domenica, Maggio 19, 2024
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LA POLITICA IN VETRINA: L’esercizio dell’azione penale nel quadro di una politica criminale

“”Il Pubblico ministero
ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.””

Introduco il
mio ragionamento con il riporto testuale
dell’Articolo 112 della nostra Costituzione per sottolinearne, in concreto, al
pari di tanti altri passaggi della stessa Carta, per dire che trattasi di un
dogma non più sopportabile tanto più in quanto mai concretamente applicato
nella pratica processuale.

Se aveva un
senso all’epoca della sua promulgazione, laddove i nostri Padri costituenti
avevano sofferto la dittatura fascista, oggi appare una prescrizione
assolutamente anacronistica.

Perseguire
tutto, sempre e comunque, senza alcuna preliminare valutazione in termini di allarme
sociale e concreta minaccia allo Stato di diritto, significa consentire a pochi
di selezionare i reati da perseguire.

Per fare un
esempio, pensiamo ad una Procura della Repubblica con un potenziale logistico e
organizzativo, in termini di struttura e personale annesso, in grado di gestire
e portare a termine 100 processi penali all’anno.

Se, nella
realtà, iscrive 200 notizie di reato nell’apposito Registro[1],
in modo inevitabile ed assolutamente prevedibile procederà all’archiviazione
per “intervenuta prescrizione” del 50% delle notizie di reato e fascicoli
processuali annessi.

Con quale
criterio, oggi, i nostri Procuratori della Repubblica decidono quali fascicoli
far prescrivere?

Si segue un
criterio cronologico temporale in base alla data di iscrizione oppure in base
ad una valutazione circa l’allarme sociale che ne deriva? Possiamo dire che un
reato come la concussione lo facciamo prescrivere mentre si persegue una rapina
in banca? E’ preferibile perseguire un reato commesso da un noto politico che produce
un indotto mediatico senza pari o invece il reato commesso dall’uomo qualunque
di maggiore pericolosità sociale?

Tutto
questo, è giusto farlo decidere al singolo Procuratore della Repubblica spesso
interessato ad obiettivi anche estranei ad esigenze di giustizia ma solo
acquisire un “ritorno mediatico” in vista di una candidatura politica?

Come vedete
sono tutti interrogativi legittimi, se si assume, con assoluta certezza che,
per come già detto, il 50% di quelle notizie di reato non saranno
“approfondite” per mancanza di tempo e risorse investigative.

E allora si
trovi il coraggio e l\’ambizione di cambiare: perseguiamo i reati secondo una politica criminale pianificata dal
Parlamento, liberamente eletto dai cittadini,
al quale hanno anche demandato il compito di assicurare la migliore
giustizia possibile per una sana convivenza civile e democratica.

A cosa serve
continuare a dire che l’azione penale è obbligatoria quando sono certo che il
50% di quella richiesta di giustizia non sarà assolta.

E allora,
abbattiamo questa ipocrisia e facciamo quello che si fa in tutti i Paesi civili
e democratici, laddove attraverso un’adeguata politica criminale vengono
fissate le priorità a vantaggio di una giustizia celere e concreta a tutto
vantaggio dei più deboli.



[1] Del registro
delle notizie di reato esistono diversi modelli:

  1. Il modello 44, ossia il registro delle notizie di reato a
    carico di persone ignote
    o, comunque, le notizie per le quali il
    pubblico ministero, nel momento in cui ordina l’iscrizione, non è in grado
    di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato,
    ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso.
  2. Il modello 21(4), vale a
    dire il registro delle notizie di reato a carico di persone note, ove vengono iscritte le notizie di reato per le quali fin dall’origine
    risulti individuato il nome del presunto autore o per le quali un
    possibile autore venga individuato dopo l’iscrizione nel registro delle
    notizie contro ignoti.
  3. Il modello 21-bis, per i reati attribuiti alla competenza del
    giudice di pace che viene tenuto dalla procura della repubblica presso il
    tribunale.
  4. Inoltre, l’ordinamento processuale penale ha
    espressamente previsto nel decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante
    l’approvazione dei registri in materia penale, l’impianto di
    un apposito registro, denominato – modello 45(5): Registro degli atti non
    costituenti notizia di reato
    , nel quale raccogliere, appunto, quegli
    atti che riposano ancora nel “limbo” della non
    sicura definibilità, ma che postulano una fase
    di accertamenti “preliminari”. Più in particolare, si
    tratta delle c.d. pseudo notizie di reato, quali, ad esempio, gli
    esposti. Tuttavia, risulta del tutto certo che, qualora si evidenzi la
    notizia di reato, il pubblico ministero dovrà procedere a nuova iscrizione
    in uno degli altri due registri, a seconda che l’indagato sia noto o
    ignoto.
  5. Il modello 46, detto anche registro delle notizie anonime (previsto
    dagli artt. 108 disp.att. c.p.p. e 5 d.m. 30 settembre 1989, n. 334) delle
    quali, come stabilisce l’art. 333, comma 3, c.p.p., non può
    essere fatto alcun uso nel procedimento penale, salvo alcune eccezioni.
    Più in dettaglio, l’art. 240 c.p.p. permette che le notizie anonime
    siano utilizzate se costituiscono corpo del reato o provengono comunque
    dall’imputato.
    Per completezza espositiva, osservo, altresì, che il
    registro delle notizie anonime è suddiviso per anni, ed in esso
    vengono iscritti la data in cui il documento è pervenuto ed il relativo
    oggetto. Inoltre, il predetto registro ed i documenti vengono
    custoditi presso la procura della repubblica con modalità tali da
    assicurarne la più completa ed assoluta riservatezza. Tuttavia, decorsi
    cinque anni i documenti stessi ed il registro vengono distrutti, con uno
    specifico provvedimento adottato annualmente dal procuratore della
    repubblica.

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