sabato, Maggio 18, 2024
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QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.): Istruzioni INPS

Liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai
sensi dell\’articolo 1, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Istruzioni operative

(Inps, circolare 23.4.2015 n. 82)




Direzione Centrale
EntrateDirezione Centrale Bilanci e Servizi FiscaliDirezione
Centrale Prestazioni a Sostegno del RedditoDirezione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici


Roma, 23/04/2015


Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili
delle Agenzie Ai
Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 82 e, per conoscenza,

OGGETTO: Liquidazione della
quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi
dell\’articolo 1, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Istruzioni operative, istruzioni contabili e
variazioni al piano dei conti.SOMMARIO: Con la presente
circolare si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione
della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)
disposta dall\’articolo unico, commi 26 e seguenti
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base delle modalità di
attuazione fissate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero
dell\’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29.


Premessa


1. Soggetti destinatari. 2.
Requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla Qu.I.R.. 3. Misura
della Qu.I.R.. 4. Procedura di richiesta e liquidazione della
Qu.I.R.. 5. Liquidazione della Qu.I.R. attraverso l\’accesso al
finanziamento assistito da garanzia. 5.1. Accesso al
Finanziamento. 5.2. Rimborso del finanziamento assistito da
garanzia. 5.3. Interruzione anticipata dell\’erogazione del
Finanziamento assistito da garanzia. 6. Finanziamento del Fondo di
garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014. 7. Misure compensative.
8. Modalità di esposizione dell\’erogazione della Qu.I.R. in UniEmens.
9. Intervento del Fondo di garanzia dei Finanziamenti concessi per
la liquidazione della Qu.I.R.. 9.1 Condizioni.
9.2 Domanda di intervento. 9.3 Surroga dell\’Istituto.10.
Istruzioni contabili.


Allegati:

1. articolo 1, commi 26-34, legge 23
dicembre 2014, n. 190; 2. decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 febbraio 2015, n. 29; 3. accordo-quadro per il
finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non
intendono provvedere con risorse proprie all\’anticipazione del TFR in
busta paga secondo quanto previsto dall\’articolo 1, commi da 26 a
34, legge 23 dicembre 2014, n. 190; 4. variazioni al piano dei conti.


Premessa


L\’articolo 1, commi da 26 a 34, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, anche “Legge distabilità
2015”, allegato n. 1), prevede che, in via sperimentale e in relazione
ai periodi di paga decorrentidal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i
lavoratori dipendenti del settore privato – ad eccezione deilavoratori
domestici e di quelli del settore agricolo – con un rapporto di lavoro
in essere da almeno seimesi, possano richiedere al datore di lavoro la
liquidazione della quota maturanda del trattamento di finerapporto
(TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della
retribuzione mensile.


La manifestazione di volontà – che una
volta espressa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 ­ può
essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o
esplicite, del TFR maturando alle formepensionistiche complementari di
cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

L\’integrazione richiesta viene
liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come
quotaintegrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Ai fini della relativa corresponsione,
i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non
tenutiall\’obbligo del versamento al fondo per l\’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato deitrattamenti di fine
rapporto di cui all\’art. 2120 c.c. – costituito ai sensi dell\’art. 1,
comma 755, della leggen. 296/2006 (di seguito, anche “Fondo di
Tesoreria”) – possono accedere a un finanziamento assistito dagaranzia
(di seguito, anche “Finanziamento”). Detta garanzia è rilasciata da uno
specifico fondoappositamente costituito presso l\’INPS (di seguito,
anche “Fondo di garanzia”) e, in ultima istanza, dallo Stato.

Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell\’economia e delle
finanzee con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20
febbraio 2015, n. 29 (di seguito, anche “Dpcm”,allegato n. 2)[1],
emanato ex art. 1, comma 33 della citata legge n. 190/2014, disciplina
le modalità diattuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta
paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamentodel Fondo di
garanzia.

La richiesta di finanziamento può
essere presentata presso una delle banche o degli intermediari
finanziariche aderiscono all\’apposito accordo-quadro sottoscritto tra
Associazione bancaria italiana (ABI) e iMinisteri dell\’economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali in data 20 marzo 2015
(allegato n. 3).


Con la presente circolare, allo scopo
di favorire la corretta applicazione della liquidazione della Qu.I.R.,
siillustra la disciplina della materia e si forniscono istruzioni in
ordine alle modalità di valorizzazione deglielementi che compongo il
flusso delle denunce contributive dei datori di lavoro (UniEmens).
1.
Soggetti destinatari.


Hanno diritto a richiedere la
liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da un
datore dilavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato
in essere da almeno sei mesi con ilmedesimo datore di lavoro, per i
quali trova applicazione l\’istituto del TFR, ad eccezione dei seguenti:


a. lavoratori dipendenti domestici;
b. lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell\’ambito della
predetta nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del
settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati,
dirigenti, ecc.);[2]
c. lavoratori dipendenti per i quali la
legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche
mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la
corresponsione periodica del TFR ovvero l\’accantonamento del TFR
medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad esempio, dei
marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di legge n.
413/1984, nonché dei lavoratori dell\’edilizia per i quali il TFR è
accantonato presso le Casse Edili. Parimenti, l\’esclusione opera con
riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di
riscossione delle imposte dirette, che risultano destinatari della
specifica normativa di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e
successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti al Fondo
di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte
di consumo (cd. fondo dazieri);
d. lavoratori dipendenti da datori di
lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
 e. lavoratori dipendenti da
datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un
accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all\’art. 182-bis del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni (di seguito, anche “Legge fallimentare”);
f. lavoratori
dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro
delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all\’art. 67,
comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
g. lavoratori
dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni
normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di
integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione
dell\’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera
limitatamente ai lavoratori in forza presso l\’unità produttiva
interessata dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata
stabilito nell\’ambito dei provvedimenti ministeriali;
h
.
lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un
accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei
crediti di cui all\’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.


Sono, altresì, esclusi dalla
possibilità di richiedere l\’erogazione mensile della Qu.I.R. i
lavoratoridipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia
di contratti di finanziamento stipulati. Difatti,nell\’ambito delle
predette intese, il lavoratore e l\’ente mutuante possono prevedere che,
nel caso dirisoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima
della totale restituzione del prestito, il recuperodelle somme non
restituite sia effettuato attraverso l\’utilizzo del TFR, per cui il
datore di lavoro èchiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore
l\’importo del debito residuo del contratto difinanziamento e a versare
detto importo all\’ente mutuante. Va rilevato che, nelle situazioni
sopradescritte, la preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla
notifica, da parte del mutuante,dell\’estinzione del credito oggetto del
contratto di finanziamento.


Fatte salve le esclusioni sopra
riportate, sul piano generale possono optare per la liquidazione
mensiledella Qu.I.R. anche i dipendenti che, in conseguenza della
scelta operata a seguito della riforma delladestinazione del TFR[3],
hanno aderito, sulla base di modalità tacite o esplicite, alle forme
pensionistichecomplementari ovvero coloro il cui TFR è versato al Fondo
di Tesoreria.


Nei confronti dei lavoratori che non
esercitano l\’opzione volta a ottenere la Qu.I.R., ovvero per coloro
chenon hanno le caratteristiche per accedervi, resta confermata, in
materia di TFR, la disciplina previstadall\’art. 2120 c.c., così come
modificata dalla legge n. 296/2006 e dal d.lgs. n. 252/2005 e dalle
relativedisposizioni amministrative.


2. Requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla Qu.I.R..


Come già anticipato, ai fini del
diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il lavoratore deve avere in
essere unrapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato
da almeno sei mesi.

Ai fini delle presenti disposizioni,
in ordine ai criteri per la corretta individuazione della natura
privatisticadel datore di lavoro, si richiamano le indicazioni
contenute nella circolare n. 70 del 2007, che disciplinal\’applicazione
delle norme istitutive del Fondo di Tesoreria.Per quanto riguarda la
durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto alla
liquidazione della Qu.I.R.,si sottolinea che si tratta di anzianità di
lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, percui la
successione di rapporti di lavoro azzera l\’anzianità di servizio e rende
inefficace la pregressa istanzafinalizzata alla liquidazione della
Qu.I.R.. Alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie
nell\’ambitodelle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto
prosegue senza soluzione di continuità. Ci siriferisce, in particolare,
alla cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi
dell\’art. 1406c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per
effetto delle operazioni di cessione d\’azienda o di ramodi azienda ai
sensi dell\’art. 2112 c.c..

Al riguardo, si fa presente che i
periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle
previstedall\’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e
puerperio) che non prevedano la maturazione delTFR (es. lavoratori in
aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell\’anzianità di
servizio utile per lamaturazione del diritto alla liquidazione della
Qu.I.R. (6 mesi).

Ulteriore requisito di natura
oggettiva è costituito, come anticipato, dall\’assenza di disposizione
del TFR,da parte del lavoratore, a garanzia di contratti di
finanziamento.

Si sottolinea come, ai sensi dell\’art.
5, comma 2 del Dpcm, l\’accertamento della sussistenza dellecondizioni e
dei requisiti soggettivi e oggettivi per il diritto alla liquidazione
mensile della Qu.I.R. èoperato dal datore di lavoro, anche con
riferimento all\’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR agaranzia
di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le
medesime gli siano statenotificate dal lavoratore ovvero dall\’ente
mutuante.

3. Misura della Qu.I.R..

La Qu.I.R. è pari alla misura della
quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni di
cuiall\’articolo 2120 del codice civile, al netto della detrazione
operata dal datore di lavoro ai sensidell\’articolo 3, ultimo comma,
della legge n. 297/82 (0,50%), ove dovuto e non oggetto di
agevolazionicontributive. Nel merito, si ricorda che il predetto
contributo dello 0,50% non opera per i lavoratori conqualifica di
apprendista e che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure
agevolate, il datore dilavoro applicherà la detrazione esclusivamente
nei limiti della contribuzione effettivamente versata,
dopol\’applicazione delle misure di agevolazione.


Per i lavoratori aderenti a forme
pensionistiche complementari che optano per la liquidazione
dellaQu.I.R., la relativa misura è pari all\’intera quota del TFR
maturando, anche laddove abbiano esercitato,ricorrendone le condizioni
di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate
formepensionistiche.


Ai fini del calcolo della Qu.I.R., si richiamano le disposizioni dettate al paragrafo 4 della circolare n.70/2007.

Ai sensi dell\’art. 4, comma 2 del Dpcm, la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.

4. Procedura di richiesta e liquidazione della Qu.I.R..


Ai fini dell\’accesso alla liquidazione
della Qu.I.R., i lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare
aldatore di lavoro apposita istanza di accesso, predisposta secondo il
modello allegato al Dpcm debitamentecompilata e sottoscritta. Copia
della predetta istanza ovvero attestazione di ricevimento della
medesimain formato elettronico è rilasciata al lavoratore a titolo di
ricevuta.

Accertato il possesso dei requisiti e
l\’assenza delle condizioni ostative sopra richiamati, il diritto
allaliquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal mese successivo a
quello di presentazione della predettaistanza, sino al periodo di paga
che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la
risoluzionedel rapporto di lavoro, se antecedente. La liquidazione
della Qu.I.R. è effettuata sulla base delle modalitàin uso ai fini
dell\’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del
rapporto di lavoro:

a. a partire dalla busta paga del mese
successivo a quello di presentazione dell\’istanza , per i
dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento. A
titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l\’istanza il 24
aprile 2015, l\’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a
partire dalle competenze di maggio 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di
maggio 2015) sino a quelle di giugno 2018 (Qu.I.R. maturata nel
mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro; b. a
partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di
presentazione dell\’istanza , per i dipendenti da datori di lavoro
che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia. A titolo di
esempio, per i lavoratori che presentino l\’istanza il 24 aprile 2015,
l\’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle
competenze di agosto 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio
2015) sino a quelle di settembre 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di
giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro.

Durante tutto il periodo di operatività della Qu.I.R. la scelta del lavoratore è irrevocabile.

In relazione ai lavoratori dipendenti
per i quali si procede all\’erogazione mensile della Qu.I.R., e per
tuttoil periodo di operatività, si sospende ­ ove dovuto – il
versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreriae alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252.L\’adesione del lavoratore dipendente alle citate forme
pensionistiche complementari prosegue, senzasoluzione di continuità,
sulla base della posizione individuale maturata nonché
dell\’eventualecontribuzione a suo carico e/o a carico del datore di
lavoro.


Per quanto concerne i termini di
decorrenza delle disposizioni in esame, considerato che ai
finidell\’accesso all\’erogazione della Qu.I.R., il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio2015, n. 29 ­ entrato
in vigore il 3 aprile 2015 ­ definisce i termini di attuazione dei commi
da 26 a 34della legge n. 190/2014, il primo periodo di paga utile per
l\’accesso alla citata erogazione coincide con ilperiodo di paga di
maggio 2015. In particolare, i lavoratori che hanno presentato o
presenteranno, airispettivi datori di lavoro, l\’istanza di cui
all\’allegato Dpcm a partire dal 3 aprile 2015 e fino al 30 dellostesso
mese, avranno accesso alla Qu.I.R. che matura con il periodo di paga di
maggio 2015, con larelativa liquidazione nell\’ambito delle competenze
retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore dilavoro non
ricorra al Finanziamento garantito, ovvero delle competenze retributive
di agosto, nel caso incui il datore di lavoro faccia ricorso al
predetto Finanziamento.


5. Liquidazione della Qu.I.R. attraverso l\’accesso al finanziamento assistito dagaranzia.


5.1. Accesso al Finanziamento.


La legge di stabilità 2015 ha
previsto, a favore delle piccole e medie imprese, misure finalizzate a
favorirel\’accesso alle risorse finanziarie necessarie per l\’erogazione
della Qu.I.R. con costi analoghi a quelliprevisti dalla legge per la
rivalutazione del TFR accantonato in azienda. Nello specifico, sulla
base deldisposto dell\’art. 6, comma 1, del Dpcm, i datori di lavoro che
abbiano alle proprie dipendenze meno di50 addetti e, al contempo, non
siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria,
possonoaccedere ad un apposito finanziamento erogato dagli intermediari
aderenti all\’accordo-quadro stipulato, il20 marzo 2015, fra il
ministero dell\’Economia e delle finanze, il ministero del Lavoro e delle
politichesociali e l\’Associazione Bancaria Italiana (di seguito, anche
“Accordo-quadro”, allegato n. 3). Il predettoFinanziamento riguarda
anche l\’erogazione della Qu.I.R. dei lavoratori che, in precedenza,
avevano sceltola destinazione del TFR ­ in misura integrale o parziale ­
ai fondi di previdenza complementare.


Il costo del Finanziamento è stabilito
sulla base delle intese contrattuali intervenute fra il datore di
lavoroe l\’intermediario aderente al predetto Accordo-quadro (di
seguito, anche “Intermediario”) e, comunque, inbase alle previsioni di
legge, il tasso di interesse applicato, comprensivo di ogni eventuale
onere non puòessere superiore al tasso di rivalutazione del TFR.


Si ribadisce che possono accedere al Finanziamento i datori di lavoro che soddisfino ambedue i seguentirequisiti:


numero di addetti inferiore a
50 unità. Detta condizione è riferita al datore di lavoro nel suo
complesso; insussistenza dell\’obbligo di versamento del TFR al
Fondo di Tesoreria.


Con riguardo al primo requisito, ai
fini del calcolo del numero degli addetti, si applicano i principi e
icriteri adottati ai fini dell\’individuazione dei soggetti obbligati al
versamento del TFR al Fondo di Tesoreria,sulla base delle previsioni
dell\’art. 1, commi 6 e 7, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenzasociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni
amministrative (cfr. circolare n. 70/2007).Nel novero degli addetti, si
ricorda che rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati. Le
unità dilavoro dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla
base del rapporto fra l\’orario di lavoro ridottorispetto a quello
contrattuale.


In particolare, il requisito
occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale
deilavoratori in forza nel 2014.


Per i datori che iniziano l\’attività
nel corso del 2015 ovvero degli anni successivi, il calcolo della media
deilavoratori va effettuato con riferimento all\’anno civile di inizio
attività. Per inizio dell\’attività è daintendersi il momento in cui
l\’azienda comincia ad operare con dipendenti che, di norma, individua
ilmese dal quale decorre l\’insorgenza dei relativi obblighi
contributivi.

Conseguentemente, per tali datori di
lavoro, l\’eventuale ricorso al finanziamento assistito da garanziasarà
possibile, ricorrendone i presupposti, a partire dall\’anno successivo a
quello di avvio dell\’attività (esnel 2016 per chi inizia l\’attività nel
2015).Qualora, durante l\’anno di avvio dell\’attività, maturando
l\’anzianità minima richiesta dalla legge, idipendenti facessero
richiesta di accesso alla Qu.I.R, resta fermo per i datori di lavoro
l\’obbligo dellarelativa erogazione in busta paga con risorse proprie
nei termini sopra riferiti.

Per quanto concerne il secondo
requisito, si precisa che sono escluse dalla possibilità di ricorrere
alfinanziamento assistito da garanzia le aziende che rientrano nel
campo di applicazione delle disposizioni dicui all\’articolo 1, commi
755 e successivi della legge 296/2006 (Fondo di Tesoreria) ancorché le
stesse, al31 dicembre dell\’anno precedente la richiesta di accesso al
finanziamento, possano contare su una mediaoccupazionale inferiore ai
50 dipendenti.

Sul piano operativo, ai fini del
finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, i datori di lavoro,
attraversol\’utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione
dall\’Istituto, debbono richiedere all\’INPS lacertificazione delle
informazioni necessarie per l\’attivazione del finanziamento stesso.

In particolare, la domanda di
certificazione deve essere inoltrata avvalendosi del modulo di istanza
on-line”Qu.I.R.” , disponibile all\’interno dell\’applicazione “DiResCo –
Dichiarazioni di Responsabilità delContribuente” , sul sito internet
www.inps.it., attraverso il seguente percorso: servizi on line/per
tipologiadi utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le
aziende e consulenti (dove si effettual\’autenticazione con codice
fiscale e pin)/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. Entro
trentagiorni dalla data della richiesta, l\’INPS, ove ne ricorrano le
condizioni, rilascia una certificazione con esitopositivo in capo alla
posizione contributiva (matricola) del datore di lavoro laddove
sussistanocongiuntamente le seguenti condizioni:


numero di addetti inferiore a 50
unità nell\’anno civile precedente a quello dell\’istanza (art. 6,
comma 1 del Dpcm). Il calcolo viene effettuato sulla base delle
informazioni relative alla denunce UniEmens trasmesse
all\’Istituto; insussistenza dell\’obbligo di versamento del TFR al
Fondo di Tesoreria (art. 6, comma 1 del Dpcm); assenza di
provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga,
se in prosecuzione dell\’integrazione straordinaria stessa (art. 3,
comma 1, lett. g), del Dpcm.


L\’insussistenza delle ulteriori
condizioni che precludono l\’accesso alla Qu.I.R. e, pertanto, al
relativoFinanziamento, – cfr. par. 1, primo capoverso, lett. d), e),
f), h) – è attestata dal datore di lavoro, ancheattraverso la
produzione, all\’Intermediario, della visura camerale e dell\’ulteriore
documentazione utile alloscopo.

Sulla scorta delle informazioni
contenute nella certificazione rilasciata dall\’Istituto, il datore di
lavoro puòaccedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto
con l\’Intermediario aderente all\’Accordo-quadro. Il contratto di
finanziamento assistito da garanzia deve prevedere, nei termini e nei
modi di cuiall\’art. 46 del d.lgs. n. 385/1993, la costituzione del
privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che accede al
finanziamento assistito da garanzia è tenuto a rivolgersi ad un
unicoIntermediario, anche nel caso di successive richieste di
liquidazione della Qu.I.R..

La richiesta di finanziamento della
Qu.I.R. può riguardare tutte le posizioni dei lavoratori che ne
abbianofatto istanza ovvero una parte di esse, purché, in quest\’ultimo
caso, sia riferita all\’intera posizioneindividuale del lavoratore.

L\’intermediario deve comunicare
tempestivamente all\’Istituto l\’avvenuta concessione del finanziamento
ela relativa decorrenza, utilizzando l\’apposita piattaforma elettronica
messa a disposizione dall\’Istituto.

Sulla base di quanto dichiarato dal
datore di lavoro nell\’ambito della denuncia contributiva
UniEmens,l\’Istituto, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del
mese successivo a quello di competenza dellamaturazione della Qu.I.R.,
certifica all\’intermediario che ha concesso il finanziamento la misura
dellaQu.I.R. da finanziare. A titolo di esempio, entro il 30.09.2015,
l\’Istituto provvede a comunicareall\’intermediario, attraverso
l\’utilizzo della piattaforma elettronica ovvero della posta
elettronicacertificata, la misura della Qu.I.R. maturata nel mese di
luglio 2015, da erogare con le competenze diottobre dello stesso anno.

In assenza di denunce contributive,
ovvero laddove manchi la prevista valorizzazione dell\’elemento
[4] , il finanziamento è sospeso.


Nel caso non ricorrano congiuntamente
le condizioni di accesso al Finanziamento, il datore di lavoroeffettua
l\’erogazione della Qu.I.R. attraverso risorse proprie sulla base delle
condizioni e modalitàillustrate al par. 4.

5.2. Rimborso del finanziamento assistito da garanzia.

L\’art. 7, comma 1, del Dpcm fissa
alla data del 30 ottobre 2018 il termine ultimo entro il quale il
datoredi lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento
assistito da garanzia, secondo lemodalità ed i criteri definiti
nell\’ambito dell\’Accordo-quadro.

Il rimborso anticipato del
finanziamento assistito da garanzia è previsto in tutti i casi di
risoluzione delrapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del
finanziamento stesso. Al riguardo, l\’art. 6, comma 2del predetto
Accordo-quadro prevede che, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, l\’Istituto, sullabase delle informazioni trasmesse attraverso
la denuncia contributiva mensile, comunica all\’Intermediariol\’ammontare
delle Qu.I.R. fino a quel momento certificate suddivise per ciascun
periodo di paga.Conseguentemente, l\’Intermediario presenta con
tempestività al datore di lavoro la richiesta di rimborsorelativa al
Finanziamento utilizzato per la corresponsione della Qu.I.R. del
lavoratore cessato,comprensiva degli interessi maturati.

Si fa presente che, in questi casi, la
liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata pereffetto
del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di
maturazione, è effettuata dal datoredi lavoro attraverso l\’utilizzo
delle ultime tranches di Finanziamento disposte dall\’Intermediario e,
per laquota di Qu.IR. maturata nel mese di cessazione del rapporto di
lavoro, attraverso l\’utilizzo di risorsefinanziarie proprie. Ad es.,
nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il
18.05.2016, ildatore di lavoro, attraverso l\’utilizzo del Finanziamento
in essere, erogherà le quote di Qu.I.R. maturate amarzo e aprile 2016,
e con risorse proprie, la quota della Qu.I.R. di maggio dello stesso
anno. In talifattispecie, l\’assetto contributivo delle quote di Qu.I.R.
maturate in marzo e aprile 2016 è quello definitocon la denuncia
contributiva del mese di maturazione della Qu.I.R.. Mentre, la quota di
Qu.I.R. relativa almese di maggio 2016 costituisce una quota di Qu.I.R.
non finanziata e va esposta, nella denuncia delpredetto mese,
nell\’elemento , con i relativi effetti sul piano contributivo (cfr.par.
8). Pertanto, in questi casi, con la liquidazione delle ultime quote di
Qu.I.R., non va operata alcunavariazione delle denunce pregresse.

5.3. Interruzione anticipata dell\’erogazione del Finanziamento assistito da garanzia.

Le cause di interruzione anticipata
dell\’erogazione del finanziamento assistito da garanzia
sonodisciplinate dall\’articolo 7 del Dpcm. In particolare, il comma 3
regola la fattispecie dell\’uso in frode dellesomme erogate nell\’ambito
del Finanziamento assistito da garanzia, prevedendo la relativa
interruzione intutti i casi in cui sia accertato che lo stesso venga
utilizzato, in tutto o in parte, per finalità diverse dallaliquidazione
delle quote di Qu.I.R..

Ricorrendo tale circostanza, il datore
di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso immediato dellaparte
di finanziamento già fruita e dei relativi interessi.

Ai sensi dell\’art. 7, commi 4 e 5 del
Dpcm, costituiscono, altresì, cause di interruzione anticipata
delFinanziamento assistito da garanzia l\’insorgenza di procedure
concorsuali ovvero di atti che prefiguranocondizioni di crisi che
interessano il datore di lavoro. In particolare, l\’erogazione del
Finanziamento èinterrotta in caso di:

a. avvio della procedura di fallimento
del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione, nel Registro delle
imprese, della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17, Legge
fallimentare);
b. avvio della procedura di concordato preventivo, a
far data dall\’iscrizione nel Registro delle Imprese, del decreto di
ammissione alla citata procedura (art. 166, Legge fallimentare);
c.
avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data
dalla pubblicazione del relativo provvedimento nella GU (art. 197,
Legge fallimentare);
d. avvio della procedura di amministrazione
straordinaria, a partire dall\’iscrizione nel Registro delle
imprese, della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 8,
comma 3, d.lgs. n. 270/1999);
e. iscrizione, nel Registro delle
imprese, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis,
Legge fallimentare);
f. iscrizione, nel Registro delle imprese,
di un piano di risanamento attestato (art. 67, comma 2, lettera
d),
Legge fallimentare);
g. autorizzazione di interventi di integrazione
salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione
dell\’integrazione straordinaria stessa, a partire dalla data del
provvedimento. Si ricorda che detta causa di interruzione del
Finanziamento opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l\’unità
produttiva interessata dai predetti interventi;
 h. sottoscrizione
di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei
crediti, a partire dalla relativa data di stipula (art. 7, l. n.
3/2012).

Laddove si verifichi una delle
predette condizioni nel corso dell\’erogazione della Qu.I.R., il
finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a
quello d\’insorgenza della specifica condizione e pertutta la sua
durata. Nei casi previsti ai punti a), b) c) e d), l\’Intermediario può
richiedere l\’interventodell\’apposito Fondo di garanzia istituito
dall\’art. 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015.


In tutti i casi di interruzione del
Finanziamento ­ lettere da a) a h) ­ la liquidazione della
Qu.I.R.maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento
del periodo di liquidazione rispetto a quellodi maturazione, segue le
regole di erogazione delle spettanze retributive tipiche della specifica
vicendache ha prodotto l\’interruzione del Finanziamento. Sul piano
operativo, il datore di lavoro è tenuto atrasmettere all\’INPS
specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in
cui si sonoformate le quote di Qu.I.R. non finanziate. A titolo di
esempio, a seguito della sottoscrizione di unaccordo di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, in data 20
maggio 2015, l\’Intermediario è tenuto a interrompere il Finanziamento a
partire dalla rata di giugno 2015 e il datore dilavoro è tenuto ad
erogare con l\’utilizzo di risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate
in marzo, aprile emaggio 2015, che dovevano essere erogate
rispettivamente in giugno, luglio e agosto dello stesso anno.Sul piano
operativo, il datore di lavoro procederà quindi a operare la variazione
delle denuncecontributive già trasmesse (presumibilmente quella di
marzo 2015), valorizzando l\’elemento in luogo di quello , e a
valorizzare l\’elemento delle denunce non ancora trasmesse
(presumibilmente quelle di aprile e maggio 2015), con i relativi effetti
sul piano contributivo (cfr. par. 8).

Analoga operazione va effettuata, in
caso di cessione individuale di contratto ovvero di variazione
deldatore di lavoro per effetto di operazioni straordinarie (fusione,
cessione aziendale, ecc.). In questi casi, ildatore di lavoro cedente è
tenuto a erogare con risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate e non
ancorafinanziate, effettuando la valorizzazione delle denunce
contributive in modo analogo a quanto sopraindicato. Il piano di
liquidazione della Qu.I.R. del lavoratore interessato proseguirà, con il
datore di lavorocessionario, sulla base delle modalità in uso presso
il medesimo. In altri termini, ove il cessionario eroghila Qu.I.R.
senza il ricorso al Finanziamento garantito, il piano di liquidazione
proseguirà a partire dalmese successivo a quello della
variazione/cessione; ove il cessionario faccia ricorso al Finanziamento,
lequote di Qu.I.R. riprenderanno a maturare a partire dal predetto
mese e ad essere erogate a partire dalterzo mese successivo a quello di
maturazione, sulla base della prassi tipica del predetto schema.

Infine, l\’articolo 6, c. 3
dell\’Accordo-quadro prevede la possibilità che il datore di lavoro
richiedal\’estinzione anticipata del finanziamento. In tale ipotesi, lo
stesso datore di lavoro è tenuto a restituireall\’intermediario
l\’importo complessivamente utilizzato.


6. Finanziamento del Fondo di garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014.


Lo specifico Fondo di garanzia –
istituto presso l\’INPS in forza della previsione contenuta nell\’articolo
1,comma 32 della legge di stabilità 2015, con dotazione iniziale, a
carico del bilancio dello Stato, in misurapari, per l\’anno 2015, a 100
milioni di euro – è alimentato dal gettito di un contributo in misura
pari allo0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori per i quali i datori di lavoroutilizzano il Finanziamento
assistito da garanzia ai fini dell\’erogazione della Qu.I.R.

L\’obbligo di versamento del predetto contributo opera con riferimento al mese di maturazione dellaQu.I.R..

Si precisa che il contributo di
finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%) resta escluso da
qualsiasidisposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso
l\’esonero per le nuove assunzioni concontratto di lavoro a tempo
indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell\’articolo
unico, commi118 e seguenti, della Legge di stabilità 2015.7. Misure
compensative.


Nei confronti dei datori di lavoro che
provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso
alFinanziamento assistito da garanzia, all\’erogazione della Qu.I.R.
trova applicazione la misuracompensativa di cui all\’articolo 10, comma
2, del d.lgs. n. 252/2005, vale a dire l\’esonero dal versamentodel
contributo al fondo di garanzia previsto dall\’articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, esuccessive modificazioni.[5] Detta misura di
esonero opera sulla base del principio della competenza,pertanto si
applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel
caso di ricorso alFinanziamento assistito da garanzia, non coincide con
il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima. Alriguardo, a titolo di
esempio, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto
2015, ancorchéla relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con
la busta paga del mese di novembre 2015, lamisura esonero si applica
nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R..

Esclusivamente a favore dei datori di
lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al
Finanziamentoassistito da garanzia, trovano applicazione anche le
ulteriori misure compensative (fiscali e contributive)di cui
all\’articolo 10, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 252/2005. Si ricorda
che, a far tempo dal 2014, lesuddette misure compensative di natura
contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28%ex art. 8
del D.L. n. 203/2005 (cfr. circolare n. 4/2008).

8. Modalità di esposizione dell\’erogazione della Qu.I.R. in Uni Emens


…. Omissis ….


9. Intervento del Fondo di garanzia per i Finanziamenti concessi ai fini dellaliquidazione della Qu.I.R..


9.1 Condizioni.


Come anticipato, a copertura del
rischio di credito dei finanziamenti concessi per l\’erogazione
dellaQu.I.R., è stato istituito presso l\’INPS, uno specifico Fondo di
Garanzia.

Detto Fondo, a mente dell\’art. 9,
comma 2, del Dpcm, opera nei limiti delle risorse disponibili e sino
adesaurimento delle stesse.

In caso di inadempimento del Fondo
l\’art. 1, comma 26, della citata legge di Stabilità, prevede che
gliIntermediari possano escutere la garanzia di ultima istanza dello
Stato.


Sulle risorse del Fondo l\’Istituto è
tenuto ad effettuare un accantonamento almeno pari al 2,6%
annuodell\’importo di ciascun finanziamento concesso; detta somma
pertanto non è disponibile per l\’erogazionedelle prestazioni.

Il Fondo di garanzia interviene in
tutti i casi di inadempimento totale o parziale nonché in caso
diinsolvenza del datore di lavoro.

Il pagamento effettuato dal Fondo non
può essere superiore all\’importo effettivamente finanziato aldatore di
lavoro nella misura comunicata dall\’Istituto con la certificazione
mensile di cui al par. 5.1 dellapresente circolare, maggiorato degli
oneri finanziari determinati applicando al finanziamento tassi
diinteresse non superiori al tasso di rivalutazione del TFR, tempo per
tempo vigente, periodicamenteaggiornato dall\’INPS. Con successivo
messaggio verranno rese note le modalità con le quali detto tassoverrà
comunicato agli intermediari aderenti.


Il Fondo non interviene a copertura di oneri fiscali o notarili riferibili al finanziamento.

9.2 Domanda di intervento

A) Datore di lavoro inadempiente.


L\’intermediario che intenda chiedere
l\’intervento del Fondo deve presentare la domanda trascorsi 30 giorni
dalla data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della
comunicazione inviata a norma dell\’art.10, comma 1, del Dpcm, senza che
lo stesso abbia provveduto al rimborso parziale o totale del prestito.


La domanda, da presentare in via
telematica sul modello che sarà reso disponibile sul sito
www.inps.it, deve essere corredata dalla documentazione di seguito
indicata:


a. copia del contratto di
finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di
cui all\’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, con prova dell\’avvenuta trascrizione ai sensi dell\’art. 1524
c.c.; b. copia della richiesta di rimborso indirizzata al datore di
lavoro corredata degli estremi comprovanti l\’avvenuta notifica;
c. attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di
finanziamento, con evidenza della quota capitale, degli interessi e
degli eventuali ulteriori oneri (es. rimborsi spesa relativi ad oneri
fiscali e notarili); d. copia della visura camerale attestante
l\’insussistenza delle condizioni di cui all\’art. 3 del Dpcm
presentata dal datore di lavoro all\’atto della richiesta del
finanziamento.


B) Datore di lavoro insolvente.


In caso di insolvenza del datore di
lavoro, la domanda di intervento del Fondo deve essere presentata entro
60 giorni decorrenti:

in caso di fallimento ed
amministrazione straordinaria dalla data di presentazione della domanda
di ammissione allo stato passivo del datore di lavoro, di cui
all\’art. 93 L.F.; in caso di liquidazione coatta amministrativa
dalla data di ricezione della comunicazione di cui all\’art. 207,
comma 1 LF, oppure, se il credito riconosciuto dal commissario
liquidatore non corrisponde alla misura del debito del datore di
lavoro, dalla data di invio delle osservazioni o istanze di cui al
successivo comma 3; in caso di mancata comunicazione, il termine decorre
dalla data di invio della raccomandata di cui all\’art. 208 LF;
in caso di concordato preventivo il termine decorre dalla ricezione
della comunicazione di cui all\’art. 171 LF.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:


a. copia del contratto di
finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di
cui all\’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, con prova dell\’avvenuta trascrizione ai sensi dell\’art. 1524
c.c.; b. copia dell\’istanza di ammissione al passivo da cui si evinca
la data di deposito in cancelleria, in caso di fallimento o
amministrazione straordinaria; copia della comunicazione di cui all\’art.
207, comma 1 LF da cui si evinca la data di ricezione della stessa
(o delle note inviate ai sensi degli art. 207, comma 3 LF e 208
LF), in caso di liquidazione coatta amministrativa; copia della
comunicazione di cui all\’art. 171 LF in caso di concordato
preventivo da cui si evinca la data di ricezione della stessa; c.
attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di
finanziamento, con evidenza della quota capitale, degli interessi e
degli eventuali ulteriori oneri (es. rimborsi spesa relativi ad oneri
fiscali e notarili); d. copia della visura camerale attestante
l\’insussistenza delle condizioni di cui all\’art. 3 del Dpcm
presentata dal datore di lavoro all\’atto della richiesta del
finanziamento;


La domanda di intervento del Fondo di
garanzia, a pena di decadenza (art. 10, comma 5 Dpcm), deveessere
presentata entro il 31 marzo 2019 per tutti i finanziamenti da
restituire entro il 30 ottobre 2018.

Per i finanziamenti da restituire in
via anticipata ai sensi dell\’art. 7, commi 2, 3 e 5 del Dpcm, la
domandadi intervento del Fondo, a pena di decadenza deve essere
presentata entro 6 mesi calcolati a partire:

a. dalla fine del mese successivo a
quello di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso previsto
dall\’art. 7, comma 2 del Dpcm;
b. dalla data di ricezione da parte del
datore di lavoro della richiesta di rimborso nell\’ipotesi di utilizzo
del finanziamento per scopi diversi dal pagamento della Qu.I.R.
(art. 7, comma 3 Dpcm);
c. dalla data di iscrizione nel Registro delle
imprese della sentenza dichiarativa del fallimento;
d. dalla data di
iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo;
e. dalla data di
pubblicazione nella GURI del provvedimento, adottato dall\’autorità
amministrativa competente, che ordina la liquidazione.


L\’INPS provvede al pagamento di
quanto dovuto nel termine di 60 giorni dalla ricezione della
domandacompleta della documentazione prevista.


Nel caso in cui, all\’atto della
presentazione della domanda, la documentazione non risulti
completa,l\’Istituto con raccomandata RR (o PEC) invita l\’Intermediario
finanziario a presentare i documentimancanti. Trascorsi senza esito 90
giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione
delladocumentazione, la garanzia del Fondo decade.

Qualora nel corso del finanziamento o
all\’atto della domanda risulti che il finanziamento stesso è
statoconcesso sulla base di dati, notizie, fatti, dichiarazioni mendaci
o reticenti, se tale non veridicità era notaall\’intermediario
finanziario aderente, la garanzia del Fondo è inefficace. L\’Istituto è
tenuto a notificareall\’intermediario l\’avvio del procedimento per la
dichiarazione di inefficacia della garanzia entro 30
giornidall\’accertamento del fatto che potrebbe dare origine alla
dichiarazione stessa.

9.3 Surroga dell\’Istituto


L\’intermediario finanziario è tenuto a rilasciare quietanza del pagamento ricevuto dal Fondo.

L\’Istituto è surrogato di diritto
all\’intermediario aderente nel privilegio di cui all\’art. 46 del D.lgs.
385/93.Per il recupero delle somme anticipate l\’Istituto è legittimato
ad utilizzare l\’avviso di addebito con titoloesecutivo di cui all\’art.
30 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Sulle somme pagate dal Fondo il datore
di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni
civilinella misura di cui all\’art. 116, comma 8, lettera a) L.
388/2000[6], a decorrere dalla data di scadenzadel rimborso del
finanziamento sino a quella di effettivo pagamento.

Per la restituzione di quanto
anticipato dal Fondo, il datore di lavoro può chiedere la
regolarizzazione informa rateale, alle condizioni e con le modalità
previste per i crediti contributivi.

Con successivo messaggio verranno
impartite specifiche istruzioni per la gestione delle quietanze
el\’esercizio delle diverse azioni di surroga, in particolare per quanto
attiene al caso di insolvenza del datoredi lavoro.


10 Istruzioni contabili.


Ai fini della rilevazione contabile
dei fatti di gestione connessi con il Fondo di garanzia costituito ai
sensidell\’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2014, per consentire ai
datori di lavoro di accedere aifinanziamenti per l\’erogazione del TFR
come parte integrante della retribuzione (Qu.I.R.) di cui al comma30,
del medesimo articolo di legge (cfr. D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29,
recante norme attuative), èstata istituita la nuova gestione
contabile:FG ­ Fondo di garanzia per l\’accesso ai finanziamenti di cui
all\’art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre2014, n. 190.

In seno alla predetta gestione, è stata istituita la contabilità separata:FGR ­ Gestione assicurativa a ripartizione.

Per rilevare la dotazione iniziale del
Fondo di garanzia in parola, posta a carico del bilancio dello Stato
epari a 100 milioni di euro per l\’anno 2015, così come previsto dal
citato comma 32, in sede di 1ª nota divariazione al Bilancio preventivo
2015, è stata proposta l\’istituzione del seguente capitolo
finanziario:8E1203398 ­ Contributo dello Stato per il finanziamento del
Fondo di garanzia previsto dal comma 32,art. 1, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, si precisa che le
contabilizzazioni inerenti al trasferimento dallo Stato di tali
risorsefinanziarie, sono a cura della Direzione generale.

Per l\’imputazione contabile del
contributo di finanziamento a detto Fondo dovuto dai datori di lavoro,
conmeno di 50 addetti e non soggetti al versamento del TFR al Fondo di
Tesoreria, i quali accedono alfinanziamento erogato dagli Intermediari
finanziari – valorizzato nel flusso UNIEMENS con il nuovo codice”M500″,
secondo le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 8, si
istituiscono nell\’ambito dellaspecifica gestione contabile i seguenti
nuovi conti:FGR21110 ­ Contributo per l\’accesso ai finanziamenti di cui
all\’art. 1, comma 30, della legge n.190/2014, riscosso con il sistema
di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli
anniprecedenti ­ art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;FGR21170 ­ Contributo per l\’accesso ai finanziamenti di cui
all\’art. 1, comma 30, della legge n.190/2014, riscosso con il sistema
di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell\’anno
incorso ­ art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


Al fine di disporre di elementi
necessari per una più puntuale determinazione delle somme
effettivamenteriscosse a tale titolo, è stata prevista, altresì, una
diversa imputazione contabile, in relazione all\’ipotesi incui il
contributo derivi da modd. DM10 insoluti o da DM10/V:FGR21120 ­
Contributo per l\’accesso ai finanziamenti di cui all\’art. 1, comma 30,
della legge n.190/2014, accertato mediante modd. DM10 insoluti o DM10/V
e non riscosso, di competenza degli anniprecedenti ­ art. 1, comma 29,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;FGR21180 ­ Contributo per
l\’accesso ai finanziamenti di cui all\’art. 1, comma 30, della legge
n.190/2014, accertato mediante modd. DM10 insoluti o DM10/V e non
riscosso, di competenza dell\’anno incorso ­ art. 1, comma 29, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.


In relazione alle misure compensative
oggetto del paragrafo 7 della presente circolare (art. 8, delD.P.C.M.
20 febbraio 2015, n. 29) – riconosciute ai datori di lavoro interessati
all\’erogazione della Qu.I.R.ai propri dipendenti e valorizzate nel
flusso UNIEMENS con i codici “TF03” e “TF17”, secondo le
istruzioniprocedurali di cui al citato paragrafo 8 – trattandosi di
sgravi contributivi da porre a carico della Gestionedegli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza
contabile GAW (Gestionesgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni
contributive), le relative somme andranno contabilizzate aiseguenti
conti:

– per il codice “TF03″GAW37160 ­
Sgravio del contributo di cui all\’art. 10, comma 2, del decreto
legislativo n. 252/2005,dovuto al Fondo di garanzia previsto dall\’art.
2, della legge n. 297/1982, per i datori di lavoro cheliquidano la
Qu.I.R., ai sensi dell\’art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 190/2014,
di competenza deglianni precedenti;GAW37161 ­ Sgravio del contributo
di cui all\’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005,dovuto
al Fondo di garanzia previsto dall\’art. 2, della legge n. 297/1982, per
i datori di lavoro cheliquidano la Qu.I.R., ai sensi dell\’art. 1,
commi 28 e 29, della legge n. 190/2014, di competenza dell\’annoin
corso;

– per il codice “TF17″GAW37162 ­
Sgravio di oneri contributivi di cui all\’art. 10, comma 3, del decreto
legislativo n. 252/2005,dovuti alla gestione di cui all\’art. 24, della
legge n. 88/1989, per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R.senza
accedere al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell\’art. 1,
comma 28, della legge n.190/2014, di competenza degli anni
precedenti;GAW37164 ­ Sgravio di oneri contributivi di cui all\’art. 10,
comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005,dovuti alla gestione di
cui all\’art. 24, della legge n. 88/1989, per i datori di lavoro che
liquidano la Qu.I.R.senza accedere al finanziamento assistito da
garanzia, ai sensi dell\’art. 1, comma 28, della legge n.190/2014, di
competenza dell\’anno in corso.

I conti sopra citati saranno gestiti
dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM.
Inparticolare, quelli accesi alla competenza “anni precedenti”,
andranno imputati, naturalmente, a partiredall\’esercizio 2016.

Le istruzioni contabili connesse con
l\’intervento del Fondo di garanzia in argomento, (paragrafo 9
dellapresente circolare), verranno fornite separatamente, in occasione
della definizione delle relativedisposizioni operative.


Si riporta nell\’allegato n. 4 l\’elenco delle variazioni apportate al piano dei conti.

Il Direttore Generale Cioffi

[1] Il Dpcm 20 febbraio 2015, n. 29 è
stato pubblicato nella GU n. 65 del 19 marzo 2015 ed è entrato
invigore il 3 aprile 2015.[2] Si ricorda che i datori di lavoro del
settore agricolo adempiono agli obblighi previdenziali attraverso
ilsistema DMAG (operai agricoli) e, nel sistema UniEmens, con i codici
statistici contributivi 10106 e 50102.[3] Opzione esercitata ex art. 8,
c. 7 del d.lgs. 252/2005.[4] Si veda il successivo par. 8.[5] Si
ricorda che detto contributo è pari, per la generalità dei lavoratori
subordinati, allo 0,20% dellaretribuzione imponibile e, per i dirigenti
industriali, allo 0,40% delle predetta base imponibile.[6] Tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.Sono presenti i
seguenti allegati:


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