europee e alle
possibili interazioni con altri sistemi di identificazione elettronica e di
e-government presenti in ambito nazionale;

d) presenta le proposte ai fini dell\’adozione dei
decreti direttoriali di cui all\’art.10.

3. La Commissione è costituita dal Presidente,
designato dal Ministero dell\’interno, e da undici componenti, di cui cinque
designati dal Ministero dell\’interno, due dal Ministero dell\’economia e delle
finanze, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
due dall\’Istituto.

4. Il Presidente ed i componenti della Commissione
rimangono in carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito.
L\’incarico è rinnovabile.

5. La Commissione, convocata dal Presidente, si
riunisce almeno una volta al mese.

6. Agli oneri di funzionamento della Commissione si
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione
vigente.

7. La Commissione può acquisire, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, pareri presso uno o più organismi di
consultazione e di cooperazione.

8. Per il primo anno le attività della Commissione
sono svolte dal Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto del Direttore
centrale dell\’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento
della pubblica sicurezza – Ministero dell\’interno, in data 7 maggio 2009.

 

Art. 12

Trattamento dei dati personali

 

1. Ai fini della personalizzazione, del rilascio e
del rinnovo del permesso di soggiorno, il trattamento dei dati personali è
effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali
registrati nell\’archivio informatizzato di cui all\’art. 5 è il Ministero
dell\’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Il responsabile del
trattamento è Centro elettronico nazionale presso cui è istituito
l\’archivio.

 

Art. 13

Modalità e tempi di attuazione

 

1. Il permesso di soggiorno è introdotto
progressivamente, a decorrere dall\’entrata in vigore del presente decreto,
secondo le modalità ed entro il termine, non superiore a un anno, fissato con
decreto dirigenziale del Ministero dell\’interno, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Fino all\’entrata a regime dell\’attività di
certificazione prevista dall\’art. 4, comma 4 del presente decreto, i sistemi
biometrici utilizzati per il rilascio e il controllo del permesso di soggiorno
sono conformi ad apposite linee guida emanate dall\’Agenzia per l\’Italia
Digitale.

 

Art. 14

Abrogazioni

 

1. Il decreto del Ministro dell\’interno del 28
settembre 2009 è abrogato allo scadere del termine di cui all\’art. 13, comma
1.

2. I permessi di soggiorno rilasciati in conformità
al decreto del Ministro dell\’interno di cui al comma 1, mantengono la propria
validità fino alla scadenza.

 

Allegato A

 

(Testo
dell’Allegato)

 

 

Allegato B

ELEMENTI BIOMETRICA
PRIMARI E SECONDARI CONTENUTI NEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Elementi biometrici primari: Immagini del volto

In conformità a quanto
previsto dal Regolamento CE 1030/2002 così come modificato dal regolamento (CE)
n. 380/2008, e dalla Decisione della Commissione C(2009) 3770 del 20 maggio
2009, e successive modificazioni, l’immagine del volto del titolare del
documento, memorizzata all’interno del microprocessore RF e stampata sul fronte
del permesso di soggiorno, costituisce l’elemento biometrico primario. Le
principali caratteristiche dell’immagine e del relativo processo di acquisizione
in formato digitale sono definite dalle seguenti raccomandazioni e norme
tecniche:

– International Civil
Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part
3: Officiai Travel Documents (Cards), Third Edition, 2008.

– ISO/IEC 19794-5:2005,
Biometrie Data Interchange Formats – Part 5: Face Image Data.

Ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione
e digitalizzazione dell’immagine del volto dello straniero, ottenuta a partire
da una foto cartacea o da una immagine digitale, eventualmente anche acquisita
sul posto. L’immagine del volto digitale ottenuta viene successivamente
elaborata per consentirne la stampa sul fronte del permesso di soggiorno e la
memorizzazione all’interno del microprocessore RF in esso contenuto.

L’immagine del volto dello
straniero memorizzata nel microprocessore RF è conforme ai requisiti di codifica
e formato FRONTAL.

Al fine di minimizzare lo
spazio occupato nel microprocessore RF, tale immagine è compressa in formato
JPEG2000.

 

2. Elementi biometrici secondari: Impronte
digitali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 1030/2002
così come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, e dalla Decisione della
Commissione C(2009) 3770, e successive modificazioni, le impronte digitali del
titolare del documento che vengono memorizzate all’interno del microprocessore
RF costituiscono gli elementi biometrici secondari. Le principali
caratteristiche delle impronte digitali e del relativo processo di acquisizione
in formato digitale sono definite dalle seguenti norme tecniche:

– International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel
Documents, Doc 9303, Part 3: Officiai Travel Documents (Cards), Third Edition,
2008

– ISO/IEC 19794-4:2005,
Biometrie Data Interchange Formats – Part 4: Finger Image Data

– ANSI/NIST-ITL 1-2000
Standard “Data Format for thè Interchange of Fingerprint,
Facial, Scarmark &
Tattoo (SMT) Information”; FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ)

Ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione
a mezzo scansione elettronica di due impronte digitali dello straniero. Le
impronte vengono successivamente elaborate per consentirne la memorizzazione
all\’interno del microprocessore RF in esso contenuto.

Le sopraccitate
raccomandazioni e norme tecniche definiscono una serie di caratteristiche è
requisiti che le impronte acquisite devono possedere, per garantire la
interoperabilità e rendere più efficaci le operazioni di
riconoscimento.

Le impronte digitali
primarie da incorporare nel permesso di soggiorno UE sono le impronte semplici
(piane) dell\’indice destro e dell’indice sinistro.

In caso di qualità
insoddisfacente delle impronte digitali e/o di configurazione alterata degli
indici della mano a causa di lesioni, si deve procedere all’acquisizione delle
impronte, di qualità soddisfacente, di medi, anulari o pollici (1).

Le impronte digitali
vengono memorizzate come immagini all’interno del microprocessore RF in esso
contenuto, conformemente alla norma ISO/IEC 19794-4:2005, e successive
modificazioni.

La qualità delle immagini
delle impronte digitali deve essere conforme alle norme ISO/IEC 197944:2005 e
ANSI/NIST 1-2000, e successive modificazioni.

Al fine di minimizzare lo
spazio occupato nel microprocessore RF si deve ricorrere alla compressione delle
immagini attraverso l\’algoritmo WSQ, conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL
1-2000, e successive modificazioni.

——

(1) II formato di memorizzazione (CBEFF – Common Biometric
Exchange File Format) classificherà il dito impiegato (indice sinistro, medio
destro, ecc.) onde garantire il controllo del dito conforme.

——

Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 novembre 2013, n.
260.

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