sabato, Maggio 18, 2024
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PUBBLICO IMPIEGO: Un’eccezione monetizzare le ferie non godute

Sono un
collaboratore scolastico, collocato in pensione dal 1° settembre 2014. Ho
chiesto che mi vengano pagati 26 giorni di ferie non godute: 15 giorni perché
passati in un day hospital e gli altri perché nel periodo estivo ho fruito di
giorni di recupero, maturati lavorando durante l’anno scolastico per mancanza
di personale. Nel mese di maggio e giugno chiedevo di fruire di queste ferie,
ma ciò mi veniva negato, sempre per mancanza di personale. Ho diritto al
pagamento?

F. P. – GUALDO TADINO

R I S P O S T A

In via generale, il pagamento delle
ferie maturate e non fruite dai pubblici dipendenti può avvenire solo nel caso
in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo e non prevedibile in
alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure
quando il dipendente non ha potuto fruire delle ferie maturate a causa di
assenza dal servizio che preceda la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Infatti, in merito al pagamento delle ferie non godute da parte dei dipendenti
pubblici, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n.40033 dell’8
ottobre 2012, mitigando quanto disposto dall’articolo 5, comma 8 del dl 95/12,
convertito con modificazioni dalla legge 135/12, il quale ha stabilito che “le
ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale delle amministrazioni
pubbliche sono obbligatoriamente fruiti… e non danno luogo in nessun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, ha fornito alcune
indicazioni ai fini della definizione dell’esatta portata e delle corrette
modalità applicative della nuova disciplina legislativa, stabilendo che tale
divieto non opererebbe in relazione alle cessazioni del rapporto di lavoro
dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla
capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro, come nel caso in
cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo e non prevedibile
(decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure nel caso in
cui il dipendente non abbia, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a
causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro
(malattia, congedo di maternità, aspettativa a vario titolo).

Situazioni che,
proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla
ratio della legge e. quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.
Mentre, nei casi in cui l’estinzione del rapporto di lavoro derivi dalla
volontà del dipendente di interrompere il rapporto di lavoro, come nel caso del
pensionamento, la prevedibilità dell’evento assicura, nei giusti tempi, la
fruizione del diritto alle ferie, compatibilmente con le esigenze del
lavoratore e quelle organizzative dell’amministrazione e, quindi, la mancata
fruizione delle ferie non può essere monetizzata. Da quando esposto nel
quesito, non si evince che la degenza in day hospital sia stata effettuata nel
periodo antecedente alla data di dimissioni dal servizio, per cui si ritiene
che la mancata fruizione delle ferie non possa essere monetizzata, anche in
relazione alla richiesta di ferie presentata nei mesi di maggio e giugno, non
concessi per motivi di servizio, in quanto la data di cessazione dal servizio
(1° settembre 2014) è stata decisa dal dipendente sin dal 7 febbraio 2014 (data
finale di presentazione delle domande di pensionamento stabilita dal Miur con
provvedimento del 23 dicembre 2013) e, quindi in largo anticipo per poter
richiedere le ferie spettanti.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 29 DICEMBRE
2014

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