mercoledì, Maggio 15, 2024
spot_img

ESERCIZIO ATTIVITA’ PROFESSIONALE: La partita IVA è d’obbligo

Obbligo della partita Iva per le attività professionali

Il Mef risponde al parere del Cni

Premessa
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota n. 4594 del 25
febbraio 2015, ha precisato che per lo svolgimento delle attività
tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione
all’albo, i relativi compensi sono considerati come redditi di lavoro
autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla
relativa disciplina. Il Mef in risposta al parere n. 488 del centro
studi del Consiglio nazionale degli ingegneri del novembre 2014
conferma, quindi, che l’esercizio di qualsiasi attività professionale è
subordinato all’iscrizione al relativo Albo, all’apertura di una partita
IVA ed a tutti gli obblighi fiscali e contributivi conseguenti, anche
verso la Cassa di Previdenza.

Collaborazione occasionale

Il Cni, nel parere in questione, aveva esaminato la disciplina della
collaborazione occasionale sostenendo che i limiti imposti dalla
normativa sui contratti di “collaborazione occasionale”, consistenti nel
fatto che il rapporto contrattuale non deve avere durata superiore a 30
giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000 euro (percepito nel
medesimo anno solare), non valgono per le professioni intellettuali, per
le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali,
secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 61 del
decreto legislativo 276/2003, oltre che da interpretazione autentica.

Iscrizione all’albo

Secondo il Cni, inoltre, l’iscrizione a un albo professionale non è da
considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione
abituale di un’attività, assoggettabile quindi a regime Iva e non
sottoponibile a regime di collaborazione occasionale, per il quale non è
invece necessaria l’apertura di partita Iva.
La tesi del Cni –
Secondo il Cni, quindi, quanto detto permetterebbe a un iscritto ad albo
professionale che svolge, tuttavia, come attività prevalente quella di
lavoro dipendente, la possibilità di esercitare prestazioni occasionali
senza i limiti di tempo e di compenso previsti dalla normativa in
materia di lavoro occasionale e senza la necessità di disporre di
partita Iva.

Mef
– Di tutt’altro parere il Mef
che ha risposto al parere in questione con la nota 4594/2015 nella quale
ha sostenuto che dal punto di vista fiscale e in particolare ai fini
Iva, le persone fisiche che svolgono in modo autonomo e abituale, anche
se non esclusivo, attività artistica o professionale sono soggetti
passivi Iva ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 633/1972.

Lavoro autonomo
– Al riguardo il Mef ha fatto presente che si ha un’attività di lavoro
autonomo quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,
si tratta, in genere di attività che vengono poste in essere, ad
esempio, sulla base di un contratto d’opera (art. 2222 e ss c.c.) o di
un contratto di prestazione intellettuale (articoli 2229 e ss c.c.).
Esercizio
dell’attività – Perché l’attività sia esercitata per professione
abituale non è necessario che sia svolta in modo esclusivo, potendo
anche coesistere con altre attività, ma non deve trattarsi di
un’attività solo occasionale. L’accertamento del requisito di abitualità
deve avvenire esaminando la natura e le caratteristiche delle attività
esercitate dal soggetto. L’iscrizione a un albo può essere indicativa
dello svolgimento di un’attività professionale e la mancata iscrizione
non preclude la soggettività passiva all’imposta.

Apertura partita Iva
Per questo motivo ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 633/72 i
soggetti che intraprendono l’esercizio di un’arte o professione nel
territorio dello stato devono farne dichiarazione all’Agenzia delle
Entrate che attribuirà al contribuente un numero di partita Iva.

Redditi
Dal punto di vista reddituale, il Mef fa presente che esistono due
diverse tipologie di redditi: quelli derivanti da rapporti tipici di
collaborazione coordinata e continuativa, che sono tassativamente
elencati dallo stesso Tuir; quelli derivanti da rapporti atipici, nei
quali rientrano invece quei rapporti aventi per oggetto la prestazione
di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto all\’interno di un rapporto unitario e continuativo,
senza impiego di mezzi e con retribuzione periodica prestabilita.
Perché i redditi rientrino in questa seconda categoria, però, la norma
prevede che è necessario verificare che gli uffici o le collaborazioni
non rientrino nell\’oggetto dell\’arte o della professione, di cui
all\’art. 53, comma 1, del Tuir. In tale ipotesi, infatti, i relativi
proventi saranno attratti nel reddito di lavoro autonomo prodotto dal
professionista e determinato ai sensi del successivo articolo 54 del
Tuir.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

VI Direttiva antiriciclaggio: Novità

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio 26 Aprile 2024 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d....
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"

Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”

Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive" 1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf