mercoledì, Maggio 1, 2024
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ANTICORRUZIONE: Chiarimenti del Presidente Cantone sulla collaborazione dei cittadini in forma anonima e protetta

Chiarimenti sul Regolamento in materia di vigilanza

Cantone, con un comunicato, ha focalizzato l\’attenzione sugli esposti anonimi e sui termini di avvio del procedimento.

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele
Cantone, con un comunicato del 28 aprile 2015, depositato presso la
Segreteria dell’A.N.AC. il 7 maggio, è intervenuto sui criteri
interpretativi riguardanti il Regolamento in materia di attività di
vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 29 dicembre 2014 ed entrato in
vigore il successivo 30 dicembre dello stesso anno.

Cantone sottolinea che, nei primi mesi di attuazione del Regolamento
in oggetto, sono emersi alcuni problemi interpretativi, che possono
essere agevolmente risolti senza procedere ad una modifica del
Regolamento medesimo, ma con una rilettura, anche sistematica
dell’articolato di cui si compone e che nel comunicato vengono
specificamente indicati.

Il primo quesito ermeneutico, secondo il Presidente dell’A.N.AC,
riguarda la gestione degli esposti anonimi. L’art. 3, comma 3 del
Regolamento – ispirato ai principi generali dell’Ordinamento giuridico,
esplicitati in particolare nel codice di procedura penale, di chiara
“svalutazione” di denunce ed esposti che non siano riconducibili ad una
persona determinata – stabilisce, quale regola generale, che “Gli esposti anonimi sono archiviati dal dirigente dell’Unità organizzativa competente per materia”.

E’ utile precisare, sottolinea Raffaele Cantone, che vanno
considerati anonimi non solo gli esposti che non rechino alcuna
sottoscrizione o ne rechino una illeggibile, ma anche quelli che, pur
apparendo riferibili ad un soggetto, non consentono comunque di
individuarlo.

In questa prospettiva, non è necessario (anche se è di sicuro
opportuno) che il soggetto che invia un esposto all’Autorità alleghi la
fotocopia di un documento identificativo; è, invece, indispensabile che
questi precisi le sue generalità, in modo da poter essere identificato
ed eventualmente interpellato dagli uffici.

La disposizione regolamentare – sostiene ancora il Presidente
dell’Anticorruzione – individua una limitata possibilità di un utilizzo
degli atti non riconducibili ad un soggetto individuato.

La regola generale è che essi debbano essere archiviati; e questo
principio vale di sicuro per quegli atti che non contengono elementi di
utilità e/o sono caratterizzati da assoluta genericità.

L’eccezione al principio riguarda solo quei documenti che contengono
notizie di particolare interesse per il settore di vigilanza a cui sono
stati assegnati, elemento quest’ultimo, che come emerge chiaramente
dall’indicazione della norma regolamentare, va valutato con particolare
rigore.

La preventiva e molto rigorosa selezione degli anonimi effettuata dai
dirigenti degli uffici di vigilanza dovrebbe consentire che ai due
uffici da ultimo indicati giungano un numero molto limitato di atti.

In ogni caso, a cadenza semestrale, i dirigenti degli uffici di
vigilanza, sottolinea Cantone, dovranno informare, comunque, il
Consiglio in modo sintetico degli esposti anonimi archiviati.

Il secondo aspetto problematico del Regolamento riguarda la corretta
interpretazione della disposizione di cui all’art. 9, comma 1, nella
parte riguardante i termini di avvio del procedimento.

I chiarimenti forniti nel comunicato, dove si precisa che si tratta
di termini ordinatori, si ispirano ad una esigenza di semplificazione
delle attività degli Uffici, per evitare che, in presenza di un numero
elevatissimo di atti ad essi assegnati, siano gravati dall’onere di
comunicare a tutti gli istanti l’eventuale archiviazione del
procedimento.
Comunicato del Presidente del 28 aprile 2015
Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 09 dicembre 2015

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