sabato, Maggio 18, 2024
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LA PROSTITUZIONE NON E’ REATO: Al contrario dello sfruttamento

Corte di Cassazione

 La prostituzione non è reato

Prostitute
socialmente pericolose? Quando il questore può emettere il
provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. E i clienti
commettono reato?

Parliamo di prostituzione in strada, quella a cui usualmente
si assiste non appena calano le luci e la notte apre il palcoscenico
alle cd lucciole! Ma forse non tutti sanno che l\’attività di
prostituzione non è reato, salvo che non trascenda in condotte
penalmente rilevanti. Quindi, la mera prostituzione non può
giustificare l\’adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via
obbligatorio con il quale i Questori cercano di arginare il fenomeno.

Di per sè, atteggiamenti scandalosi e adescatori non consentono,
infatti, l\’applicazione dell\’art. 1 n. 3 della legge 1423 del 1956 (così
come modificato dall\’art. 2 della legge n. 327 del 1988 e sostituito
dall\’art. 1 comma 1, lett. c), D.lgs n. 159 del 2011).

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione I che, con la sentenza n. 40883/2015 (Presidente:
Chieffi Severo – udienza: 6.10.2015) ha annullato la sentenza della
Corte di Appello con la quale una prostituta straniera era stata
condannata a 20 giorni di arresto sulla base del provvedimento del
Questore di rimpatrio con foglio di via obbligatoria per aver esercitato
l\’attività di prostituzione per strada, in prossimità di civili
abitazioni con atteggiamenti “scandalosi e adescatori” ritenendo la
prostituta rientrante tra le persone di cui all\’art. 1 n. 3 della legge
n. 1423/1956 sopra citata sulla base dell\’erroneo presupposto che la
prostituzione, quando è esercitata sulla pubblica via, incida sui
giovani e sugli adolescenti.

La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che il provvedimento
del Questore – costituente il presupposto del reato contestato – è
illegittimo per inosservanza dell\’art. 2 della legge n. 327 del 1988 che
ha eliminato il riferimento a coloro che svolgono abitualmente attività
contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Per l\’inclusione di una persona nella categoria di soggetti
socialmente pericolosi ex art. 1, n. 3 legge n. 1423 e successive
modifiche non è, infatti, sufficiente il mero svolgimento abituale di
attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali è
tradizionalmente ricompresa l\’attività di prostituzione), bensì occorre
che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto,
elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo l\’integrità fisica o morale dei minorenni, la
sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

In altri termini, precisa la Cassazione, ai fini dell\’emissione del
provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, è
indispensabile che il comportamento concretamente realizzato dalla
persona sia realmente lesivo dei beni giuridici sopra indicati.

Da quanto sopra consegue che ad avviso della Suprema Corte il
mero esercizio dell\’attività di prostituzione, che non costituisce di
per sé reato, non può legittimamente fondare l\’appartenenza alla
categoria di persone socialmente pericolose
previste dall\’art. 1
Comma 1 lett. c) d.lgs n. 159/2011 e, quindi, non può giustificare
l\’adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via
obbligatorio.

Ma cos\’è la prostituzione?

La Corte di Cassazione Sez. III sentenza n. 6821/2015 (Presidente: Fiale Aldo – udienza: 4.12.2014)ha
da ultimo ribadito che per prostituzione si intende il commercio del
proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del
corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica.
Rientra nella nozione di prostituzione ogni attività sessuale, posta in
essere dietro corrispettivo, anche se priva di contatto fisico tra i due
soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, pure a
distanza, ovverosia a mezzo telefono o altre apparecchiature di
comunicazione elettronica, essendo unicamente richiesta la possibilità
per gli stessi di interagire. “L\’elemento caratterizzante l\’atto di
prostituzione, quindi, non è necessariamente costituito dal contatto
fisico tra le parti del rapporto, bensì dalla correlazione atto
sessuale-corrispettivo e che detto atto risulti finalizzato, in via
diretta e immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha richiesto
ed è destinatario della prestazione, e sia connotato dall\’influenza
reciproca e contestuale dei due soggetti
“.

Se, quindi, le prostitute non commettono reato, altrettanto deve dirsi per i clienti.
Sul punto al fine di chiarire sotto entrambi gli angoli visualiil
quadro giurisprudenziale vigente in materia, giova richiamare la
sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 7795/2015 (Presidente: Teresi Alfredo – udienza: 27.1.2015)che conferma l\’orientamento a tenore del quale “L\’accompagnamento
in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di
favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale
all\’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi
sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l\’espletamento di
attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento (sorveglianza, messa
a disposizione del veicolo per l\’incontro con i clienti, etc.)
“. Nella medesima sentenza, inoltre, si ribadisce che “concedere
in locazione o in comodato un appartamento ad una prostituta, sia al
fine di abitazione sia al fine di esercitarvi la prostituzione, non
integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, potendo semmai
integrare quello di sfruttamento della prostituzione qualora il canone
preteso sia notevolmente eccedente rispetto al canone di mercato
“.
Riassumendo:
– la prostituzione non è reato;
– è prostituzione ogni attività sessuale, posta in essere dietro
corrispettivo, anche se priva di contatto fisico tra i due soggetti
chepossono anche trovarsi in luogo diverso, pure a distanza, ovverosia a
mezzo telefono o altre apparecchiature di comunicazione elettronica;
– il solo esercizio dell\’attività di prostituzionenon può
legittimamente fondare l\’appartenenza della prostituta alla categoria di
persone socialmente pericolose;
– il questore può adottare nei confronti delle prostitute straniere
il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio solo in
caso di atteggiamento socialmente pericoloso ovvero qualora la
prostitutacommetta reati che offendono o mettono in pericolo
l\’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la
tranquillità pubblica;
– il cliente non commette reato;
– illecita è l\’attività di intermediazione e favoreggiamento;
– il cliente che riaccompagna la prostituta sul luogo dove è stata
prelevata non commette il reato di favoreggiamento della prostituzione;
– non commette il reato di favoreggiamento colui che concede in
locazione o in comodato un\’appartamento ad una prostituta. In tali casi
può ricorrere il reato di sfruttamento della prostituzione qualora il
canone di locazione è notevolmente eccedente rispetto al canone di
mercato.

Fonte: Corte di Cassazione

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