mercoledì, Maggio 1, 2024
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PREVIDENZA: All’amministratore non spetta il Tfr

Con
la riforma del condominio, è previsto che un amministratore, il quale, per una
qualsiasi motivazione si dimetta, o al quale non venga rinnovato l’incarico,
abbia diritto, per il periodo della sua gestione, anche al Tfr – trattamento di
fine rapporto?

Inoltre,
in un condominio con soli otto appartamenti è prevista l’esposizione della
targa con inciso il nome del condominio e i dati anagrafici
dell’amministratore, compreso il riferimento telefonico e i dati della posta
elettronica? In caso di mancata esposizione, il condominio è soggetto a
sanzioni?

A. V.– TREVISO

R I S P O S T A

Si
evidenzia, prima di tutto, che si ha obbligo di nomina dell’amministratore di
condominio quando i condomini sono più di otto e non solo otto (articolo 1129,
comma 1, del Codice civile).

Quanto
al quesito – se abbiamo ben compreso – il lettore usa il termine
giusvaloristico Tfr (Trattamento di fine rapporto) in senso improprio,
riferendosi al compenso dell’amministratore in caso di revoca dall’incarico al
termine del primo anno di mandato. Se così è – salvo esame del preventivo (o
del contratto) presentato dall’amministratore al momento dell’accettazione
dell’incarico, a norma dell’articolo 1129, quattordicesimo comma, del Codice
civile – l’amministratore condominiale non ha diritto ad un ulteriore compenso
per il secondo anno o al versamento di ulteriori importi (a titolo di penale).

Ed
infatti – secondo le prime interpretazioni, non da tutti condivise – il rinnovo
del mandato per il secondo anno è solo eventuale, posto che la durata del
mandato è di un anno (ancorché rinnovabile), come si evince dal tenore
letterale del novellato articolo 1129, decimo comma, del Codice civile, per il
quale, “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende
rinnovato per eguale durata (n.d.r. salvo revoca). L’assemblea convocata per la
revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo
amministratore”.

Quanto poi alla
mancata affissione sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune
(accessibile anche ai terzi) dell’indicazione delle generalità, del domicilio e
dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore o della persona che svolge
funzioni analoghe, a norma dell’articolo 1129, commi quinto e sesto, del Codice
civile, in termini di diritto privato, non è prevista alcuna specifica sanzione
per il condominio. Al più – qualche sanzione di natura “amministrativa” –
potrebbe essere prevista dai locali regolamenti edilizi.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL14 DICEMBRE 2015

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