Nel
caso di appalto del portierato e del centralino telefonico, ove vi siano più di
quattro linee urbane, l’obbligo di assunzione di un centralinista non vedente è
a carico del committente o dell’appaltatore?
S. F.– MANTOVA
R I S P O S T A
Premettendo che
l’articolo 13 del Dlgs 14 settembre 2015, n.151, ha apportato, con decorrenza
dal 24 settembre 2015, alcune modifiche alla legge 29 marzo 1985, n.113, che
disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti
non vedenti, in caso di appalto del portierato e del centralino telefonico si
deve ritenere che l’obbligo ricada sull’appaltatore.
Va,
per completezza, evidenziato che l’articolo 34, comma 3, del Dlgs 15 giugno
2015, n.81, dispone che, in caso di somministrazione di lavoratori disabili per
missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è
computato nella quota di riserva ex articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 16MAGGIO 2016