Vendita di “prodotti fantasma” da parte dell’agente e responsabilità oggettiva della compagnia di assicurazioni
Con sentenza del 24 settembre 2015 la Cassazione ha affermato il
principio secondo cui, nel giudizio introdotto dal risparmiatore per
fare accertare la sussistenza della responsabilità oggettiva, ex art.
2049 c.c., della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del
suo agente che abbia venduto al cliente un prodotto assicurativo
“fantasma” impossessandosi del denaro da questo versato per l’acquisto,
il giudice di merito, accertata la responsabilità dell’agente, deve
limitarsi a verificare che sussista un nesso di occasionalità necessaria
fra l’attività dell’agente e l’illecito, nel senso che il comportamento
illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze affidate
all’agente, non essendo per contro a carico del danneggiato la prova
del dolo o della colpa della società proponente, né tanto meno la prova
di aver verificato facendo uso della ordinaria diligenza, la reale
esistenza, e la riconducibilità alla società convenuta del prodotto
venduto.