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DECRETO 231/01: Qual รจ il profitto confiscabile? Sentenza Cassazione n.53430 del 22 dicembre 2014

Confisca ex “231โ€: profitto confiscabile

Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 22 dicembre 2014

In tema di profitto confiscabile, ex art. 19 D.Lgs. n. 231/2001, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte con la sentenza n. 53430 del 22 dicembre 2014 ha riaffermato il principio secondo cui, in caso di appalto acquisito a seguito di corruzione,
non puรฒ dirsi illecito e dunque confiscabile il profitto conseguente da
unโ€™effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni svolte in favore
della controparte, pur in virtรน di un contratto instaurato illegalmente.

Il profitto confiscabile, pertanto, non va identificato con
lโ€™intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A.,
dovendosi distinguere il profitto derivante direttamente dallโ€™illecito
penale dal corrispettivo conseguito per lโ€™effettiva e corretta
erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa P.A., le
quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dellโ€™illiceitร  della causa remota. Soltanto rispetto alla differenza tra
lโ€™intero valore del contratto e quello della prestazione effettivamente
svolta a vantaggio della controparte รจ possibile affermare “che lโ€™ente abbia tratto unโ€™utilitร  economicamente valutabile quale frutto immediato e diretto dellโ€™illecitoโ€,
laddove la seconda voce โ€“ cioรจ il corrispettivo percepito dallโ€™ente in
stretta correlazione alla prestazione eseguita โ€“ rappresenta un
vantaggio economico conseguenza di unโ€™attivitร  lecita che, in effetti,
non trova la causa nel reato.

Secondo la Corte quindi, se il
profitto si sostanzia “nel beneficio aggiunto di natura patrimonialeโ€
tratto dalla condotta illecita, esso non puรฒ che essere pari allโ€™intero
prezzo pattuito della commessa, cioรจ al valore totale fatturato del
contratto, al netto del valore della prestazione
effettivamente garantita alla controparte, di tal che, in caso di
esecuzione solo parziale o in parte non conforme a quanto convenuto o
comunque non utile, si dovrร  detrarre soltanto il corrispettivo “pro
quotaโ€ o comunque stimato per la prestazione eseguita.

Conseguentemente,
nel caso in cui lโ€™illecito sia stato commesso nellโ€™ambito di
unโ€™attivitร  dโ€™impresa lecita, il provvedimento ablatorio deve essere circoscritto al
vantaggio economico tratto dallโ€™attivitร  illecita al netto della
“utilitasโ€ comunque conseguita dalla controparte dallโ€™adempimento della
prestazione oggetto del contratto, trattandosi โ€“ riguardo a questโ€™ultima
โ€“ di vantaggio economico non direttamente né immediatamente
riconducibile al reato, ma soltanto allโ€™esecuzione del rapporto
obbligatorio, che pertanto non puรฒ andare a comporre il profitto
confiscabile.

Ebbene, di questi principi dovrร  tenere conto il
Tribunale di Milano nel rivalutare lโ€™istanza di riesame presentata da
una societร  i cui beni sono stati sottoposti a sequestro per via dei
reati ascritti ai suoi vertici.

Il Tribunale, secondo la Corte,
ha errato allorché ha ritenuto assoggettabile a confisca – quindi a
sequestro funzionale allโ€™ablazione – lโ€™intero valore dei contratti
oggetto di controversia, dovendo da esso defalcarsi, in applicazione dei
sopra richiamati criteri di determinazione del profitto del reato in
ipotesi di “reato in contrattoโ€, il corrispettivo
incamerato dallโ€™ente a fronte delle prestazioni lecite eseguite in
favore della controparte, pur nellโ€™ambito di un affare che trova la sua
genesi in un illecito (segnatamente commesso nella fase della formazione
della volontร  contrattuale).

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