Nel
caso di estinzione anticipata di un mutuo ipotecario erogato da una banca per
la ristrutturazione dell’abitazione principale, il debito residuo è soggetto a
penale?
E. S.– AOSTA
R I S P O S T A
L’articolo 7
della legge 40/2007 (legge Bersani) stabilisce che nessuna penale è dovuta in
caso di estinzione anticipata o parziale di mutui stipulati a decorrere dal 2
febbraio 2007, accesi da persone fisiche per l’acquisto o la ristrutturazione
di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria
attività economica o professionale.
Per
non penalizzare oltremodo i titolari di mutui sottoscritti in data anteriore al
2 febbraio 2007, l’Abi e le Associazioni dei consumatori hanno concordato delle
penali ridotte che variano a seconda che si tratti di mutuo a tasso fisso o a
tasso variabile, e a seconda del periodo in cui interviene l’estinzione.
Si
precisa inoltre che la legge Bersani si applica non solo per i casi di
estinzione totale del mutuo, ma anche per le estinzioni parziali.
In
questo caso, per valutare l’opportunità dell’operazione, sarà necessario
comprendere come la banca andrà a far incidere sul mutuo in essere la nuova
somma depositata, cioè in sostanza se la riduzione del mutuo vada a modificare,
diminuendola, la rata dello stesso, mantenendo così invariata la sua durata
complessiva, ovverosia se la rata rimanga costante e l’apporto economico vada a
ridurre la durata del finanziamento.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 31AGOSTO 2015