domenica, Maggio 19, 2024
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AGEVOLAZIONI SULLA CASA: Preclusivo il beneficio “prima casa” già fruito

Mio
figlio è proprietario dei seguenti immobili: un appartamento e un garage
(pertinenza) siti nello stesso comune di residenza, con la quota del 33 per
cento, e un garage in un altro comune, sempre con la quota del 33 per cento. La
proprietà di questi immobili gli è pervenuta a seguito di successione, per la
scomparsa di mia moglie.

Volendo
ora acquistare la prima casa nello stesso comune dove si trova l’appartamento
di cui sopra, e avendo la residenza sempre nello stesso comune, chiedo se ha
diritto ai benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa.

G. P.– ALBANO LAZIALE

R I S P O S T A

Le agevolazioni
fiscali per l’acquisto della prima casa (n.21, tabella A, parte II, del Dpr
633/1972, o articolo 1, tariffa, del Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, oppure, se si tratta
di acquisto non da impresa, imposta di registro 2% e ipotecarie e catastali in
misura fissa pari a 50 euro cadauna) si applicano a condizione che, nell’atto
di compravendita, l’acquirente dichiari:

a)
di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel
territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

b)
di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il
territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o
nuda proprietà, su un\’altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge,
fruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

In
particolare, l’immobile dev’essere ubicato nel comune di residenza
dell’acquirente o nel comune in cui, entro 18 mesi, l’acquirente stesso
stabilirà la propria residenza.

Premesso
ciò, occorre verificare se, per l’acquisto in sede di successione dalla madre,
il figlio ha fruito (per la sua quota del 33 per cento) delle agevolazioni
“prima casa” (ipotecarie e catastali in misura fissa invece che proporzionali).
In tal caso, si possiede già una porzione di abitazione in Italia, acquistata
con i benefici “prima casa”. Viceversa, se le agevolazioni in sede di
successione non sono state chieste, è possibile fruire in ogni caso dei
benefici fiscali, in quanto nel comune di residenza si possiede solo una quota
di abitazione (non intera proprietà) acquistata per successione senza fruire
dei benefici prima casa.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 13 LUGLIO2015

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