In
caso di pignoramento di azioni di una Spa (partecipata da Comuni e da un
consorzio di Comuni), e in mancanza della nomina di un custode, nelle assemblee
chi occorre convocare e, quindi, chi ha diritto di voto?
M. A.– PERDIFUMO
R I S P O S T A
L’articolo 2352
del Codice civile prevede che, nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il
diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio
o all’usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni, il diritto di voto è
esercitato dal custode. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione,
questo spetta al socio, e al medesimo sono attribuite le azioni in base a esso
circoscritte. Qualora il socio non provveda, almeno tre giorni prima della
scadenza, al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di
opzione, e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo
dev’essere alienato per suo conto a mezzo banca o intermediario autorizzato
alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nel caso di aumento del capitale
sociale ex articolo 2442 del Codice civile, il pegno, l’usufrutto o il
sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Salvo
che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti
amministrativi diversi da quelli indicati spettano, nel caso di pegno o di
usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario,
mentre nel caso di sequestro sono esercitati dal custode. In caso di mancata
nomina del custode, i diritti di voto spettano al socio ex articolo 59 del
Codice di procedura civile, con il pignoramento il debitore è costituito
custode dei beni pignorati.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 14SETTEMBRE 2015