Ho estinto un contratto di
assicurazione vita e ho ricevuto dalla società una certificazione di eccedenze
di versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi ( articolo 1,
comma 2 – sexies, Dl 209/2002 ). Vorrei sapere come posso recuperare questa
eccedenza. Posso usarla in compensazione ? In che modo ?
L. L. –
CREMONA
R I S P O S T A
Il lettore ha
diritto al rimborso da parte dell’erario, ma non può compensare l’eccedenza di
ritenute subite. Egli ha pagato, in via di rivalsa, un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, pari allo 0,20 per cento sul valore del contratto
assicurativo ( articolo 1, comma 2, del Dl 209 del 2002), salvo conguaglio con
l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale percepiti dalla compagnia
d’assicurazione ( articolo 26 – ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 600).
Siccome il lettore ha subito una
ritenuta, in veste di sostituto d’imposta, maggiore del dovuto, ha diritto al
rimborso. Al riguardo, va ricordato che l’articolo 38, comma 2, del Dpr 29
settembre 1973, n.602, prevede che l’istanza di rimborso può essere presentata
dal ” percipiente delle somme assoggettate a ritenuta “. La domanda va
inoltrata all’ufficio dell’agenzia delle Entrate nel cui territorio il
creditore ha il domicilio fiscale, nel termine perentorio di quarantotto mesi
dal giorno in cui il sostituito ha subito la ritenuta ( o le ritenute ).
Non è possibile conteggiare il
credito in compensazione, perché quello vantato non risulta da una
dichiarazione ” periodica ” del creditore
articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241: ” I contribuenti eseguono
versamenti delle imposte…con eventuale compensazione dei crediti…risultanti
dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate ” dal medesimo
contribuente creditore.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 25 AGOSTO 2014