giovedì, Maggio 2, 2024
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ENTI LOCALI & PRIVACY: Installazione telecamere a discrezione del Comune

Si
sono verificati frequenti furti ai danni di diverse abitazioni, in una zona
montana a 1.240 metri
di altezza, facilitati dalla scarsa affluenza di persone ( soprattutto nel
periodo invernale ). In previsione di un sempre più problematico controllo da
parte delle forze dell’ordine, dovuto principalmente agli scarsi mezzi
economici posti a loro discrezione, si è pensato di sensibilizzare
l’amministrazione comunale affinchè ponga, in uno o più punti strategici del
territorio comunale, apposite telecamere, al fine di monitorare il traffico dei
veicoli che ripetutamente ( prevalentemente nelle ore notturne ) effettuano
tali scorribande. Si chiede se ciò è consentito.

D.M. – TERNI

R I S P O S T A

E
tuttora vigente un provvedimento, da parte del
Garante della privacy ( 29 aprile 2004 ), che riordina la materia con la
quale si cerca di coniugare il principio della riservatezza dei cittadini con
il diritto alla sicurezza degli stessi, attraverso l’uso dei sistemi di
videosorveglianza secondo il Codice in vigore dal 1° gennaio 2004 ( Dlgs 196
del 30 giugno 2005, articolo 154, comma 1, lettera c ). In sintesi, il
provvedimento stabilisce che : a) l’installazione di telecamere è lecita alla
sola condizione che il loro uso sia proporzionato agli scopi da perseguire; b )
gli impianti sono attivabili solo se risultano insufficienti altri sistemi di
sicurezza o sono inattuabili altre forme di sorveglianza; c ) l’eventuale
conservazione delle immagini dev’essere limitata nel tempo; d ) si comunichi in
loco l’avviso che una determinata area è sottoposta a videosorveglianza.

Anche
per le ragioni evidenziate, le modalità e gli adempimenti da effettuare per
consentire tale attività sono differenti per i soggetti pubblici, in quanto
svolgono funzioni istituzionali, rispetto ai soggetti privati o agli enti
pubblici economici, per i quali è richiesto il consenso preventivo espresso
dell’interessato al trattamento deidati personali.

Sotto
questo profilo, dunque, sembrerebbe comunque opportuno che il soggetto
attuatore, rilevate le prevalenti esigenze pubbliche, sia l’amministrazione
comunale. Non potendo entrare nel dettaglio delle operazioni necessarie, si
deve fare integrale rinvio al contenuto del provvedimento richiamato.

Da” Il Sole 24 Ore “ del 23
giugno 2014

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