domenica, Maggio 19, 2024
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SPIAGGIA LIBERA CERCASI: Modalità e limiti di utilizzo

Agosto: sole, spiaggia e mare. Gli stabilimenti balneari e l’accesso del pubblico al bagnasciuga

Il libero utilizzo della battigia

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E’ notorio che la spiaggia fa parte del cd. demanio marittimo, in particolare, ai sensi dell’art. 822 c.c., sono beni demaniali:

a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b. le
lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa
o salmastra che almeno durante una parte dell\’anno comunicano
liberamente col mare;

c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Concetto
ribadito anche dall’art. 28 del Codice della Navigazione, il quale, al
successivo art. 29, riferisce come anche le costruzioni e le altre opere
appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio
marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze (ex
artt. 817, 818 e 819 c.c.) del demanio stesso.

I beni demaniali
risultano incedibili e non possono formare oggetto di diritti in favore
di terzi soggetti, salvo nei casi espressamente stabiliti dalla legge
e, in particolare, dal Codice della Navigazione (art. 823 c.c.).

Tant’è vero che l’art. 36 Cod. Nav., espressamente prevede che: “L\’amministrazione
marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può
concedere l\’occupazione e l\’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di
zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le
concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del
ministro per la marina mercantile.

Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e
quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di
difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le
concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino
impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di
compartimento marittimo
”.

Le concrete modalità di
presentazione della domanda di concessione, la documentazione necessaria
e quant’altro utile al rilascio della concessione su bene demaniale,
sono disciplinate dagli articoli da 5 a 40 del Regolamento al Codice
della Navigazione.

Ciò posto, tipico caso di bene in concessione demaniale è quello relativo agli stabilimenti balneari,
ai quali è concesso l’uso del bene demaniale spiaggia, generalmente
occupata con lettini, sdraio, ombrelloni e quant’altro necessario ai
clienti dello stabilimento balneare, a fronte del pagamento di un canone
di concessione.

C’è da chiedersi, tuttavia, quali sono i limiti di utilizzo del bene demaniale da parte dei predetti stabilimenti e, soprattutto, quali possibilità ha
il pubblico (con ciò intendendosi i soggetti che non risultano clienti
dello stabilimento) di utilizzo del bene demaniale sul quale è sorto lo
stabilimento balneare.

Il problema non è di poco conto,
considerata la sempre minore disponibilità di spiagge libere nonché la
presenza di un coacervo di norme che spesso differiscono da regione a
regione, ma anche da comune a comune che, con vari regolamenti,
disciplinano l’utilizzo delle spiaggie.

La disposizione
fondamentale in siffatta materia è quella portata dall’art. 1, comma
251, lett. e) della L. 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), per cui
vige: “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il
libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della
battigia antistante l\’area ricompresa nella concessione, anche al fine
di balneazione
”.

Principio ribadito dalla L. 15/12/2011
n. 217 (comunitaria 2010), che ha delegato il governo ad adottare un
decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della
legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, nella quale è
dato leggere all’art. 11, comma 2, lett. d): “fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia,
anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione
del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo
”.

Da
ciò emerge lampante come la battigia, detta anche bagnasciuga,
comunemente identificata in quella porzione di spiaggia raggiunta
normalmente dalle onde del mare, non rientra nei beni in concessione
agli stabilimenti balneari, a differenza della spiaggia (tratto di costa
antistante la battigia).

La battigia, generalmente, è larga dai 3 ai 5 metri (in considerazione della grandezza della spiaggia) e risulta liberamente fruibile da tutti.

Ciò posto, i titolari degli stabilimenti balneari non possono impedire in alcun modo ai soggetti non fruitori dei servizi a pagamento degli stabilimenti
balneari, la possibilità di accedere alla battigia e di fare liberamente
il bagno nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento balneare, né
imporgli il pagamento di un dazio per l’accesso alla stessa, anche
dall’interno degli stabilimenti balneari, salvo non sia previsto un
apposito corridoio di accesso.

Ma attenzione, però, il diritto di accesso e di fruizione della battigia non significa diritto di occupazione in via stabile, magari con l’apposizione di lettini, ombrelloni o altro.

Infatti,
la battigia, al pari della spiaggia libera, debbono essere liberamente
fruibili alla generalità delle persone, pertanto, un uso esclusivo non
transitorio risulta assolutamente non consentito e configurerebbe una
illegittima occupazione di suolo pubblico.

A tal proposito, di
norma, ogni comune emana propri regolamenti che disciplinano
dettagliatamente l’utilizzo della battigia e delle spiagge libere.

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