Le imprese in concordato preventivo, in
continuità dell’attività aziendale ex articolo 186-bis del Regio decreto 16
marzo 1942, n.267 (legge fallimentare), possono avere il Durc regolare. Lo ha
precisato l’Inps, con messaggio 2835/2015. Viene richiamato l’intervento del
ministero del Lavoro che, con nota del 21 aprile 2015, protocollo
37/0006666/MA007.A001, ha precisato che la pubblicazione della domanda di
concordato nel registro delle imprese già integra la fattispecie di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera b), del Dm 24 ottobre 2007, in virtù del quale
la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei
pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Ne deriva che è possibile
rilasciare il Durc sempre che, trattandosi di concordato con continuità
dell’attività aziendale ex articolo 186-bis, il piano contempli l’integrale
soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili
nonché dei relativi accessori di legge. Tale soluzione appare coerente con le
finalità della procedura concorsuale in esame, dato che consente all’impresa di
continuare ad operare sul mercato, garantendo la prosecuzione dell’attività
aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il Dicastero ha inoltre
sottolineato che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro
delle imprese, ai sensi dell’articolo 161 della Lf,determina il divieto per i
creditori, per titolo o causa pregressa, di intraprendere azioni esecutive ai
sensi dell’articolo 168 della Lf nel rispetto del principio di par condicio
creditorum.
DAL “IL SOLE 24
ORE” DELL’11 MAGGIO 2015