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DE CUIUS: Le minusvalenze finanziarie non passano agli eredi

Il mio defunto
padre ha realizzato minusvalenze finanziarie a seguito della liquidazione di
quote di fondi comuni d’investimento, detenute in regime fiscale di risparmio
amministrato. Queste minusvalenze possono essere trasferite sulle posizioni
attive in regime fiscale di risparmio gestito ai legittimi eredi?

Gian Francesco Bastiglia – BOMPORTO

R I S P O S T A

Nell’ipotesi di decesso del titolare di
un rapporto in regime di risparmio amministrato, gli eredi non possono
utilizzare (neppure dopo la chiusura del rapporto precedente) le minusvalenze
realizzate dal de cuius. Queste ultime, infatti, non formano oggetto di
successione ereditaria, non trattandosi di diritti patrimoniali, ossia di
crediti, debiti o cespiti (risoluzione n.120/E del 24 luglio 2001 dell’agenzia
delle Entrate).

In ogni caso,
tali minusvalenze non possono essere mai utilizzate per diminuire il risultato
della gestione nell’ambito del regime del risparmio gestito, previsto
dall’articolo 7 del Dlgs n.461/1997.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 01 DICEMBRE
2014

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