mercoledì, Maggio 1, 2024
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CONDOMINIO: L’effettivo uso non incide sul riparto delle spese

Possiedo
un’abitazione sfitta e non utilizzata ormai da tre anni, che non riesco a
vendere. Le spese condominiali – quali ascensore, pulizia e luce scale,
manutenzione ordinaria – sono sempre dovute oppure esiste un modo per far
rivalere, anche in parte, il mancato utilizzo dell’immobile?

M. S.– TOLENTINO

R I S P O S T A

Salvo esame del
regolamento condominiale contrattuale e della fattispecie in concreto, in
mancanza di un accordo pattizio tra tutti i condòmini (articolo 1322 del Codice
civile), la risposta è negativa, nel senso che il condominio non può essere
esentato dal pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e di conservazione
delle parti comuni (pulizia e manutenzione ordinaria in generale), trattandosi
di obbligazioni “propter rem”. Infatti, l’obbligo di contribuire alle relative
spese – salvo diverso patto contenuto nel regolamento condominiale contrattuale
– sorge per effetto della comproprietà del condomino delle parti comuni.

Si
tenga presente che l’articolo 1118, commi 1, 2 e 3, del Codice civile –
relativo al diritto dei partecipanti sulle parti comuni – dispone che “il
diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non
disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli
appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni,
né può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione
delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria
unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali”.

Non
si vede, poi, come si possa prevedere l’esenzione dalle spese per
l’illuminazione delle scale. Al più – salvo consenso assembleare (che nella
specie sembra mancare) – si potrebbe ipotizzare (ma la questione andrebbe
approfondita) l’esenzione del condomino dalle spese di forza motrice
dell’ascensore, installando, a spese di colui che intenda temporaneamente
rinunciare all’uso dell’impianto, un contatore separato dell’energia elettrica
e una chiave che impedisca temporaneamente allo stesso l’utilizzo del servizio.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9MAGGIO 2016

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