Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 19691 del 18 Settembre 2014.
Piuttosto spesso la Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi dei figli bamboccioni (si vedano ad esempio gli articoli:
Figli bamboccioni? Cassazione: lo studio non deve diventare un alibi per ricevere l\’assegno di mantenimento;e Cassazione: figli bamboccioni? Stop al mantenimento se rifiutano il lavoro).
A
quanto pare però ci sono anche quelli che pur avendo deciso di
convolare a nozze non riescono proprio fare a meno della propria mamma.
E in un caso affrontato dai giudici di piazza Cavour questo legame simbiotico con la madre ha comportato la nullità del matrimonio.
La Corte d\’appello si era occupata di una richiesta di delibazione di una sentenza ecclesiasticache
aveva considerato rilevante l\’accertamento di una patologia a carico di
uno dei coniugi (il legame morboso con la madre) ed aveva dichiarato la
nullità del matrimonio concordatario.
Secondo i giudici ecclesiastici il marito aveva sviluppato una dipendenza dalla figura materna tale da impedirgli di adempiere a seppur minime manifestazioni di
affetto verso la moglie – necessarie a preservare l\’equilibrio
psicofisico della coppia.
Ciò integrerebbe un vera e propria patologia (di cui il soggetto stesso, sino alle prime manifestazioni, ignorava
l\’esistenza). Legittima dunque la richiesta di dichiarare la nullità del
matrimonio.
Nella
parte motiva della sentenza (il cui testo integrale può essere scaricato
qui sotto), la Corte di Cassazione in ogni caso precisa che il giudice
italiano (nella specie, la Corte d\’appello territorialmente
competente) nel decidere sulla delibazione non può sindacare nel merito le valutazioni operate dal tribunale ecclesiastico.
Altra particolarità del caso è che la nullità del matrimonio non era stata chiesta dalla ex consorte ma dallo stesso marito “mammone”.
In merito la Corte di Cassazione chiarisce che non c\’è nell\’ordinamento nazionale “un
principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il
matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso
sia viziato” e quindi sia lui che lei possono chiedere che sia dichiarata la nullità.
(www.StudioCataldi.it)
SENTENZA INTEGRALE: http://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_16538_1.pdf