sabato, Maggio 18, 2024
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Procedimenti disciplinari tramite un solo ufficio

L’articolo 55 – bis, primo periodo,
del Dlgs 165/2001 stabilisce che ” ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo “. Un ente locale può, nell’ambito della
propria autonomia ordina mentale, costituire due uffici procedimenti
disciplinari, uno per il personale non dirigente e uno per quello con qualifica
dirigenziale ? Oppure dev’essere costituito un unico ufficio per tutto il
personale ?

S.M. – ROMA

R I S P O S T A

Esiste una
complessità del concetto di responsabilità a carico del dirigente nella forma
descritta agli articoli 21 e 22 del Dlgs 165/2001 ( così come modificato e
integrato dall’articolo 41 del Dlgs 150/2009 ), definita ” responsabilità
dirigenziale “, con quella disciplina come forma aggiuntiva della prima (
nonché rispetto a quelle sussistenti per tutti i dipendenti pubblici : penale,
civile e amministrativa ), prevista in distinte fattispecie e regolata
dall’articolo 55 – bis del Dlgs 165/2001, aggiunto dall’articolo 69 del Dlgs
150/2009.

In effetti, a causa della non chiara
disposizione normativa previgente e del contrasto giurisprudenziale esistente
tra giustizia amministrativa e ordinaria, si era ingenerato il dubbio
riguardante la sussistenza, in capo alla dirigenza, della responsabilità
disciplinare, sul presupposto del presunto assorbimento di quest’ultima nell’ambito
della specifica e prevalente responsabilità dirigenziale, in ordine, proprio,
alle peculiari disposizioni contenute dagli articoli 21 e 22 del Dlgs 165/2001,
non adeguatamente supportate dai disposti contrattuali in ordine alla materia
sanzionatoria per l’illecito disciplinare.

L’introduzione, attraverso le
disposizioni dell’articolo 41 del Dlgs 150/2009, dei correttivi agli articoli
21 e 22 citati e, l’inserimento dell’articolo 55 – bis a opera dell’articolo 69
del Dlgs 150 stesso, con il quale sono stai determinati gli iter del
procedimento disciplinare, hanno tuttavia contribuito a fugare in gran parte i
dubbi sulla procedibilità riguardo alla responsabilità disciplinare anche in
riferimento alla dirigenza. Va aggiunto che occorre tenere conto, a livello
concettuale, della diversa operatività delle tipologie di responsabilità
citate, in quanto la responsabilità dirigenziale si configura a fronte
dell’accertata inosservanza delle direttive impartite o del mancato
raggiungimento degli obiettivi gestionali e organizzativi, nonché in ordine a
specifiche inosservanze in tali ambiti ( ritardo nella conclusione dei
procedimenti, mancata vigilanza sul rispetto degli standard quali –
quantitativi da parte del personale assegnato eccetera ) sanzionate direttamente
dalla normativa nazionale, mentre le inosservanze delle disposizioni
comportamentali previste dalla normativa contrattuale, nonché dai codici di
comportamento nazionale e locale, hanno rilievo nell’ambito della
responsabilità disciplinare e sono sanzionate in sede contrattuale.

Fatta questa precisazione, si può
riassumere il quadro generale dell’applicazione della procedura disciplinare a
carico della dirigenza, derivante dalla lettura dell’articolo 55 – bis, commi 2
e 4, del Dlgs 165/2001, coordinata con quella dell’articolo 6, comma 2, del
Ccnl 2010 della Dirigenza. In sostanza : – per i fatti per i quali è prevista
la sanzione pecuniaria, la contestazione spetta al dirigente capo della
struttura; – per i fatti puniti con sanzioni più gravi, la contestazione segue
la procedura di cui al comma 4 ed è affidato all’ufficio procedimenti
disciplinari ( Upd ) con la comminatoria delle sanzioni; – per le sole
infrazioni previste agli articoli 55 – bis, comma 7, e 55 – sexies, comma 3, la
contestazione dell’addebito sarà effettuato con istruttoria dall’Upd e le
determinazioni conclusive saranno invece adottate dal dirigente con incarico
generale o superiore, secondo la regolamentazione esistente dell’ente.

Si deve pertanto concludere che,
essendo la procedura disciplinare prevista dalla normativa nazionale, non è
possibile, in sede regolamentare locale, modificarla per quanto concerne la
competenza dell’Upd. In questa sede, infatti, l’intervento di natura
regolamentare si dovrà limitare a prevedere le modalità di svolgimento del
procedimento disciplinare e di funzionamento dell’Upd.

Da ” Il Sole 24 Ore “ del 16 giugno 2014

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