Gli “eredi” del titolare di una
ditta individuale, o del socio di una società di persone, devono rispondere per
le obbligazioni e/o debiti del deceduto?
L. L. – OFFIDA
R I S P O S T A
L’articolo 752
del Codice civile stabilisce l’obbligo, per i coeredi, di contribuire tra loro
al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote
ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Gli
eredi sono altresì tenuti, verso i creditori, al pagamento dei debiti e pesi
ereditari ipotecariamente per l’intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte
a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi
devono contribuire, a norma dell’articolo 752 del Codice civile, quantunque si
sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.
Per
evitare il rischio di dover rispondere dei debiti del de cuius, è possibile
rinunciare all’eredità, ex articolo 518 del Codice civile, o accettare
l’eredità con beneficio d’inventario, a norma dell’articolo 484 del Codice
civile.
L’effetto
del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del
defunto da quello dell’erede.
Conseguentemente:
1)
l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva
verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2)
l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il
valore dei beni a lui pervenuti;
3)
i creditori dell’eredità e di legatari hanno preferenza sul patrimonio
ereditario di fronte ai creditori dell’erede.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL6 LUGLIO 2015