Il pensionato (inteso come titolare
di pensione di anzianità) può avere con l’azienda un rapporto Co.co.co.? Oppure
può solo ritornare al lavoro in qualità di lavoratore subordinato? Vorrei,
inoltre, sapere se c’è differenza tra il pensionato, che durante la sua vita
lavorativa ha svolto lavoro subordinato e quello che invece è sempre stato
socio lavoratore.
B. F.– VICENZA
R I S P O S T A
Non
sussistono limitazioni alla “rioccupazione” di un soggetto pensionato
(indipendentemente dalla sua precedente storia lavorativa), anche in capo allo
stesso datore di lavoro/committente presso il quale era in essere l’ultimo
rapporto di lavoro precedente al pensionamento; il divieto, non sussiste,
appunto, né nei confronti di un contratto di lavoro subordinato né per un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La
scelta tra una tipologia o l’altra dipende dall’esplicazione fattuale del
rapporto stesso. Per quanto concerne la compatibilità con il rapporto di lavoro
subordinato, l’Inps, con la circolare n.89/2009, in tema di pensione di
anzianità e di vecchiaia, aveva chiarito come sia possibile liquidare il
trattamento pensionistico – a prescindere dalla durata del periodo di
inattività – sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro
diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda
di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di
lavoro.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
18 GENNAIO 2016