domenica, Maggio 19, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Anche i buoni di risparmio sono nel calcolo dei 100 mila euro

Banco di Napoli, gruppo Banca
Intesa, ha offerto un Buono di risparmio per vincolare una quota parte delle
somme del conto corrente cointestato offrendo per un ridotto periodo di tempo
inferiore all’anno un rendimento lordo superiore a quello del conto stesso. Nel
foglio informativo numero 062/054 del Buono di risparmio è detto con chiarezza
che non è richiesto un deposito titoli, che non sono previste commissioni, né
spese, salvo le ritenute fiscali sugli interessi (che se non erro dovrebbero ammontare
al 26%).

Quindi se X% è l’interesse proposto e y è il numero di
mesi per cui vale l’offerta, l’interesse netto corrisposto a fine periodo,
quando la somma interessata dal Buono di Risparmio viene riaccreditata sul
conto corrente per la piena disponibilità, sarà pari a (X%-26%)*y/12)* somma
oggetto del Buono di risparmio, e con trattenuta del 26% effettuata
direttamente dalla banca. poiché non abbiamo altri rapporti con la medesima
banca e, peraltro, sul richiamato foglio informativo il Buono risparmio viene
presentato come contratto che riconosce una maggiore interesse su quota parte
delle somme depositate sul conto, ritengo, non sottoscrivendo alcuna offerta di
prodotto finanziario, che la somma complessiva del conto, inclusiva del Buono
risparmio, venga interamente coperta dal bail-in con la garanzia di 100mila
euro per correntista, e 200.000 nel caso del conto cointestato in parola.

La considerazione nascerebbe dalla
personale interpretazione sopra riferita, derivante dalla lettura del seguente
passaggio a pagina 2 del foglio informativo, con riferimento ai rischi del
Buono di Risparmio (BdR):

– eventualità che la banca non sia
in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo presente sul
conto corrente o libretto di risparmio (comprensivo del (BdR). Per questa
ragione la banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che
assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro (rischio di controparte).

Vorrei sapere se la mia
interpretazione è corretta, ai fini della garanzia di copertura di bail in
ipotizzata in chiave di valutazione positiva di sottoscrivibilità.

F. G. (via e-mail)

RISPONDE INTESASANPAOLO

A
riscontro della sua richiesta di chiarimento, evidenziamo che – in caso di
avvio nei confronti di una banca di una procedura di risoluzione ai sensi del
decreto legislativo del 16 novembre 2015 n.180 con applicazione dello strumento
del cosiddetto bai in – tra le passività della banca assoggettabili a tale
strumento di risoluzione figurano, secondo una precisa gerarchia, anche i conti
correnti e gli altri depositi (categoria alla quale è possibile ricondurre i
buoni di risparmio).

Tuttavia,
dall’applicazione del bail in sono esclusi i depositi per l’importo fino a
100mila euro per ciascun depositante, in quanto coperti dal fondo di garanzia
dei depositi cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia.

Ai
fini del calcolo del suddetto limite di 100mila euro, è necessario sommare
tutti i rapporti di deposito (ivi compresi i buoni di risparmio) intestati allo
stesso depositante presso la medesima banca.

Laddove
uno dei depositi fosse cointestato, si dovrà calcolare solo l’importo pro-quota
dell’intestatario medesimo.

DAL”PLUS24” DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL6 FEBBRAIO 2016

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