E’ possibile
inserire lo stanziamento iniziale del confidi tra il patrimonio netto?
R I S P O S T A
La circolare
operativa ha riaffermato che il processo che regola l’erogazione dei fondi
antiusura a favore dei soggetti beneficiari non ne determina il passaggio di
proprietà, ma si configura invece un rapporto finalizzato alla gestione, come
già chiarito dal parere n. n. 13127 del 5 febbraio 2000 dell’Avvocatura dello
Stato e dalla circolare del 19/04/2007. Stante la persistente natura pubblica
dei contributi erogati ai sensi dell’art. 15, comma 2, legge 108/1996, ed il
correlato vincolo di restituzione normativamente previsto, i predetti
contributi non possono farsi rientrare tra il patrimonio netto dell’ente.
Per quanto
riguarda lo stanziamento iniziale del confidi, si rimette all’autonomia
contabile dello stesso la valutazione circa la più idonea allocazione in
bilancio, significando, comunque, che già allo stato attuale i confidi che
hanno allocato il Fondo antiusura alla voce “altri debiti” hanno scomputato lo
stanziamento iniziale del confidi.
Si precisa
altresì che, comunque,il Fondo di prevenzione antiusura, ai fini della
rendicontazione (art. 10, D.P.R. 315/1997), è da considerarsi unico, senza
alcuna distinzioni delle diverse fonti che lo determinano (fondi MEF,
stanziamento iniziale confidi, altri contributi pubblici, interessi,
spese,escussioni).
FAQ –
DIPARTIMENTO TESORO MEF 2015