L’amministratore
del mio condominio ha accettato, nel corso dell’ultima seduta assembleare,
quattro deleghe di condomini, mentre l’articolo 34 del Regolamento di
condominio recita che “non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa
persona”.
Il
medesimo condomino ha presenziato anche con delega (la quinta) della moglie,
unica titolare dell’appartamento. E’ valida quest’assemblea?
M. L.– L’AQUILA
R I S P O S T A
Anorma dell’articolo 67, primo comma, delle disposizioni attuative del Codice
civile, se i condomini non sono più di venti, il delegato non può rappresentare
più di 1/5 dei condomini e dei millesimi.
Dispone,
a sua volta, l’articolo 72, che “i regolamenti di condominio non possono
derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69”.
In
base alla disposizione dell’articolo 67, il regolamento può dunque disciplinare
colo le modalità di esercizio delle deleghe senza limitarne il numero, che
rimane inderogabilmente quello di cui all’articolo 67, primo comma,. Il vizio
relativo alle deleghe, in quanto vizio del procedimento assembleare, può
comportare solo l’annullabilità – e non la nullità – della delibera
assembleare, che deve quindi essere impugnata nel termine dei 30 giorni di cui
all’articolo 1137 del Codice civile”.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL23 MAGGIO 2016