Sono nata ad aprile 1962, insegno
nella scuola secondaria superiore come docente di ruolo dal 1992 e ho
riscattato gli anni di laurea. Nel 2014 mi è stata riconosciuta un’invalidità
dell’800 per cento ( precedentemente avevo il 70 per cento ) con i benefici ex
legge 104/1992.
In base al Dlgs 503 del 1992, potrei
a suo tempo fruire del prepensionamento per lavoratori disabili o, comunque,
quando mi sarà possibile andare in pensione, e con quale sistema di calcolo ?
R . P. –
POTENZA
R I S P O S T A
La risposta al
primo quesito è negativa. Infatti, la norma che consente agli invalidi, in
misura non inferiore all’80 per cento, di andare in pensione di vecchiaia a 60
anni, se uomini, e a 55 anni, se donne ( articolo 1, comma 8, del Dlgs 503/1992
), si applica, per espressa previsione normativa, esclusivamente agli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria ( Ago ) per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti dei lavoratori dipendenti, mentre la lettrice, in quanto
dipendente pubblica, è iscritta all’Inps – Gestione dipendenti pubblici.
A legislazione vigente, dai dati
forniti, la prima data utile per andare in pensione è data o dalla maturazione
della pensione anticipata, con l’anzianità contributiva di 41 anni e sei mesi (
requisito fissato nel 2014 ), ai quali si dovrà aggiungere il periodo di
adeguamento all’aspettativa di vita che sarà calcolato negli anni futuri,
oppure dalla maturazione della pensione di vecchiaia, con l’età anagrafica di
66 anni e tre mesi ( requisito per il 2014 ), ai quali, anche in questo caso,
dovrà essere aggiunto il periodo di adeguamento all’aspettativa di vita da
calcolare negli anni futuri. Avendo maturato al 31 dicembre 1995 meno di 18
anni di anzianità contributiva, il calcolo della pensione della lettrice sarà
effettuato con il sistema retributivo per le anzianità contributive maturate
fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo dal 1° gennaio 1996 in poi .
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 25 AGOSTO 2014