sabato, Maggio 18, 2024
spot_img

FALSO IN BILANCIO: Ultima versione e nuove tipologie

Il nuovo falso in bilancio è sempre delitto.

Dal
14 giugno 2015 è entrata in vigore la nuova disciplina sul reato di
false comunicazioni sociali, a seguito dell’emanazione della Legge 27/05/2015, n. 69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

Più correttamente, si dovrebbe parlare di reati di false comunicazioni sociali;
infatti, la recente riforma ha di fatto sradicato completamente il
previgente sistema basato su due fattispecie, delle quali una (quella
prevista dal vecchio art. 2621 c.c.) strutturata come reato di pericolo e
punita come contravvenzione, l’altra (quella disciplinata dal
successivo art. 2622) strutturata come reato di danno, punibile a
querela della persona offesa (salvo i casi in cui il mendacio era
riferibile a una società quotata, ove la procedibilità era d’ufficio). Le nuove fattispecie. Con
il nuovo sistema del mendacio societario si possono ora distinguere
quattro diverse fattispecie, che si differenziano in base agli elementi
costitutivi e al regime sanzionatorio; in particolare, si tratta del
falso in bilancio delle seguenti tipologie societarie:
– società non quotate;
– società non quotate con l’attenuante della “lieve entità”;
– società non fallibili;
– società quotate nei mercati nazionali e comunitari.

Trattasi,
in sostanza, di una riforma epocale, che va in controtendenza rispetto a
quella del 2002 (quest’ultima, peraltro; interessante l’intero titolo
XI del codice civile, rubricato “Disposizioni penali in materia di società e di consorzi”), apportando un sensibile inasprimento del sistema sanzionatorio, interamente strutturato su ipotesi delittuose. Il falso in bilancio ordinario. L’art. 2621 c.c.,
così come sostituito dall’art. 9, comma 1 della Legge 69/2015,
disciplina il delitto di false comunicazioni sociali; la nuova
fattispecie, che opera in via ordinaria, quanto non si rendono
applicabili le disposizioni degli articoli successivi, viene
ripresentata con una struttura alquanto semplificata rispetto alle
precedenti formulazioni, constando di due soli commi: il primo comma
indica gli elementi costitutivi della nuova fattispecie delittuosa, per
la quale viene prevista la pena della reclusione da 1 a 5 anni;
il secondo reca la precisazione (già presente nelle pregresse
formulazioni) che la stessa pena si applica anche se le falsità o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi. Le attenuanti speciali. L’art. 2621-bis c.c., inserito dall’art. 10, comma 1 della Legge 69/2015, contempla un’attenuante speciale (per cui è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni), ricollegata direttamente alla fattispecie ordinaria di cui all’art. 2621, che opera, fatta salva la ricorrenza di un reato più grave, in due diverse circostanze:
• quando il mendacio societario riguarda fatti di “lieve entità”, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
• quando il mendacio societario riguarda società “non fallibili”, con la precisazione che, in tal caso, il reato è perseguibile a querela della persona offesa,
indentificata dalla norma stessa nella società, nei soci, nei
creditori, ovvero nei altri destinatari delle comunicazioni sociali. La “particolare tenuità del fatto”. L’art. 2621-ter c.c., anch’esso inserito dall’art. 10, comma 1 della Legge 69/2015, riporta una norma rivolta al giudice il quale, nel valutare la “non punibilità per particolare tenuità del fatto”, di cui all\’articolo 131-bis del codice penale, il giudice deve valutare, in modo prevalente, l\’entità dell\’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

L’art.131-bis
c.p. prevede, per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni, ovvero con la pena pecuniaria, sola o congiunta
alla predetta pena detentiva, l’esclusione dalla punibilità quando, per
le modalità della condotta e per l\’esiguità del danno o del pericolo,
valutate ai sensi dell\’articolo 133, primo comma, l\’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Di conseguenza, i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di
“particolare tenuità” del fatto sono sostanzialmente due, uno di
carattere oggetti e l’altro soggettivo:
• la particolare tenuità
dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e
l’esiguità del danno o del pericolo;
• la non abitualità del
comportamento dell’autore (che non deve essere un delinquente abituale,
professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa
indole).

Pertanto, in presenza di violazioni contabili reiterate
negli anni e quindi di falsi in bilancio commessi per più esercizi, non
sarà possibile invocare l’esimente in questione. In ogni caso, la causa
di non punibilità per la “particolare tenuità del fatto” scatta dopo un
effettivo accertamento della responsabilità a carico dell’indagato e
non in modo automatico. Il falso in bilancio delle società quotate. L’art. 2622 c.c.,
come sostituito dall’art. 11, comma 1 della Legge 69/2015, disciplina
le false comunicazioni sociali delle società quotate in borsa; detta
ipotesi non costituisce più, pertanto, aggravante speciale del reato di
false comunicazioni sociali a danno di società, soci o creditori, ma
acquista una propria autonomia normativa. In realtà, la struttura
del delitto è pressoché identica a quella del nuovo art. 2621 c.c.,
salvo che per l’oggetto materiale del reato (documenti di società
quotate in mercati regolamentati italiani o comunitari) e per l’entità
della reclusione prevista nella misura da 5 a 8 anni; non sono, in tal caso, previste attenuanti speciali di sorta.

Fonte: FiscalFocus

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche   1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...
Riforme in viaggio: Premierato, autonomia differenziata e Giustizia

 La riforma del premierato e il suo peso elettorale | L’analisi di Stefano Folli

 La riforma del premierato e il suo peso elettorale | L’analisi di Stefano Folli 10 MAGGIO 2024 Fonte: ripartelitalia.it Nella confusione inevitabile della campagna elettorale, commenta su Repubblica Stefano Folli, l’ipotesi del “premierato” viene riproposta...