venerdì, Maggio 17, 2024
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AGRICOLTURA: Niente prelazione tra fondi divisi da strade vicinali

Nel caso in cui due fondi siano
separati da una strada vicinale con permesso del pubblico passaggio, creata
tramite consorzio, per la quale annualmente ogni proprietario sostiene il
pagamento della corrispettiva retta al Comune, a ciascuno dei due fondi spetta
il diritto di prelazione per confinanti? L’esperto, poi, può confermare che nel
caso in cui il venditore non abbia notificato al confinante l’intenzione di
vendere, quest’ultimo ha tempo un anno dalla trascrizione dell’atto per
esercitare il riscatto sul bene immobile?

D. G. – CUNEO

R I S P O S T A

La risposta al
primo quesito è negativa. Il diritto di prelazione in materia di trasferimento
di fondi rustici è stato introdotto nel sistema normativo italiano dall’articolo
8 della legge 590/1965. Originariamente era previsto che tale diritto fosse
esercitabile unicamente dal soggetto conduttore del fondo (affittuario,
mezzadro, colono o compartecipante). Successivamente l’articolo 7 della legge
817/1971 ha esteso il diritto anche ai coltivatori diretti che risultino
proprietari di fondi rustici, coltivati direttamente e non insediati da
conduttori, confinanti con il fondo offerto in vendita.

In tale contesto va interpretata la
sentenza della Corte di cassazione 10377 del 17 luglio 2002, la quale ha
chiarito in modo inequivocabile che due fondi, per essere considerati
confinanti, e dunque permettere l’esercizio del diritto di prelazione, devono
essere “caratterizzati da contiguità fisica e materiale”, ossia debbono
confinare in senso giuridicamente proprio, cioè per contatto lungo una linea di
comune demarcazione. E’ escluso, invece, il diritto di prelazione nei casi di
fondi funzionalmente contigui, adatti a essere accorpati in un’unica azienda
agricola, ma separati da una strada che non risulti di proprietà di uno dei due
fondi.

Quanto al secondo quesito, supponendo
che nel caso prospettato il diritto sia esercitabile e il proprietario del
fondo non abbia notificato al coltivatore diretto confinante la propria volontà
di cedere la proprietà, quest’ultimo, ex comma 5, articolo 8, della legge
590/1965, potrà esercitare il diritto di riscatto entro un anno dalla
trascrizione nei pubblici registri dell’atto di compravendita.

Successivamente, entro tre mesi
dall’esercizio del diritto, deve avvenire il versamento del prezzo pattuito,
salvo diverse pattuizioni tra le parti.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL18 MAGGIO 2015

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