mercoledì, Maggio 29, 2024
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SICUREZZA SUL LAVORO: Verifiche dell’affidataria se c’è subappalto

Una
Srl senza dipendenti opera nel settore
delle ristrutturazioni edili private. Nel dettaglio, esegue opere di
sostituzione di infissi e porte blindate, tinteggiatura, realizzazione di
cartongesso, posa in opera di piastrelle. Non avendo dipendenti, agisce come
affidataria di lavori, che poi attribuisce in subappalto. In considerazione
della tipologia di lavori che vengono eseguiti, si devono porre in essere gli
adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008, testo unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro? In caso di risposta positiva, quali sono questi adempimenti
e chi deve porli in essere? La Srl o i vari subappaltatori?

G. M.– MILANO

R I S P O S T A

L’impresa
affidataria, secondo l’articolo 89, comma 1, lettera i, del Dlgs 81/2008, è
definita come “l’impresa titolare del contratto d’appalto con il committente
che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi”. Pertanto, può anche subappaltare
l’intera opera o parte di essa ad altre imprese e/o lavoratori autonomi,
mantenendo su di sé solo gli obblighi di verifica e delle condizioni di
sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, come previsto
dall’articolo 97, comma 1, del decreto citato.

Resta
sempre a carico del datore dell’impresa affidataria non esecutrice l’obbligo di
comunicare al committente o al responsabile dei lavori “il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”.
Per espletare tali funzioni, i soggetti citati dovranno essere in possesso di
adeguata formazione (articolo 97, comma 3, del Dlgs 81/2008).

Le
modalità e la frequenza delle verifiche previste dall’articoli 97, comma 1, del
Dlgs 81/2008 (ad esempio, la verifica delle condizioni di sicurezza) dovranno
essere messe in atto dal datore di lavoro dell’impresa affidataria, in base a
una sua valutazione, che tenga conto della tipologia e complessità dell’opera
oggetto dell’appalto.

Infine,
per quanto riguarda le imprese subappaltatrici, rimangono a loro carico tutti
gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute
e sicurezza. Per maggiori approfondimenti, si può consultare, sul sito del
ministero del Lavoro, l’interpello 13/2014.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 4GENNAIO 2016

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