venerdì, Maggio 17, 2024
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LA POLITICA IN VETRINA: Se io fossi un grande evasore fiscale!

 

Tanto per cambiare, vorrei
tornare sul tema della riforma fiscale in atto dell’era “Renzi”.

La norma contenuta e
contestata nell’innovato e vecchio decreto 74/2000 (art.19bis), circa il superamento
del 3% dell’imponibile per la sanzione penale, è stata solo temporaneamente
ritirata ed è tenuta in stand bay fino al prossimo 20 febbraio 2015.

A parte l’equivoco del
presunto salvacondotto dell’ex Cavaliere[1], ove riproposto, gli effetti sui processi penali in
corso – e non certo quelli giunti a sentenza definitiva – saranno molteplici e
tutti con un apparente vantaggio degli imputati di evasione fiscale.

A cominciare dalla vecchia
legge meglio conosciuta “Manette agli evasori” degli anni ’80 (legge n.516/82),
seguita dalla riforma del ’00 (D.lgs n.74/2000) o dal dimezzamento della soglia
economica di punibilità penale (anno 2012), gli evasori fiscali hanno
sempre continuato a dormire sonni
tranquilli.

Con un provvedimento di
inizio dicembre u.s. si è detto di escludere la sanzione penale in presenza di
condotte di lieve peso ed importanza.

Se io fossi un grande
evasore e potessi scegliere, per essere chiaro dico che preferirei diecimila
volte essere rinviato a giudizio che pagare una grossa sanzione amministrativa
o addirittura soffrire di una confisca c.d. per equivalenza (cioè il sequestro
definitivo di un bene immobile di valore equivalente alla sanzione amministrativa).

Il motivo è semplice:

·
La
sanzione amministrativa – ampliata anche per effetto dell’annunciata
depenalizzazione di numerose fattispecie – è sicura che la pago in un modo o nell\’altro
(sequestro e confisca dei beni);

·
Il
giudizio penale, grazie al perenne ingolfamento della giustizia, con un bravo azzeccagarbugli
che mi difende, tra un rinvio o condono e l\’altro, ci può scappare la
prescrizione e quindi non pago un fico secco nè in termini amministrativi nè in
termini penali.

Visto che siamo partiti dal
presunto favore all’ex Cavaliere, per il quale ho ampiamente evidenziato l’assoluta
insussistenza, il vero salvacondotto al contrario, è contenuto nell’articolo 47
dell’Ordinamento penitenziario di cui alla legge n.354/1975[2] che riporto nelle parti essenziali:

“MISURE ALTERNATIVE
ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 47.

(Affidamento in prova
al servizio sociale).

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
condannato puo\’ essere affidato al servizio sociale fuori dell\’istituto per un
periodo uguale a quello della pena da scontare.

12. L\’esito positivo del periodo di
prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.”

Se ne deduce che tanto la
pena accessoria della Interdizione dai pubblici uffici che la incandidabilità
della legge Severino sono destinate a essere cancellate, restituendo all’ex
Cavaliere la piena e totale agibilità politica – attiva e passiva – ivi compresa
la possibilità di tornare da subito nelle Aule del Parlamento.

Non oso immaginare il
seguito!


[1]Escluso dai benefici del Favor rei per effetto della condanna definitiva (ex 4°
comma dell’art.2 Codice penale) https://www.giovannifalcone.it/5328/la_politica_in_vetrina_riforma_fiscale_poche_idee_ma_confuse_.html

[2]Molto prima della discesa in campo di Berlusconi

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