sabato, Maggio 18, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Cliente Credem si lamenta dei tempi di chiusura del conto

Vi inoltro il reclamo scritto da me
inviato in merito a un disservizio tuttora in corso che mi è stato arrecato
dall’istituto bancario Credem, filiale di Via Cantore 12 Monza. In data 11
giugno 2015 la filiale in questione ha ricevuto una raccomandata nella quale ho
richiesto l’estinzione del mio conto corrente personale.

Ad oggi 21 luglio 2015, dopo
numerosi solleciti telefonici, il conto deve ancora essere estinto nonostante
il tempo trascorso sia pari a quaranta giorni dal ricevimento della
raccomandata. Sul sito PattiChiari i tempi medi di chiusura del conto corrente
per l’istituto in questione e per la mia tipologia di conto sono pari a 20
giorni. Si fa inoltre menzione alla conversione del decreto legge 3/2015 che
introduce la nuova procedura semplificata, la quale prevede la chiusura dei
conti correnti entro 12 giorni lavorativi, pena sanzioni a carico dell’istituto
e indennizzi a favore del cliente.

Anderson Myles (via
e-mail)

RISONDE CREDEM

Il
contratto di consulenza in materia di investimenti sottoscritto dalla cliente è
un contratto autonomo e distinto rispetto ai contratti regolanti altri servizi
di investimento offerti dalla banca.

Il
cliente pertanto può decidere se attivare tale servizio – tramite la
sottoscrizione dell’apposito contratto – ed una volta attivatolo se dar corso
ai suggerimenti ricevuti scegliendo la banca presso la quale eseguirli.
Viceversa, una volta sottoscritto il contratto, la banca è sempre tenuta a
fornire il servizio.

Il
contratto infatti prevede che il servizio sia prestato in maniera disgiunta
rispetto ad altri servizi di investimento eventualmente prestati dalla banca e
che il sottoscrittore sia altresì libero di non avvalersi della banca stessa al
fine di dare corso alle operazioni di investimento o disinvestimento
consigliate.

Ciò
premesso si ricorda che il contratto è a tempo indeterminato e prevede la
facoltà del cliente di esercitare il recesso in qualunque momento e senza
preavviso tramite comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r. nel caso
in esame la cliente ha manifestato la volontà di esercitare il diritto di
recesso con lettera datata 1° aprile 2014. Posto che il servizio è stato
estinto solo il 6 giugno, come già comunicato con lettera del 30 dicembre 2014,
la banca ha riconosciuto alla cliente il rimborso dei canoni relativi ai mesi
di aprile e maggio 2014.

DAL”PLUS24” DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL 5 DICEMBRE2015

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