mercoledì, Maggio 1, 2024
spot_img

PREVIDENZA: Alternative, ricongiunzione totalizzazione o cumulo

Sto
per essere assunta nella scuola in modo definitivo. Da quando ho iniziato a
lavorare ho maturato circa 13 anni di contributi con l’Inps (a tempo pieno),
poi sono passata al part time (28 ore settimanali, pari al 70% del tempo
pieno).

Dopo
due anni di part time, sempre con contributi all’Inps, ho iniziato a lavorare
nella scuola con contratti a tempo determinato (10 mesi all’anno) in regime di
part time per un massimo di nove ore, pari al 50% del tempo pieno. I contratti
part time con la scuola (a contribuzione presso l’ex Inpdap) si sono affiancati
al contratto part time nel settore privato, e quindi sono coincidenti, ma
entrambi a tempo parziale.

Se
tra poco passerò alla contribuzione a tempo pieno presso l’ex Inpdap, lasciando
il lavoro nel settore privato, come farò a recuperare i contributi versati?

E. C.– GORIZIA

R I S P O S T A

Per quanto
riguarda i periodi di servizio prestato come precaria a scuola, con iscrizione
all’Inps, ai sensi dell’articolo 11 del Dpr 1092/1973, essi sono computabili, a
domanda, per il periodo retribuito, senza onere per l’interessata. A tal fine,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi
riscossi, compresi quelli a carico dell’interessata, relativamente ai periodi
di servizio ammessi al computo, ai fini del trattamento di quiescenza. Per
quanto riguarda, invece, il periodo di lavoro privato, si possono ricongiungere
i periodi contributivi Inps con quelli
versati all’Inps – Gestione dipendenti pubblici, secondo la legge 29/1979,
dietro pagamento di un onere di riscatto, che verrà calcolato al momento della
presentazione della domanda di ricongiunzione.

In
alternativa, se l’importo dovuto per la ricongiunzione fosse troppo elevato, si
può chiedere, a titolo gratuito, la totalizzazione di tutti i periodi
contributivi, ex legge 42/2006, e l’importo della pensione verrà calcolata
secondo il sistema di calcolo contributivo, oppure si può chiedere, a norma
dell’articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 228/2012, il cumulo, sempre a
titolo gratuito; però, in questo caso, si potrà andare in pensione solo al
raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, in quanto non è prevista
la possibilità di chiedere la pensione anticipata.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 10 AGOSTO2015

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Corruzione: Arresti a Monza

Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato...

Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato un milione di euro Otto imprenditori e un funzionario comunale sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di...
La corruzione: Una nuova stagione della politica

Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico?

Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico? Se dopo 30 anni spunta una Tangentopoli al giorno, bisogna farsi delle domande. Il corsivo di Francesco Cundari 20 Aprile 2024 07:38 Fonte: Startmag.it   I giornali offrono anche oggi un’ampia...