In
tema di settima salvaguardia, il profilo che mi riguarda è quello della prosecuzione
volontaria della contribuzione (articolo 1, comma 194, lettera f, legge
208/2015). L’Inps pone quattro condizioni: non
mi risulta chiara la prima, in quanto ho contributi volontari
accreditati al 6 dicembre 2011. Non rientro nella lettera a), perché sono stato
licenziato da un lavoro a tempo indeterminato il 30 giugno 2013. Che cosa vuol
dire l’espressione “anche se”? Rientro nel profilo?
G. B.– CASAVATORE
R I S P O S T A
I criteri per
accedere alla settima salvaguardia, quale prosecutore volontario, sono diversi
in funzione della normativa di riferimento.
La
prima è data dall’articolo 1, comma 194, lettera a, dove si fa riferimento ai
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un
contributo volontario o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se
hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi
attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017.
La
seconda è data dall’articolo 1, comma 194, lettera f, dove si fa riferimento ai
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a
condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva
attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30
novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgevano attività
lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Anche in questo caso, la decorrenza della pensione deve collocarsi entro il 6
gennaio 2017.
Il
caso del lettore rientra nella seconda fattispecie, poiché il dubbio relativo
all’ ”anche se” è di coloro cui alla lettera a.
In
altri termini, i lavoratori di cui alla lettera a, anche se hanno svolto
attività di lavoro dopo il 4 dicembre 2011, sono ammessi alla salvaguardia a
condizione che tale attività lavorativa non fosse “lavoro dipendente a tempo
indeterminato”.
Ad
ogni buon conto, anche ai fini della verifica dei requisiti anagrafici e
contributivi che consentono l’accesso alla settima salvaguardia, il lettore
dovrà inoltrare tassativamente entro il 1° marzo 2016 istanza all’Inps, la
quale valuterà la presenza di tutti i requisiti per l’accesso alla prestazione
(circolare Inps 1/2016).
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 20 FEBBRAIO2016