giovedì, Maggio 2, 2024
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INAIL: Assicurazione valida fino al licenziamento

Dopo
essere stato licenziato il 2 febbraio 2016, il 4 febbraio, previa convocazione
da parte dell’ufficio del personale, mi sono recato nella sede dell’azienda, al
fine di restituire i beni aziendali in mio possesso per ragioni di servizio.
Nel tragitto lavoro-casa venivo coinvolto, senza responsabilità, in un sinistro
stradale, riportando danni fisici con prognosi del pronto soccorso di 20
giorni.

Immediatamente
comunicavo l’accaduto all’azienda, la quale però non dava alcun seguito alla
mia comunicazione. Poiché la restituzione dei beni aziendali si configura quale
obbligazione accessoria al rapporto di lavoro, ho diritto alla tutela Inail?

A. F.– ROSETO DEGLI ABRUZZI

R I S P O S T A

Il caso
prospettato non rientra fra quelli per cui è prevista la tutela Inail.
L’articolo 2 del Dpr 1124/1965 stabilisce che l’assicurazione obbligatoria
copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro”. La
disposizione richiama espressamente il concetto di occasione di lavoro, intesa
come il rapporto che lega l’evento lesivo con la situazione fattuale nella
quale il lavoratore si trova, e alla quale non può sottrarsi per obblighi
nascenti dal sinallagma contrattuale. Si tratta, in pratica, di un concetto
diverso rispetto alle comuni categorie spazio-temporali riassumibili nelle
espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Per
individuare l’occasione di lavoro non è sufficiente, infatti, che l’evento
lesivo avvenga durante il lavoro, ma che si verifichi per il lavoro, così come
appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause
dell’infortunio.

Deve
esistere, in sostanza, un rapporto anche indiretto di causa-effetto tra
l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
Ebbene, nel caso prospettato, non può farsi riferimento al concetto di
occasione di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro era stato già interrotto
dal licenziamento del lavoratore.

Contestualmente,
il licenziamento ha anche interrotto il rapporto assicurativo. La restituzione
dei beni aziendali, come sostenuto dall’azienda, si configura quale
obbligazione accessoria al rapporto di lavoro, ma non è connessa allo
svolgimento della prestazione lavorativa. Per tale motivo, appare corretta la
posizione dell’azienda, che ha ritenuto di non dare alcun seguito alla
comunicazione dell’infortunio, non inoltrando la denuncia all’Inail.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’11
APRILE 2016

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