Il dipendente di
un intermediario assicurativo viene iscritto all’albo e all’Ivass (Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni) nel 2014, dopo essersi formato con 60
crediti, ottenuti in parte nel 2013 e in parte nel 2014.
Successivamente,
sempre nel 2014, tale dipendente si dimette e va a lavorare per un altro
intermediario. La vecchia azienda lo cancella dall’Ivass e la nuova azienda lo
vuole reiscrivere (sempre nella sezione E). Il dipendente, sia per lavorare e
all’esterno dei locali, sia qualora sia stato reiscritto all’albo entro il 2014
oppure venga iscritto successivamente, cioè nel 2015, aveva obblighi di
aggiornamento entro il 31 dicembre 2014?
P. S. – SAVONA
R I S P O S T A
L’articolo 27, comma 1, lettera b, del
regolamento Isvap 5/2006 prevede, per l’intermediario, l’obbligo di
aggiornamento professionale annuale (di livello almeno pari a quello previsto
dal successivo articolo 38) solo nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia
presentata dopo un anno dalla cancellazione.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 12 GENNAIO
2015