venerdì, Maggio 17, 2024
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SRL: I soci non sono tenuti alla contribuzione obbligatoria INPS

Secondo la Corte di appello dell’Aquila
(sentenze n. 752/2015 e n. 774/2015) i redditi da partecipazione in
società di capitali non devono essere assoggettati a contribuzione della
gestione commercianti e artigiani presso l’Inps.

Le due sentenze smentiscono, senza ombra di dubbio, quanto sostenuto invece dall’Inps nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Per la Corte, facendo riferimento alla
sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 7 novembre 2001, «È noto
che, ai sensi dell’articolo 6 Dpr n. 917 del 1986, i singoli redditi
sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b)
redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di
lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi; con la
precisazione che i redditi delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengono e quale che sia
l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono
determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi».

Premesso questo «pur se l’articolo 3-bis
dl 384/1992 fa riferimento alla totalità dei redditi di impresa
denunciati ai fini Irpef, occorre, tuttavia, tenere conto che il
rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla
sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo,
che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente
ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività
di impresa dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente
nell’imponibile contributivo.

Ne deriva che il concetto di totalità
dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef deve essere riferito
esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla
quale l’assicurato è iscritto nella relativa gestione, non essendo
necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali
altre fonti di reddito da partecipazione».

Pur se sussiste il presupposto per
l’iscrizione alla gestione commerciante, l’art. 3-bis dl 19 settembre
1992 n. 384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n.
438, nella sua chiara formulazione letteraria, indica chiaramente quale
sia l’imponibile da assoggettare alla contribuzione previdenziale,
individuandolo nei redditi del quadro RH del Modello Unico che reca
l’intitolazione “redditi di partecipazione in società di persona e
assimilate” e pertanto non anche quelli derivante dai redditi in società
di Capitali, senza prestazione di attività lavorativa, all’interno di
esse (a tale proposito la circolare Inps 102 del 12.06.2003 parla
espressamente di soci lavoratori di srl).

Sentenza Corte_Appello_774/2015  –  Sentenza Corte Appello_752/2015

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