giovedì, Maggio 2, 2024
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CASSAZIONE: Va risarcito il danno da straining al lavoratore che subisce vessazioni occasionali

Anche se non c\’è mobbing le vessazioni
saltuarie che provocano stress forzato danno diritto al risarcimento


Se il dipendente si trova a lavorare in una situazione costante di stressa causa dei comportamenti ostili dei superiori, deve essergli risarcito il danno
da straining,
e non da mobbing, se trattasi
di vessazioni saltuarie e prive del requisito della continuità.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione,
sezione lavoro, nella sentenza n. 3291/2016 (qui sotto allegata)
occupandosi del caso di una dipendente di un\’Azienda Ospedaliera che aveva
agito in giudizio per vedersi risarcire il danno da demansionamento e da mobbing.

In sede di gravame, era stata respinta la
prima domanda e confermato invece il diritto al risarcimento dei danni in
relazione ad una situazione di stress lavorativo subito dalla dottoressa
facendo richiamo alla responsabilità ex art. 2087 c.c. secondo cuiL\’imprenditore è tenuto ad adottare nell\’esercizio dell\’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l\’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l\’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”.

Il danno da dimensionamento veniva escluso
dal giudicante in quanto non emergeva alcun danno alla professionalitàdella donna, incaricata quale responsabile di una struttura, benché nel primo
periodo successivo al trasferimento vi fossero state indubbie difficoltà logistiche
e organizzative.

Quanto all\’ipotizzato mobbing, la
Cassazione condivide la sentenza appellata laddove ha escluso che la
riorganizzazione del reparto sia stata finalizza a danneggiare la dottoressa,
il cui impegno part-time limitava, di fatto le mansioni che le potevano
essere affidate. Allo stesso tempo ha dato risalto al fatto a due episodi: uno
in cui il primario ha reagito con un atteggiamento aggressivo culminato
nel gesto di stracciare la relazione di consulenza della ricorrente che avrebbe
dovuto essere allegata a una cartella clinica e l\’altro di mancata consegna da
parte dello stesso primario della scheda di valutazione della dottoressa.

Si tratta di episodi che non possono aver
dato luogo a un vero e proprio mobbing, mancando
l\’elemento della oggettiva frequenza della condotta ostile
, al di la della
percezione soggettiva della dottoressa di una situazione di costante
emarginazione.Ma ciò non toglie che la lavoratrice possa ottenere il
risarcimento sotto altro profilo: lo straining.

Lo straining (vedi: Mobbing, bossing e straining
sul posto di lavoro: quando si configurano, come riconoscerli e come difendersi
)rappresenta una forma attenuata di mobbing, nella
quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie,
come può accadere ad esempi in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o
privazione degli strumenti del lavoro.

In tutte le suddette ipotesi, se la
condotta nociva si realizza con una azione unica e isolata o comunque in
più azioni, ma prive di continuità si è in presenza dello straining che
può sempre produrre una situazione stressante, la quale a sua volta può anche
causare gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici.

Mancando nel caso di specie il requisito
della continuità nel tempo della condotta, essa può essere sanzionata in sede
civile sempre applicando l\’art. 2087 c.c., ma può dar luogo anche a fattispecie
di reato se ne ricorrono i presupposti.

La Corte d\’Appello non ha violato in
principio tra il chiesto e in pronunciato qualificando la condotta di mobbing quale
straining, in quanto ha lasciato inalterato sia il petitum che la causa
petendi
e non ha attribuito un bene diverso da quello demandato, o ha introdotto
nuovi elemento di fatto.

La somma riconosciuta alla dottoressa,
inoltre, viene riconosciuta dalla Cassazione come congrua e non esorbitante: la
liquidazione rispecchia esattamente la misura della sofferenza patita e il
danno psichico permanente
subito dalla dottoressa senza che questo comporti
alcuna duplicazione di voci di danno.

Cass., sezione
lavoro, sent. 3291/2016


Fonte: Cassazione: va
risarcito il danno da straining al lavoratore che subisce vessazioni
occasionali

(www.StudioCataldi.it)

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