sabato, Maggio 18, 2024
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AGEVOLAZIONI SULLA CASA/ Accatastamento: i danni da chi si oppone

In
un immobile di sei proprietari, due si rifiutano di effettuare l’accatastamento
reso necessario dai lavori di risparmio energetico e ristrutturazione edilizia
che sono stati completati alcuni mesi fa. L’agenzia delle Entrate ha stabilito
il principio per cui, in assenza di accatastamento, non sono accessibili le
detrazioni fiscali del 50% e 65%. I quattro proprietari che intendono fare
l’accatastamento, per ottenerlo dovrebbero farsi carico delle spese dei due che
non lo vogliono. Vorrei sapere, a questo punto, se l’accatastamento è un
obbligo prescritto dalle leggi vigenti e, in secondo luogo, se il suo mancato
adempimento costituisca un danno e, quindi, se possa essere fatto valere solo
facendo sanzionare dal giudice i proprietari che si oppongono.

S. S.– BOLOGNA

R I S P O S T A

Innanzitutto,
occorre precisare che la detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione
edilizia, così come quella del 65% per interventi di risparmio energetico
(articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge
190/2014, prorogata al 31 dicembre 2016 della legge di stabilità 2016,
n.208/2015; si veda anche la guida al 50% e 65% su (www.agenziaentrate.it) si applicano
solo se i lavori sono eseguiti su edifici regolarmente accatastati prima
dell’inizio dei lavori. Pertanto, nel caso di specie, l’accesso ai benefici è
subordinato all’esistenza dei fabbricati, prima dell’intervento, accatastati
regolarmente. Ovviamente, se con gli interventi è necessaria una variazione
catastale, è chiaro che questa si deve effettuare al termine dei lavori di
recupero. Se, nel caso di lavori su parti comuni, qualcuno dei
condomini-comproprietari non vuole concorrere a tali spese e le stesse sono
sostenute interamente da tutti gli altri condomini, la quota detraibile da
ciascuno è comunque limitata a quella spettante sulla base della tabella
millesimale di ripartizione della proprietà delle parti comuni, mentre la quota
eccedente non risulta detraibile. In tal caso, se non si provvede al regolare
accatastamento per colpa dei due condomini e si perdono i benefici fiscali, è
sempre possibile agire in via civilistica per risarcimento danni contro i
condomini dissenzienti.

DAL
“IL SOLE 24 ORE” DEL 25
GENNAIO 2016

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