venerdì, Maggio 17, 2024
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OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: Sotto i 10 mila euro non è più reato

Abolitio criminis

 Omesso versamento di ritenute previdenziali: sotto i 10 mila euro non è più reato

La
soglia di rilevanza penale stabilita dall\’art. 3 d.lgs. 15/1/2016 n. 8
nella sentenza della Corte di Cassazione n. 11376/2016.

Non aveva versato le ritenute previdenziali
operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti per complessivi euro
561,00 ed il Giudice dell\’udienza preliminare, su richiesta
dell\’imputato, lo aveva condannato alla pena di giorni 24 di reclusione
ed euro 200 di multa, sostituita con la pena pecuniaria di euro 6.200 di
multa, per il reato di cui all\’art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83.

La Corte di Cassazione Penale Sez. 3 con la sentenza n. 11376/2016 (udienza del 2.3.2016) ha pronunziato l\’annullamento della sentenza
impugnata perché il fatto addebitato al ricorrente non è più previsto
dalla legge come reato.

All\’imputato, infatti, è stato contestato l\’omesso
versamento di ritenute previdenziali per complessivi euro 516, importo
inferiore alla attuale soglia di rilevanza penale di euro 10.000 annui stabilita dall\’art. 3 d.lgs. 15/1/2016 n. 8 (pubblicato
in G.U. n. 17 del 22/1/2016, in vigore dall\’8/2/2016), che al comma 6
ha modificato il comma 1 bis dell\’art. 2 della I. 638/83, nel senso di
qualificare come illecito amministrativo l\’omesso versamento di
ritenute previdenziali non superiore ad euro 10.000 annui, con la
conseguente abolizione della rilevanza penale degli omessi versamenti
inferiori a tale soglia.

Ora, in caso di abolitio criminis tale evento,
più che eliminare la efficacia della norma penale incriminatrice,
esclude la stessa esistenza attuale di detta norma nell\’ordinamento
positivo e fa mancare l\’oggetto sostanziale del rapporto penale.

In conclusione la sentenza impugnata è stata annullata
perché il fatto addebitato non è previsto dalla legge come reato, come
espressamente stabilito dall\’art. 9, comma 3, d.lgs. 9/2016 citato.

Ai sensi della medesima norma gli atti sono stati trasmessi alla autorità amministrativa competente ovvero all\’INPS.

Fonte: Corte di Cassazione

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