Confisca ex “231โ: profitto confiscabile
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 22 dicembre 2014
non puรฒ dirsi illecito e dunque confiscabile il profitto conseguente da
unโeffettiva e corretta esecuzione delle prestazioni svolte in favore
della controparte, pur in virtรน di un contratto instaurato illegalmente.
Il profitto confiscabile, pertanto, non va identificato con
lโintero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A.,
dovendosi distinguere il profitto derivante direttamente dallโillecito
penale dal corrispettivo conseguito per lโeffettiva e corretta
erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa P.A., le
quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dellโilliceitร della causa remota. Soltanto rispetto alla differenza tra
lโintero valore del contratto e quello della prestazione effettivamente
svolta a vantaggio della controparte รจ possibile affermare “che lโente abbia tratto unโutilitร economicamente valutabile quale frutto immediato e diretto dellโillecitoโ,
laddove la seconda voce โ cioรจ il corrispettivo percepito dallโente in
stretta correlazione alla prestazione eseguita โ rappresenta un
vantaggio economico conseguenza di unโattivitร lecita che, in effetti,
non trova la causa nel reato.
Secondo la Corte quindi, se il
profitto si sostanzia “nel beneficio aggiunto di natura patrimonialeโ
tratto dalla condotta illecita, esso non puรฒ che essere pari allโintero
prezzo pattuito della commessa, cioรจ al valore totale fatturato del
contratto, al netto del valore della prestazione
effettivamente garantita alla controparte, di tal che, in caso di
esecuzione solo parziale o in parte non conforme a quanto convenuto o
comunque non utile, si dovrร detrarre soltanto il corrispettivo “pro
quotaโ o comunque stimato per la prestazione eseguita.
Conseguentemente,
nel caso in cui lโillecito sia stato commesso nellโambito di
unโattivitร dโimpresa lecita, il provvedimento ablatorio deve essere circoscritto al
vantaggio economico tratto dallโattivitร illecita al netto della
“utilitasโ comunque conseguita dalla controparte dallโadempimento della
prestazione oggetto del contratto, trattandosi โ riguardo a questโultima
โ di vantaggio economico non direttamente né immediatamente
riconducibile al reato, ma soltanto allโesecuzione del rapporto
obbligatorio, che pertanto non puรฒ andare a comporre il profitto
confiscabile.
Ebbene, di questi principi dovrร tenere conto il
Tribunale di Milano nel rivalutare lโistanza di riesame presentata da
una societร i cui beni sono stati sottoposti a sequestro per via dei
reati ascritti ai suoi vertici.
Il Tribunale, secondo la Corte,
ha errato allorché ha ritenuto assoggettabile a confisca – quindi a
sequestro funzionale allโablazione – lโintero valore dei contratti
oggetto di controversia, dovendo da esso defalcarsi, in applicazione dei
sopra richiamati criteri di determinazione del profitto del reato in
ipotesi di “reato in contrattoโ, il corrispettivo
incamerato dallโente a fronte delle prestazioni lecite eseguite in
favore della controparte, pur nellโambito di un affare che trova la sua
genesi in un illecito (segnatamente commesso nella fase della formazione
della volontร contrattuale).