venerdì, Maggio 17, 2024
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EVASORE FISCALE: Socialmente pericoloso!

EVASORE FISCALE: Socialmente pericoloso!

 

Sfuggire in modo continuo e sistematico agli obblighi fiscali e tributari si rischia di conquistare l’infamante definizione di “socialmente pericoloso”.

La nozione di “pericolosità sociale” , in base al nostro ordinamento giuridico può infatti far scattare una serie di provvedimenti, prima fra tutte la “Misura di prevenzione” di mafiosa memoria.

Questa definizione, per la prima volta applicata nel nostro Paese nei confronti di un vecchio e defunto imprenditore Giuseppe GROSSI, già deceduto nel 2011, a suo tempo operante nel settore delle bonifiche ambientali, ha permesso al Pubblico ministero del Tribunale di Milano di chiedere ed ottenere dalla locale Sezione Misure di prevenzione il sequestro di oltre 70 milioni di euro, corrispondenti a terreni edificabili, autovetture di lusso, complessi edilizi, barche a vela etc.

Il Gico della Guardia di finanza, evidenziando la grande sproporzione fra i redditi dichiarati e gli investimenti realizzati negli anni dal de cuius, ha richiesto l’applicazione di una Misura di prevenzione di natura patrimoniale in base all’art.18 del D.lgs 6 settembre 2011, n.159 che, com’è noto, può essere disposta anche verso gli eredi[1].

Il ragionamento dell’Ufficio inquirente è partito dalla natura dell’accusa caratterizzata dal fatto che il GROSSI, nel periodo 2003/2009 costituiva oltre venti milioni di fondi neri all’estero, accumulati per mancato pagamento delle imposte, conseguendo con tale condotta illecita, “profitti e vantaggi ingiusti” in danno della concorrenza – c.d. economia legale – andando a contestare la ipotesi criminosa di cui al 3° comma dell’articolo 416bis del c.p. (Associazione mafiosa)[2].

Così ragionando è stato possibile estendere l’applicazione della “inversione dell’onere della prova” in capo all’imprenditore/evasore fiscale di cui al 2° comma dell’art.12 quinquies della legge 356/92 [3] (meglio conosciuta come la Legge Falcone-Borsellino approvata subito dopo le stragi di Capaci e Via d’Amelio di Palermo nella estate del 1992) e quindi il ripetuto articolo 18 della legislazione antimafia (nota 1 citata).

Orbene, allo stato, affinché si possa estendere il principio di “pericolosità sociale” per situazioni analoghe, il legislatore dovrebbe quantificare l’entità del danno erariale, ovvero dell’imposta sottratta alle casse pubbliche.

In definitiva la domanda da porsi sarà: Al superamento di quale soglia economica di evasione fiscale si diventa socialmente pericolosi?

Oppure, in presenza di quale danno erariale, in conseguenza di “frodi fiscali” nel quadro di associazioni a delinquere, scatta la pericolosità sociale?

Nelle more di conoscere l’esito del giudizio dell’annunciata applicazione della Misura di prevenzione patrimoniale in danno degli eredi GROSSI, si aspettano sviluppi.

E’ il caso di dire che l’evasore avvisato è mezzo salvato!

 

 


[1]  Art. 18.

Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Morte del proposto

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione.
In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo
universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.

4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all’articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell’interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività

[2]Art. 416-bis, codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L\’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione
o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente de nominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

[3]12-quinquies. Trasferimento fraudolento di valori(2)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di

prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni (3).

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l\’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l’applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati

(4) (5)

.

_________

(2) Rubrica così modificata dall’art. 1, D.L. 20 giugno 1994, n. 399.

(3) I delitti previsti in questo comma, consumati o tentati, sono attribuiti al
tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell\’articolo 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(4) Comma prima aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 e poi così modificato dall’art. 1, D.L. 17 settembre 1993, n. 369 (Gazz. Uff. 20 settembre 1993, n. 221), convertito, con modificazioni, nella L. 15 novembre 1993, n. 461 (Gazz. Uff. 19 novembre 1993, n. 272).

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 febbraio 1994, n. 48

(Gazz. Uff. 23 febbraio 1994, n. 9 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del comma 2 dell’art. 2-quinquies , nel testo da ultimo modificato dal D.L. 17 settembre 1993, n. 369.

 

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