Al termine di una lunga battaglia giudiziaria iniziata e
conclusa in un’Aula di Tribunale, alla fine ho vinto: un Giudice mi ha dato
ragione, sfacciatamente ragione condannando l’INPS a liquidarmi gli arretrati
(sei anni di trattamento pensionistico negato unitamente alla Rivalutazione
monetaria, Interessi di mora e Spese legali).
E’ stata una lotta durissima che solo una forte determinazione
può consentire di spuntarla con una burocrazia cieca, che ama lo scontro e che
non ammette discussioni o mediazioni.
La Giustizia esiste!
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPÓLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona
del dott. GIUSEPPE
MNERVINI, all\’udienza del 29.4.2011 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con la lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell\’art. 281
sexies c.p.c. nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al
n. 12640 dell\’armo 2008 RG
TRA FALCONE GIOVANNI, Avv. ……………. ricorrente
INPS : resistente
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell\’anno 2008 la parte ricorrente in epigrafe
indicata chiedeva nei confronti
dell\’Inps: il riconoscimento del diritto a conseguire, in applicazione dei
benefici di cui alla 1. n.
284/1977, la pensione di anzianità, avendo maturato 40 anni e 31 settimane
lavorative nonché il
superbonus di cui alla legge Maroni; la condanna dello stesso ente
previdenziale a corrispondere la
pensione di anzianità a decorrere dal 1.10.2007 nonché ü super bonus
previsto dalla legge Maroni dal 17.12.2004 al 30.9.2007 oltre alle spese
legali.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l\’Inps non si costituiva.
Ricostruito il fascicolo d\’ufficio, all\’odierna udienza, la parte istante
chiedeva la condanna dell\’Inps al pagamento del super bonus rivendicato in
ricorso in via generica.
La causa veniva discussa ed il giudice decideva come da sentenza della
quale veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda é fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
. 1. Va dichiarata la contumacia dell\’Inps che benché ritualmente evocato
non si é costituito
in giudizio.
2.La parte istante ha chiesto anzitutto di accertare il diritto a
conseguire la pensione di
anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2007, facendo applicazione del
beneficio di cui alia legge n.
284/1977…………………………………………O M I S S I S
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe
individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda cosi provvede:
accoglie il ricorso e per l\’effetto,
dichiara la contumacia dell\’Inps;
accerta il diritto della parte istante a percepire la pensione di anzianità
a far data dal 1.10.2007 con
conseguente condanna dell\’Inps al pagamento della stessa con la predetta
decorrenza oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi
legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;
accerta il diritto della parte istante a percepire il beneficio di cui
all\’art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 in relazione al periodo temporale 1.3.2006
-30.9.2007 con conseguente condanna dell\’Inps al pagamento in favore della
parte istante dello stesso, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di
cui in motivazione;
compensa le spese di causa per un quarto e pone i residui tre quarti in
capo allTnps che si liquidano
complessivamente in euro 1800,00 oltre iva e cap e rimborso per spese
generali come per legge da
distrarsi in favore dei procuratori anticipatati;
Bari 29.4.2011
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe MINERVINI
DEPOSITATO
In Cancelleria 29 aprile 2011