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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:Al via il registro

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:Al via il registro

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio, il regolamento disciplinante i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
Il regolamento, inoltre, delinea le norme in tema di revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi in oggetto.
La data di entrata in vigore è quella del 28 gennaio 2015.La crisi da sovraindebitamento
La disciplina della crisi da sovraindebitamento è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 3/2012, al fine di poter offrire uno strumento anche a quei soggetti che sono esclusi dalla disciplina
fallimentare, in quanto di piccole dimensioni o privati.

Ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 3/2012, gli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento devono possedere gli appositi requisiti stabiliti con regolamento adottato dal ministro della Giustizia e devono essere iscritti a un registro, sempre disciplinato dal regolamento in oggetto.

Il regolamento avrebbe dovuto vedere la luce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per quel che ora interessa, merita di essere sottolineato che l’organismo di composizione della crisi riveste un ruolo essenziale nella procedura in oggetto, in quanto assume ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso. Verifica inoltre la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità del piano.

Il registro e le sue sezioni

Il regolamento stabilisce che sono automaticamente iscritti nel registro, su semplice domanda:
– gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– il segretariato sociale;
– gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto.

Possono inoltre essere iscritti gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche, ma solo a domanda.

Ecco il motivo, quindi, per il quale sono previste due distinte sezioni del registro, la“sezione A” dedicata agli organismi iscritti di diritto e ai gestori della crisi, e la “sezione B” dedicata agli altri organismi.

I gestori della crisi

Nella sezione A e B sono inoltre iscritti i gestori della crisi, che devono avere i seguenti requisiti:
a) possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
b) possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di
sovraindebitamento;
c) svolgimento di un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni
dell’organismo o del liquidatore;
d) acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta
ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento.

Per i gestori della crisi è altresì richiesto il rispetto degli specifici requisiti di onorabilità.

Nel regolamento è altresì precisato che agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A (a cui appartiene anche l’Ordine dei Dottori Commercialisti) possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purché muniti dei requisiti richiesti.

Sarà l’organismo di composizione della crisi (come sopra individuato) e il soggetto referente designato al suo interno a distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi.
Il compenso corrisposto sarà proporzionale al passivo e all’attivo liquidato.

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