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INPS: Pensioni – la circolare sulla rivalutazione per l’anno 2016

L\’Istituto con la circolare n. 210 del 31.12.2015 descrive le operazioni di rinnovo e le attività correlate.

È stata pubblicata sul sito istituzionale dell\’INPS lacircolare n. 210 del 31.12.2015con la qualel’Istituto comunica di aver provveduto ad effettuare le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2016.

Tali attività sono finalizzate:

  • ad attribuire la rivalutazione per l’anno 2015, in misura definitiva, e per l’anno 2016, in misura provvisoria, sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali;
  • ad attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche;
  • ad effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali;
  • ad attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici;
  • per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione.
Nella circolare vengono illustrate neldettaglio le attività svolte in sede dirinnovo delle pensioni per l’anno 2016.
 
In particolare, l\’Inps procede a chiarire,in primis, leRegole per la rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2015 e 2016.
“Ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici attribuita in base al meccanismo stabilito dall\’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:
  1. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l\’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  2. nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all\’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l\’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  3. nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all\’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l\’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  4. nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all\’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l\’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  5. nella misura del 45 per cento, per gli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all\’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, comprensivo quindi dell’indennità integrativa speciale.

Sui Criteri di rivalutazione delle pensioni, nella circolare viene evidenziato che larivalutazione viene quantificata con i criteri di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che il calcolo della rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le pensioni erogate dall’INPS (ad esclusione delle prestazioni di categoria VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO92, VESO33, VOST, INDCOM, CL) e le pensioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, per le quali l’Ente erogatore ha indicato l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata.

Per i trattamenti degli Enti diversi da INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004″.

Nella circolare, inoltre, vengono approfondite le seguenti tematiche:

– Perequazione definitiva delle pensioni per l’anno 2015
– Perequazione per l’anno 2016
– Contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
– Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
– Assegni straordinari di sostegno al reddito
– Gestione fiscale
– Pensioni delle gestioni private
– Pensioni delle gestioni pubbliche
– Periodicità di pagamento delle pensioni
 
Maggiori informazioni:
 
Testo dellaCircolare
 
Fonte:Inps

La Direzione

(3 gennaio 2016)

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